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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 1969

Cassazione n. 33148/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 settembre 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, del 9 aprile 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli omessi versamenti delle mensilità di Gennaio/Febbraio 2018, perché estinti per prescrizione, e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e euro 700 cLLp di multa per i reati di cui all'articolo 2vleggeV463 del 1983, già unificati per la continuazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aiuto, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a sei motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo, articolato motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 521, 522 e 125 cod.proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, con riguardo alla dedotta eccezione di indeterminatezza dell'imputazione in ordine alla individuazione del soggetto giuridico obbligato al versamento dei contributi previdenziali.

Si deduce la erronea qualificazione quale mero errore materiale della indicazione, nei due capi di imputazione, di società aventi una denominazione diversa, nonostante i medesimi codice fiscale e matricola INPS, da cui sarebbe conseguita la impossibilità di individuare il soggetto giuridico obbligato al versamento, con conseguente macroscopica violazione del diritto di difesa, posto che il giudice del dibattimento, non essendo in quella sede consentita alcuna attività surrogatoria o integrativa dell'accusa, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. ovvero del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. 2.2.

Col secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 125 , comma 3, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, omessa e apparente in relazione ai dedotti motivi d'appello, con i quali era stata lamentata l'assenza di una prova rigorosa della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, l'omessa acquisizione dei flussi contributivi completi (DM10), indispensabili per una ricostruzione attendibile dell'entità del debito previdenziale, la sussistenza di pagamenti parziali, rilevanti ai fini della verifica circa il reale superamento della soglia di punibilità.

Si deduce in tal senso che la Corte di merito si è limitata a un generico richiamo alla correttezza della decisione di primo grado, senza alcuna valutazione critica delle argomentazioni richiamate, con conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., considerato il difetto assoluto della motivazione sul punto, e, in ogni caso, la radicale carenza di una motivazione appagante.

2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'articolo 131 -bis cod. pen e il correlato vizio di motivazione, in ordine al denegato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Lamenta che la Corte di merito avrebbe rigettato la richiesta sulla base di mere affermazioni di principio, in virtù della pretesa reiterazione delle omissioni, confondendo la pluralità delle scadenze contributive con la pluralità dei reati, senza considerare che dopo la riforma del 2016 la fattispecie in discorso si configura come un reato a consumazione prolungata e si perfeziona solo con il superamento della soglia di punibilità.

2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. t); ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 42 cod. pene 2 legge n. 463 del1983, e il correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto.

Si lamenta che il provvedimento impugnato afferma la sussistenza del dolo solo in virtù dell'omesso versamento delle ritenute, senza alcuna valutazione concreta delle condizioni economico finanziarie dell'imputato e dell'effettiva possibilità di adempiere, così introducendosi un'inammissibile automatismo logico-giuridico, con evidente violazione dei principi di legalità e colpevolezza.

2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen, e il correlato vizio di motivazione, carente e comunque apparente in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego della sospensione condizionale della pena.

Si deduce che la sentenza impugnata si limita a confermare il trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale con vuote formule di stile senza operare alcuna valutazione individualizzata in ordine al giudizio prognostico, soprattutto alla luce della concessione delle attenuanti generiche che rende ancor meno comprensibile il diniego della sospensione condizionale della pena.

2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81, 132 e 133 cod. pen e 125, comma 3, cod. proc. pen, e il correlato vizio di motivazione, carente e comunque apparente in ordine alla rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della parziale prescrizione, non essendo stati individuati dei criteri intellegibili nel calcolo della sanzione.

Ci si duole del fatto che la Corte distrettuale si sia limitata ad affermare che l'aumento di pena deve essere proporzionalmente ridotto, cui ha fatto seguito una mera operazione aritmetica, in assenza di qualsiasi esplicitazione sul metodo seguito, e di una ponderazione sul disvalore complessivo del fatto e la personalità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo di ricorso col quale si lamenta l'omessa valutazione dell'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione è inammissibile e comunque macroscopicamente infondato.

2.1. Rileva il Collegio che si tratta di una questione non devoluta in grado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cui sintesi cu, rt, Leo-,dei motivi d'appello è del tutto assente, e comunque dall'esame dell'attoV- cui 3questo giudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fatto processuale - dove il ricorrente si era limitato ad affermare, in termini veramente perplessi, di voler tralasciare qualsiasi valutazione in merito alla qualificazione quale errore materiale della imputazione delle condotte omissive a due distinte società, asseritannente riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], operata dal giudice di primo grado, e, in linea con la premessa, non aveva formulato una specifica richiesta conclusiva, atteso che aveva sollecitato esclusivamente una sentenza di assoluzione non già una declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti conseguenti.

Pertanto, la doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169;); che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.

2.2. Va altresì considerato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749 - 01; Sez. 5, n. 28512 del 14/05/2014, Rv. 262508 - 01), ciò che non risulta neppure allegato nel caso in esame.

2.3. Del resto, come premesso, la censura appare altresì manifestamente infondata in quanto, in primo luogo, il Tribunale, ai fini della individuazione della responsabilità dell'imputato ha fatto riferimento alla sua qualità di rappresentante pro tempore della società, identificata, non già sulla base della denominazione ma attraverso il numero di codice fiscale e la sede sociale, dati, anch'essi riportati nell'imputazione, univocamente identificativi della persona giudica di riferimento tenuta al versamento dei contributi previdenziali, in ordine ai quali il ricorrente non ha sviluppato alcuna censura né in sede di appello e neppure davanti a questa Corte; in secondo luogo, la Corte di merito ha dato atto dell'evidente refuso in ordine alla ragione sociale, presente nel secondo capo di imputazione, evidenziando come lo stesso non aveva minimamente inciso sul diritto di difesa, essendo riportati nelle due imputazioni e comunque presenti nel fascicolo tutti gli 4elementi necessari al suo pieno esercizio (per una recente riaffermazione del principio secondo cui la conoscenza della contestazione, si realizza non solo per il tramite del capo di imputazione ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale, si veda: Sez. 3, Sentenza n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286023 - 01), osservando conclusivamente, che in ogni caso non vi era alcun specifico motivo di impugnazione.

3. Il secondo motivo,col quale si lamenta la mera apparenza e comunque la radicale carenza motivazionale in ordine alla prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e alla mancata acquisizione dei flussi contributivi completi, modelli DM10/UNIEMENS, già oggetto di uno specifico motivo d'appello, è infondato.

3.1. Il consolidato principio di diritto che alimenta la deduzione difensiva è che il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez.

U, n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri, Rv. 224609)

3.2. La prova della materiale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti può essere validamente tratta, in assenza di elementi contrari, anche dalla sola presentazione degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM10) i quali hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, sicché la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Rv. 280089 - 01; Sez. 3, n. 2565 del 16/07/2018, dep. 2019, Rv. 275828 - 01; Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Valenza, Rv. 259909; Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013, Deiana, Rv. 256957).

I modelli DM10, infatti, costituiscono, anche secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni civili della Corte di cassazione, confessione stragiudiziale della pretesa (Sez.

L., n. 6795 del 20/01/1998; Sez.

L., n. 1466 del 22/11/2011 - dep. i102/02/2012) sicché, in sede penale, è onere dell'imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essi rappresentata (Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Smedile, Rv. 232393; Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258851).

3.3. La presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM10, attestanti l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell'ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale, se l'imputato non ne contesti l'invio (Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Rv. 265272 - 01), di conseguenza l'eccezione non è decisiva.

53.4. Premesso che ricorre, nel caso in esame, un'ipotesi di sentenza c.d.

"doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (si veda, far le tante, Sez. 2 - Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), si osserva che il Tribunale, dà atto: che la prova del reato risulta proprio dall'esame testimoniale del funzionario INPS, oltre che dalla documentazione acquisita, peraltro con l'accordo delle parti, compresa altresì la formale comunicazione all'imputato dell'omesso versamento delle ritenute al fine di consentirgli di adempiere entro il previsto termine trimestrale; che il suddetto teste aveva altresì verificato, prima dell'udienza, con esito negativo, se fossero comunque intervenuti versamenti, ancorché tardivi, relativi alle annualità in contestazione, escludendo per le annualità in contestazione l'esistenza di pagamenti parziali.

Né del resto, con l'atto d'appello come in questa sede, è stata mai eccepita l'inesistenza dei mod.

DM10 o il loro mancato invio all'ente previdenziale, tanto meno è stato mai dedotto che l'INPS avesse operato in base ad accertamenti di natura ispettiva e dunque in base a fonti di conoscenza diversi dai suddetti modelli, contestandosi esclusivamente la valutazione degli stessi ai fini della prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori e la acquisizione al fascicolo processuale di copia dei suddetti documenti.

Affermazione quest'ultima peraltro inveridica, come si apprezza dall'esame del fascicolo, cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale, da cui emerge che modelli DM sono in realtà presenti in atti.

3.5. Osservato conclusivamente che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando, come avvenuto nel caso in esame, di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, Sentenza n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01), il dubbio che l'imputato astrattamente invoca non ha un fondamento di ragionevolezza, non essendovi motivi per ritenere che le informazioni contenute nei DM10 non siano state correttamente veicolate nel processo attraverso la testimonianza del funzionario dell'INPS e la documentazione prodotta.

4. La terza doglianza, che investe il denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è anch'essa infondata.

64.1. Seppur non si dubita che, come correttamente rilevato dal ricorrente, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, (modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), si configura come un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità non corrisposta, ossia con il giorno 16 del mese successivo (si vedano, Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024; Rv. 286019 - 01; Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 268813 - 01), con tutte le conseguenze in ordine al calcolo dei termini di prescrizione, tuttavia, la tesi difensiva che su tale argomento si fonda appare priva di concreto rilievo.

4.2. Va rilevato in proposito che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01).

Ebbene nel caso in discorso, se il Tribunale aveva escluso di poter riconoscere la particolare tenuità del fatto in virtù della reiterazione delle condotte, elemento fattuale che, del vero, attiene alla ripetitività dell'azione e non già alla qualificazione giuridica in termini di reato unitario o di pluralità di reati, la Corte territoriale, correttamente riportata la censura in discorso, si è poi pronunciata sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso, nonostante lo stesso non fosse stato oggetto di alcuna doglianza, riaffermandone la correttezza avuto riguardo all'entità dei fatti, alla loro protrazione per circa due anni, e, soprattutto, alla complessiva consistenza dei contributi non corrisposti per un totale di oltre 40.000 C, dunque al danno arrecato, così disattendendo, con argomenti ragionevoli e coerenti, in alcun modo censurati in questa sede, le deduzioni difensive in punto di particolare tenuità del fatto, logicamente incompatibili con la decisione adottata (in tal senso la già citata Sez. 6, Sentenza n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988 - 01).

5. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.

5.1. Come già affermato da questa Corte, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento 7soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189 - 01; Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013 dep. 2014, Rv. 258056 - 01; Sez. 3, n. Sez. 3, n. 13100 del 19/01/2011, Biglia, Rv. 249917; Sez. 3, n. 11962 del 16/07/1999, Rigoni, Rv. 214627).

Si è in particolare specificato che il reato è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989).

Invero la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Ente previdenziale quale sostituto del soggetto obbligato.

In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni.

La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte.

Si è, perciò, ritenuto che anche il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Rv. 276683 - 01; Sez. 3, n. 141 del 15/02/1996, Profili, Rv. 203783) e, inoltre, che quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico (cfr., tra le tante, oltre alle sentenze già citate, Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189 - 01).

In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del 8 -----4::"---------quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata.

Alla luce di tali premesse, non può, quindi, di regola, essere invocata, per escludere la colpevolezza, o, meglio, l'esigibilità della condotta, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta (Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013 - dep. 13/09/2013, Coniano', Rv. 257683).

Ciò non significa che, in astratto, non siano possibili casi - il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - in cui possa riconoscersi l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria: ad impossibilia nemo tenetur.

A tal proposito, questa Corte ha però sempre predicato la necessità che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l'impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014 - dep. 15/05/2014, Zanchi, Rv. 259190, la quale ha considerato irrilevante la mancata riscossione di crediti osservando che l'inadempimento dei clienti rientra nel normale rischio di impresa).

Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarle necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione contributiva, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà ed a lui non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055, che, pur pronunciate in tema di omesso versamento delle ritenute effettuate a titolo fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, esprimono principi del tutto sovrapponibili al caso di specie).

5.2. La Corte d'appello, pertanto, ha fornito con la sentenza impugnata una adeguata e corretta applicazione di tali principi dando atto che pacificamente l'imputato non aveva provveduto a versare nei termini prescritti le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, laddove questi era tenuto ad un accantonamento e al versamento alla scadenza dei contributi previdenziali trattenuti, esclusa ogni discrezionalità in ordine alle obbligazioni da soddisfare, restando indifferente anche la sussistenza di eventuali 9q.Q iv:Lcery difficoltà economiche, in presenza delle quali aveva l'obbligo (ciiii-Taid di ricorrere a procedure di liquidazione o concorsuali fino alla richiesta di fallimento.

6. Il quinto motivo col quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e al trattamento sanzionatorio in genere è inammissibile.

Rileva il Collegio che si tratta di questioni non devolute in grado di appello, come si può apprezzare anche dalla sintesi dei motivi d'appello nei quali le stesse non compaiono e dalla lettura dell'atto d'appello - cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale - ove è presente esclusivamente una richiesta conclusiva di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non supportata da alcun motivo in termini.

Il motivo, per le stesse ragioni esposte al § 2.1., è pertanto certamente inammissibile in quanto presentato fuori dai casi consentiti.

7. La sesta doglianza è manifestamente infondata.

7.1. Si rileva, che, come sopra rimarcato nonché rilevato, ad altri fini, nel ricorso, la contestata fattispecie di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, si configura come un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide, con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità omessa, ossia, ove l'omissione contributiva abbia riguardato anche l'ultimo mese dell'anno civile, il 16 gennaio dell'anno successivo; per cui, nel caso in discorso, non ricorre alcuna continuazione interna, ma soltanto due distinti delitti, di cui l'uno, relativo all'omissione contributiva dell'annualità 2019 e il secondo relativo all'omissione contributiva dell'annualità 2018, in relazione, alla quale, è stata definitivamente, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, dichiarata la prescrizione con riguardo alle prime due mensilità di gennaio e febbraio 2018.

La Corte territoriale, considerato che, in virtù del più elevato ammontare dell'omissione contributiva, il Tribunale aveva già individuato quale reato più grave sul quale determinare la pena base quello relativo agli omessi versamenti dell'annualità 2019, ha del tutto correttamente - oltretutto, come detto, in assenza di qualsiasi censura sul punto - mantenuto invariata la pena base e operato una riduzione, nella misura di un sesto, in virtù del fatto che/ su 12 mensilità per due di esse era intervenuta la declaratoria di prescrizione, per cui la pena, doveva essere conseguentemente riparametrata.

Di conseguenza, da una parte, non appare pertinente al caso in esame il richiamo, implicitamente evocato, alla giurisprudenza di questa Corte in tema di 10onere motivazionale in relazione agli aumenti per i reati satellite, che, peraltro, In caso di aumenti applicati in misura contenuta, legittima pienamente una motivazione sintetica attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, da ultimo, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 - 01); dall'altra, il criterio aritmetico utilizzato al fine di determinare la riduzione, del singolo aumento per la continuazione in precedenza determinato dal Tribunale, appare logico e coerente, in relazione alla tipologia della condotta costituita per l'appunto, come autoevidente dal ragionamento della Corte territoriale, da una sequela di inadempimenti con cadenza mensile.

Né d'altro canto, in ragione del principio devolutivo, il giudice d'appello era tenuto a sviluppare una più ampia e specifica motivazione a sostegno del giudizio di congruità della pena, difettando qualsivoglia doglianza in punto di trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Rv. 288742 - 01).

8. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, del 9 aprile 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli omessi versamenti delle mensilità di Gennaio/Febbraio 2018, perché estinti per prescrizione, e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e euro 700 cLLp di multa per i reati di cui all'articolo 2vleggeV463 del 1983, già unificati per la continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aiuto, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a sei motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo, articolato motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 521, 522 e 125 cod.proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, con riguardo alla dedotta eccezione di indeterminatezza dell'imputazione in ordine alla individuazione del soggetto giuridico obbligato al versamento dei contributi previdenziali. Si deduce la erronea qualificazione quale mero errore materiale della indicazione, nei due capi di imputazione, di società aventi una denominazione diversa, nonostante i medesimi codice fiscale e matricola INPS, da cui sarebbe conseguita la impossibilità di individuare il soggetto giuridico obbligato al versamento, con conseguente macroscopica violazione del diritto di difesa, posto che il giudice del dibattimento, non essendo in quella sede consentita alcuna attività surrogatoria o integrativa dell'accusa, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. ovvero del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 125 , comma 3, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, omessa e apparente in relazione ai dedotti motivi d'appello, con i quali era stata lamentata l'assenza di una prova rigorosa della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, l'omessa acquisizione dei flussi contributivi completi (DM10), indispensabili per una ricostruzione attendibile dell'entità del debito previdenziale, la sussistenza di pagamenti parziali, rilevanti ai fini della verifica circa il reale superamento della soglia di punibilità. Si deduce in tal senso che la Corte di merito si è limitata a un generico richiamo alla correttezza della decisione di primo grado, senza alcuna valutazione critica delle argomentazioni richiamate, con conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., considerato il difetto assoluto della motivazione sul punto, e, in ogni caso, la radicale carenza di una motivazione appagante. 2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'articolo 131 -bis cod. pen e il correlato vizio di motivazione, in ordine al denegato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Lamenta che la Corte di merito avrebbe rigettato la richiesta sulla base di mere affermazioni di principio, in virtù della pretesa reiterazione delle omissioni, confondendo la pluralità delle scadenze contributive con la pluralità dei reati, senza considerare che dopo la riforma del 2016 la fattispecie in discorso si configura come un reato a consumazione prolungata e si perfeziona solo con il superamento della soglia di punibilità. 2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. t); ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 42 cod. pene 2 legge n. 463 del1983, e il correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto. Si lamenta che il provvedimento impugnato afferma la sussistenza del dolo solo in virtù dell'omesso versamento delle ritenute, senza alcuna valutazione concreta delle condizioni economico finanziarie dell'imputato e dell'effettiva possibilità di adempiere, così introducendosi un'inammissibile automatismo logico-giuridico, con evidente violazione dei principi di legalità e colpevolezza. 2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen, e il correlato vizio di motivazione, carente e comunque apparente in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego della sospensione condizionale della pena. Si deduce che la sentenza impugnata si limita a confermare il trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale con vuote formule di stile senza operare alcuna valutazione individualizzata in ordine al giudizio prognostico, soprattutto alla luce della concessione delle attenuanti generiche che rende ancor meno comprensibile il diniego della sospensione condizionale della pena. 2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81, 132 e 133 cod. pen e 125, comma 3, cod. proc. pen, e il correlato vizio di motivazione, carente e comunque apparente in ordine alla rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della parziale prescrizione, non essendo stati individuati dei criteri intellegibili nel calcolo della sanzione. Ci si duole del fatto che la Corte distrettuale si sia limitata ad affermare che l'aumento di pena deve essere proporzionalmente ridotto, cui ha fatto seguito una mera operazione aritmetica, in assenza di qualsiasi esplicitazione sul metodo seguito, e di una ponderazione sul disvalore complessivo del fatto e la personalità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso col quale si lamenta l'omessa valutazione dell'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione è inammissibile e comunque macroscopicamente infondato. 2.1. Rileva il Collegio che si tratta di una questione non devoluta in grado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cui sintesi cu, rt, Leo-,dei motivi d'appello è del tutto assente, e comunque dall'esame dell'attoV- cui 3questo giudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fatto processuale - dove il ricorrente si era limitato ad affermare, in termini veramente perplessi, di voler tralasciare qualsiasi valutazione in merito alla qualificazione quale errore materiale della imputazione delle condotte omissive a due distinte società, asseritannente riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], operata dal giudice di primo grado, e, in linea con la premessa, non aveva formulato una specifica richiesta conclusiva, atteso che aveva sollecitato esclusivamente una sentenza di assoluzione non già una declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti conseguenti. Pertanto, la doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169;); che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 2.2. Va altresì considerato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749 - 01; Sez. 5, n. 28512 del 14/05/2014, Rv. 262508 - 01), ciò che non risulta neppure allegato nel caso in esame. 2.3. Del resto, come premesso, la censura appare altresì manifestamente infondata in quanto, in primo luogo, il Tribunale, ai fini della individuazione della responsabilità dell'imputato ha fatto riferimento alla sua qualità di rappresentante pro tempore della società, identificata, non già sulla base della denominazione ma attraverso il numero di codice fiscale e la sede sociale, dati, anch'essi riportati nell'imputazione, univocamente identificativi della persona giudica di riferimento tenuta al versamento dei contributi previdenziali, in ordine ai quali il ricorrente non ha sviluppato alcuna censura né in sede di appello e neppure davanti a questa Corte; in secondo luogo, la Corte di merito ha dato atto dell'evidente refuso in ordine alla ragione sociale, presente nel secondo capo di imputazione, evidenziando come lo stesso non aveva minimamente inciso sul diritto di difesa, essendo riportati nelle due imputazioni e comunque presenti nel fascicolo tutti gli 4elementi necessari al suo pieno esercizio (per una recente riaffermazione del principio secondo cui la conoscenza della contestazione, si realizza non solo per il tramite del capo di imputazione ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale, si veda: Sez. 3, Sentenza n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286023 - 01), osservando conclusivamente, che in ogni caso non vi era alcun specifico motivo di impugnazione. 3. Il secondo motivo,col quale si lamenta la mera apparenza e comunque la radicale carenza motivazionale in ordine alla prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e alla mancata acquisizione dei flussi contributivi completi, modelli DM10/UNIEMENS, già oggetto di uno specifico motivo d'appello, è infondato. 3.1. Il consolidato principio di diritto che alimenta la deduzione difensiva è che il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri, Rv. 224609) 3.2. La prova della materiale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti può essere validamente tratta, in assenza di elementi contrari, anche dalla sola presentazione degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM10) i quali hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, sicché la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Rv. 280089 - 01; Sez. 3, n. 2565 del 16/07/2018, dep. 2019, Rv. 275828 - 01; Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Valenza, Rv. 259909; Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013, Deiana, Rv. 256957). I modelli DM10, infatti, costituiscono, anche secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni civili della Corte di cassazione, confessione stragiudiziale della pretesa (Sez. L., n. 6795 del 20/01/1998; Sez. L., n. 1466 del 22/11/2011 - dep. i102/02/2012) sicché, in sede penale, è onere dell'imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essi rappresentata (Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Smedile, Rv. 232393; Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258851). 3.3. La presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM10, attestanti l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell'ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale, se l'imputato non ne contesti l'invio (Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Rv. 265272 - 01), di conseguenza l'eccezione non è decisiva. 53.4. Premesso che ricorre, nel caso in esame, un'ipotesi di sentenza c.d. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (si veda, far le tante, Sez. 2 - Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), si osserva che il Tribunale, dà atto: che la prova del reato risulta proprio dall'esame testimoniale del funzionario INPS, oltre che dalla documentazione acquisita, peraltro con l'accordo delle parti, compresa altresì la formale comunicazione all'imputato dell'omesso versamento delle ritenute al fine di consentirgli di adempiere entro il previsto termine trimestrale; che il suddetto teste aveva altresì verificato, prima dell'udienza, con esito negativo, se fossero comunque intervenuti versamenti, ancorché tardivi, relativi alle annualità in contestazione, escludendo per le annualità in contestazione l'esistenza di pagamenti parziali. Né del resto, con l'atto d'appello come in questa sede, è stata mai eccepita l'inesistenza dei mod. DM10 o il loro mancato invio all'ente previdenziale, tanto meno è stato mai dedotto che l'INPS avesse operato in base ad accertamenti di natura ispettiva e dunque in base a fonti di conoscenza diversi dai suddetti modelli, contestandosi esclusivamente la valutazione degli stessi ai fini della prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori e la acquisizione al fascicolo processuale di copia dei suddetti documenti. Affermazione quest'ultima peraltro inveridica, come si apprezza dall'esame del fascicolo, cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale, da cui emerge che modelli DM sono in realtà presenti in atti. 3.5. Osservato conclusivamente che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando, come avvenuto nel caso in esame, di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, Sentenza n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01), il dubbio che l'imputato astrattamente invoca non ha un fondamento di ragionevolezza, non essendovi motivi per ritenere che le informazioni contenute nei DM10 non siano state correttamente veicolate nel processo attraverso la testimonianza del funzionario dell'INPS e la documentazione prodotta. 4. La terza doglianza, che investe il denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è anch'essa infondata. 64.1. Seppur non si dubita che, come correttamente rilevato dal ricorrente, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, (modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), si configura come un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità non corrisposta, ossia con il giorno 16 del mese successivo (si vedano, Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024; Rv. 286019 - 01; Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 268813 - 01), con tutte le conseguenze in ordine al calcolo dei termini di prescrizione, tuttavia, la tesi difensiva che su tale argomento si fonda appare priva di concreto rilievo. 4.2. Va rilevato in proposito che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01). Ebbene nel caso in discorso, se il Tribunale aveva escluso di poter riconoscere la particolare tenuità del fatto in virtù della reiterazione delle condotte, elemento fattuale che, del vero, attiene alla ripetitività dell'azione e non già alla qualificazione giuridica in termini di reato unitario o di pluralità di reati, la Corte territoriale, correttamente riportata la censura in discorso, si è poi pronunciata sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso, nonostante lo stesso non fosse stato oggetto di alcuna doglianza, riaffermandone la correttezza avuto riguardo all'entità dei fatti, alla loro protrazione per circa due anni, e, soprattutto, alla complessiva consistenza dei contributi non corrisposti per un totale di oltre 40.000 C, dunque al danno arrecato, così disattendendo, con argomenti ragionevoli e coerenti, in alcun modo censurati in questa sede, le deduzioni difensive in punto di particolare tenuità del fatto, logicamente incompatibili con la decisione adottata (in tal senso la già citata Sez. 6, Sentenza n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988 - 01). 5. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1. Come già affermato da questa Corte, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento 7soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189 - 01; Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013 dep. 2014, Rv. 258056 - 01; Sez. 3, n. Sez. 3, n. 13100 del 19/01/2011, Biglia, Rv. 249917; Sez. 3, n. 11962 del 16/07/1999, Rigoni, Rv. 214627). Si è in particolare specificato che il reato è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989). Invero la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Ente previdenziale quale sostituto del soggetto obbligato. In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte. Si è, perciò, ritenuto che anche il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Rv. 276683 - 01; Sez. 3, n. 141 del 15/02/1996, Profili, Rv. 203783) e, inoltre, che quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico (cfr., tra le tante, oltre alle sentenze già citate, Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189 - 01). In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del 8 -----4::"---------quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata. Alla luce di tali premesse, non può, quindi, di regola, essere invocata, per escludere la colpevolezza, o, meglio, l'esigibilità della condotta, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta (Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013 - dep. 13/09/2013, Coniano', Rv. 257683). Ciò non significa che, in astratto, non siano possibili casi - il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - in cui possa riconoscersi l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria: ad impossibilia nemo tenetur. A tal proposito, questa Corte ha però sempre predicato la necessità che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l'impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014 - dep. 15/05/2014, Zanchi, Rv. 259190, la quale ha considerato irrilevante la mancata riscossione di crediti osservando che l'inadempimento dei clienti rientra nel normale rischio di impresa). Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarle necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione contributiva, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà ed a lui non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055, che, pur pronunciate in tema di omesso versamento delle ritenute effettuate a titolo fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, esprimono principi del tutto sovrapponibili al caso di specie). 5.2. La Corte d'appello, pertanto, ha fornito con la sentenza impugnata una adeguata e corretta applicazione di tali principi dando atto che pacificamente l'imputato non aveva provveduto a versare nei termini prescritti le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, laddove questi era tenuto ad un accantonamento e al versamento alla scadenza dei contributi previdenziali trattenuti, esclusa ogni discrezionalità in ordine alle obbligazioni da soddisfare, restando indifferente anche la sussistenza di eventuali 9q.Q iv:Lcery difficoltà economiche, in presenza delle quali aveva l'obbligo (ciiii-Taid di ricorrere a procedure di liquidazione o concorsuali fino alla richiesta di fallimento. 6. Il quinto motivo col quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e al trattamento sanzionatorio in genere è inammissibile. Rileva il Collegio che si tratta di questioni non devolute in grado di appello, come si può apprezzare anche dalla sintesi dei motivi d'appello nei quali le stesse non compaiono e dalla lettura dell'atto d'appello - cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale - ove è presente esclusivamente una richiesta conclusiva di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non supportata da alcun motivo in termini. Il motivo, per le stesse ragioni esposte al § 2.1., è pertanto certamente inammissibile in quanto presentato fuori dai casi consentiti. 7. La sesta doglianza è manifestamente infondata. 7.1. Si rileva, che, come sopra rimarcato nonché rilevato, ad altri fini, nel ricorso, la contestata fattispecie di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, si configura come un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide, con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità omessa, ossia, ove l'omissione contributiva abbia riguardato anche l'ultimo mese dell'anno civile, il 16 gennaio dell'anno successivo; per cui, nel caso in discorso, non ricorre alcuna continuazione interna, ma soltanto due distinti delitti, di cui l'uno, relativo all'omissione contributiva dell'annualità 2019 e il secondo relativo all'omissione contributiva dell'annualità 2018, in relazione, alla quale, è stata definitivamente, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, dichiarata la prescrizione con riguardo alle prime due mensilità di gennaio e febbraio 2018. La Corte territoriale, considerato che, in virtù del più elevato ammontare dell'omissione contributiva, il Tribunale aveva già individuato quale reato più grave sul quale determinare la pena base quello relativo agli omessi versamenti dell'annualità 2019, ha del tutto correttamente - oltretutto, come detto, in assenza di qualsiasi censura sul punto - mantenuto invariata la pena base e operato una riduzione, nella misura di un sesto, in virtù del fatto che/ su 12 mensilità per due di esse era intervenuta la declaratoria di prescrizione, per cui la pena, doveva essere conseguentemente riparametrata. Di conseguenza, da una parte, non appare pertinente al caso in esame il richiamo, implicitamente evocato, alla giurisprudenza di questa Corte in tema di 10onere motivazionale in relazione agli aumenti per i reati satellite, che, peraltro, In caso di aumenti applicati in misura contenuta, legittima pienamente una motivazione sintetica attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, da ultimo, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 - 01); dall'altra, il criterio aritmetico utilizzato al fine di determinare la riduzione, del singolo aumento per la continuazione in precedenza determinato dal Tribunale, appare logico e coerente, in relazione alla tipologia della condotta costituita per l'appunto, come autoevidente dal ragionamento della Corte territoriale, da una sequela di inadempimenti con cadenza mensile. Né d'altro canto, in ragione del principio devolutivo, il giudice d'appello era tenuto a sviluppare una più ampia e specifica motivazione a sostegno del giudizio di congruità della pena, difettando qualsivoglia doglianza in punto di trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Rv. 288742 - 01). 8. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33148/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris