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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 20377/2026

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i di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il provvedimento del 09/10/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento emesso in data 9 ottobre 2025 il GIP del Tribunale di ReggioCalabria ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna emesso – nei confronti diTriolo [OSCURATO:PERSONA] - in data 18 marzo 2025 per omessa notifica al difensore di fiduciagià nominato.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – il PM territoriale deducendo erronea applicazione della legge processuale in chiavedi abnormità per indebita regressione del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Va richiamato il principio generale per cui il vizio di notifica di un atto processuale nontravolge il provvedimento oggetto della notifica, con necessaria rinnovazione della solanotifica e non anche del provvedimento presupposto (in termini generali v.

Sez. 3, n. 35189del 25/06/2009, Di, Rv. 244599 – 01, secondo cui è abnorme, perché determina un'indebitaregressione il provvedimento con cui il tribunale monocratico, accertata la nullità dellanotifica al difensore di fiducia del decreto di citazione diretta a giudizio, disponga larestituzione degli atti al P.M. imponendogli la rinnovazione dell'atto non notificato).Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato contrasmissione degli atti al GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al g.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il provvedimento del 09/10/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 9 ottobre 2025 il GIP del Tribunale di ReggioCalabria ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna emesso – nei confronti diTriolo [OSCURATO:PERSONA] - in data 18 marzo 2025 per omessa notifica al difensore di fiduciagià nominato.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – il PM territoriale deducendo erronea applicazione della legge processuale in chiavedi abnormità per indebita regressione del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Va richiamato il principio generale per cui il vizio di notifica di un atto processuale nontravolge il provvedimento oggetto della notifica, con necessaria rinnovazione della solanotifica e non anche del provvedimento presupposto (in termini generali v. Sez. 3, n. 35189del 25/06/2009, Di, Rv. 244599 – 01, secondo cui è abnorme, perché determina un'indebitaregressione il provvedimento con cui il tribunale monocratico, accertata la nullità dellanotifica al difensore di fiducia del decreto di citazione diretta a giudizio, disponga larestituzione degli atti al P.M. imponendogli la rinnovazione dell'atto non notificato).Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato contrasmissione degli atti al GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al g.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris