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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06565/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trento ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 21 dicembre 2017 dal GIP del Tribunale di Trento in relazione a fattispecie di rapina aggravata

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Claudio articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di rapina aggravata.

Secondo il ricorrente, sarebbe del tutto inverosimile la versione offerta dalla persona offesa, padre dell'imputato, in quanto oggettivamente contraddittori« e confliggente.con le dichiarazioni della moglie, anch'essa teste oculare dei fatti.

La persona offesa, infatti, non ha immediatamente riferito della sottrazione del denaro subita riferendo la circostanza a circa un mese dai fatti e senza che nelle annotazione di servizio 2 dicembre 2016 tale circostanza fosse menzionata.

Inverosimile sarebbe infatti che la vittima, nella concitazione, abbia potuto subire la sottrazione e abbia potuto rilevan_la ment'è si trovava a terra sotto i colpi degli aggressori.

Inoltre, non sarebbe comprensibile in che modo, perdurando l'azione violenta e essendosi la moglie stesa sul corpo del marito a proteggerlo dall'aggressione, la sottrazione abbia potuto avvenire.

Inoltre, non sarebbe comprensibile perché la circostanza della sottrazione non emerga delle dichiarazioni della moglie che nemmeno collimano con quelle del marito.

2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'articolo 62 n. 4 cod pen e delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui non possa ritenersi esigua la somma di euro 230 asseritamente oggetto di sottrazione.

Avrebbero dovuto inoltre essere concesse le circostanze attenuanti generiche in conseguenza della resipiscenza dimostrata.

Non sarebbe infatti stato considerato che, con la missiva con cui veniva offerto il risarcimento, il ricorrente abbia voluto domandare le proprie "più sentite e sincere scuse". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risulta infatti adeguatamente valorizzata, a tacer d'altro, la coincidenza tra riferita sottrazione e le finalità della precedente condotta del medesimo ricorrente e del complice che avevano accompagnato le persone offese in banca per spingerli a operare un prelievo a loro favore.

Nemmeno può ritenersi contraddittoria la circostanza che della sottrazione si sia accorto soltanto il marito posto che la stessa è avvenuta solo nei confronti di costui e considerata la concitazione del momento.

Peraltro, nella testimonianza della moglie, vi è menzione di precedenti dichiarazioni del marito sul punto il che riscontra ulteriormente la coerenza delle affermazioni rese nei diversi momenti fermo restando il correttamente rilevato fisiologico processo di integrazione e precisazioni delle dichiarazioni medesime una volta esaurita la concitazione del momento.

3. Del tutto infondate anche le deduzioni in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti.

3.1. Quanto alla sussistenza di un danno di speciale tenuità, sussiste motivazione logica ed adeguata che evidenzia in fatto la insussistenza di un danno minimale dovendosi fra l'altro tenere conto del carattere plurioffensivo delle condotte contestate.

3.2. Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche sussiste, sia in primo che in secondo grado, motivazione logica congrua che valorizza le modalità della condotta, lo spregiudicato approfittamento della complicità e delle condizioni del figlio della vittima, il grado di violenza esercitata dovendosi anche ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice del merito non ha alcun onere - ai fini del diniego delle medesime circostanze - di prendere in considerazione tutti gli ulteriori elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti rimanendo sufficiente l'indicazione dei profili di fatto ritenuti qualificanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3 (( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trento ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 21 dicembre 2017 dal GIP del Tribunale di Trento in relazione a fattispecie di rapina aggravata 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Claudio articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di rapina aggravata. Secondo il ricorrente, sarebbe del tutto inverosimile la versione offerta dalla persona offesa, padre dell'imputato, in quanto oggettivamente contraddittori« e confliggente.con le dichiarazioni della moglie, anch'essa teste oculare dei fatti. La persona offesa, infatti, non ha immediatamente riferito della sottrazione del denaro subita riferendo la circostanza a circa un mese dai fatti e senza che nelle annotazione di servizio 2 dicembre 2016 tale circostanza fosse menzionata. Inverosimile sarebbe infatti che la vittima, nella concitazione, abbia potuto subire la sottrazione e abbia potuto rilevan_la ment'è si trovava a terra sotto i colpi degli aggressori. Inoltre, non sarebbe comprensibile in che modo, perdurando l'azione violenta e essendosi la moglie stesa sul corpo del marito a proteggerlo dall'aggressione, la sottrazione abbia potuto avvenire. Inoltre, non sarebbe comprensibile perché la circostanza della sottrazione non emerga delle dichiarazioni della moglie che nemmeno collimano con quelle del marito. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'articolo 62 n. 4 cod pen e delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui non possa ritenersi esigua la somma di euro 230 asseritamente oggetto di sottrazione. Avrebbero dovuto inoltre essere concesse le circostanze attenuanti generiche in conseguenza della resipiscenza dimostrata. Non sarebbe infatti stato considerato che, con la missiva con cui veniva offerto il risarcimento, il ricorrente abbia voluto domandare le proprie "più sentite e sincere scuse". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risulta infatti adeguatamente valorizzata, a tacer d'altro, la coincidenza tra riferita sottrazione e le finalità della precedente condotta del medesimo ricorrente e del complice che avevano accompagnato le persone offese in banca per spingerli a operare un prelievo a loro favore. Nemmeno può ritenersi contraddittoria la circostanza che della sottrazione si sia accorto soltanto il marito posto che la stessa è avvenuta solo nei confronti di costui e considerata la concitazione del momento. Peraltro, nella testimonianza della moglie, vi è menzione di precedenti dichiarazioni del marito sul punto il che riscontra ulteriormente la coerenza delle affermazioni rese nei diversi momenti fermo restando il correttamente rilevato fisiologico processo di integrazione e precisazioni delle dichiarazioni medesime una volta esaurita la concitazione del momento. 3. Del tutto infondate anche le deduzioni in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti. 3.1. Quanto alla sussistenza di un danno di speciale tenuità, sussiste motivazione logica ed adeguata che evidenzia in fatto la insussistenza di un danno minimale dovendosi fra l'altro tenere conto del carattere plurioffensivo delle condotte contestate. 3.2. Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche sussiste, sia in primo che in secondo grado, motivazione logica congrua che valorizza le modalità della condotta, lo spregiudicato approfittamento della complicità e delle condizioni del figlio della vittima, il grado di violenza esercitata dovendosi anche ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice del merito non ha alcun onere - ai fini del diniego delle medesime circostanze - di prendere in considerazione tutti gli ulteriori elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti rimanendo sufficiente l'indicazione dei profili di fatto ritenuti qualificanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3 (( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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