CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 11978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale, previa concessione all'imputato del beneficio della non menzione, è stata confermata l'affermazione di responsabilità pronunciata in data 23 gennaio 2020 dal Tribunale di Nola in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 8, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Noia il 21 giugno 2016. Con riguardo al primo motivo, concernente la violazione dell'art.187, comma 8, cod. strada in quanto non sarebbe provato che l'imputato fosse attivamente alla guida del mezzo, si tratta di censura manifestamente infondata che omette di confrontarsi con la sentenza impugnata, ove è riportato quanto dichiarato dallo stesso imputato a proposito del fatto che «aveva fretta di recarsi sul posto di lavoro». Con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente l'omessa motivazione in merito alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., in relazione alla quale il difensore ha depositato il 28 febbraio 2022 note integrative, è sufficiente richiamare quanto indicato a pagina 4 della sentenza in merito alla concreta condotta tenuta dal ricorrente alla vista dei militi per rilevarne l'inammissibilità. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA