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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 09363/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 558/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocatoBRUNO GIANNICO; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G.G.

BELLI n . 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LUCIO MAZZOTTIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 187/2018 ; depositata il10/10/2018; R.G.N. 39/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] d.o.o., società slovena, e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, contro la [OSCURATO:SOCIETA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda della società slovena volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle provvigioni maturate per gli affari andati a buon fine, nonché l’indennità di cui all’art. 1751 c.c. o, in subordine, quella prevista dagli Accordi economici collettivi (Aec), oltre al risarcimento del danno subito per l’illegittimo recesso della preponente dal contratto di agenzia.

2. La Corte territoriale ha premesso come vi fosse una situazione di commistione e confusione, già rilevata dal tribunale, tra i soggetti presenti in causa: cioè [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, la società [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio e amministratore unico, la ditta Boris Agenzia di [OSCURATO:PERSONA], di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era, all’epoca dei fatti di causa, procuratore.

Ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come non fosse stata fornita prova dello svolgimento, da parte della società [OSCURATO:PERSONA] d.o.o., di un’attività promozionale causalmente idonea a determinare l’acquisizione degli affari e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, a tal fine, dovuto dimostrare di avere agito, in relazione agli affari per cui erano rivendicate le provvigioni, non a titolo personale o come procuratore della ditta Boris Agenzia, bensì come socio e amministratore unico della società e quindi in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] d.o.o.; tale onere di prova non era stato assolto, né attraverso i documenti prodotti e neanche in base alle prove testimoniali, non ammesse in quanto generiche e non pertinenti (le stesse facevano riferimento al sig. [OSCURATO:PERSONA] persona fisica).

3. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. e il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1188 e 1189 c.c. n relazione all’art. 84 c.p.c. e all’art. 2733 c.c., per avere la Corte di merito ignorato un elemento essenziale, cioè che i tre soggetti (la società slovena, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la ditta Agenzia Boris di [OSCURATO:PERSONA]) nel proporre ricorso in giudizio si sono avvalsi di un unico difensore che, sul piano processuale, li rappresenta in forza di procura che lo abilita, ex art.84 c.p.c., anche alle dichiarazioni negoziali; il difensore, in rappresentanza dei tre soggetti, fin dal ricorso introduttivo di primo grado ha indicato come creditore delle prestazioni rivendicate in giudizio un unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c., cioè la [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. che dunque, per comune volontà degli attori, deve considerarsi quale creditrice della società convenuta.

5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2384 c.c., dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2702 c.c., con conseguente ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 244 e 115 c.p.c., per mancata ammissione delle prove testimoniali.

6. Si assume che il contratto di agenzia della [OSCURATO:SOCIETA] è stato stipulato esclusivamente con la [OSCURATO:PERSONA] d.o.o., rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultimo, quale persona fisica, non ha mai stipulato con la preponente alcun contratto, né è mai stato procuratore della Agenzia Boris di [OSCURATO:PERSONA], avendo rivestito tale qualifica solo nella fase di messa in liquidazione della stessa.

Da ciò deriverebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, che ogni qual volta nei documenti di causa e nei capitoli di prova testimoniale era menzionato il sig. [OSCURATO:PERSONA], il riferimento dovesse intendersi fatto alla società slovena [OSCURATO:PERSONA] d.o.o.

Risulterebbe quindi errata la valutazione operata dalla Corte di merito, di non pertinenza dei capitoli di prova testimoniale (trascritti nel ricorso per cassazione).

7. Il ricorso non può trovare accoglimento.

8. Il primo motivo è inammissibile in quanto pone una questione in diritto, relativa alla individuazione della società [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. quale soggetto destinatario del pagamento delle somme rivendicate, ai sensi dell’art. 1188 c.c. e per effetto della procura rilasciata al medesimo difensore dalle tre parti processuali, senza indicare se e in quali termini tale questione, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.9.

Questa Corte ha chiarito che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018).

10. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto denuncia, nella sostanza, l’interpretazione degli atti negoziali e degli atti processuali, attività che compete al giudice di merito e che nel caso di specie neppure è censurata attraverso la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici; contesta, inoltre, la valutazione delle prove come eseguita dai giudici di secondo grado, al di fuori del perimetro segnato dal novellato art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. (su cui v.

Cass., S.U., n. 5083 e 5084 del 2014), limitato all’omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo, idoneo cioè a modificare con certezza l’esito della controversia; requisiti certo assenti nelle censure in esame che sollecitano,invece, una revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, di per sé estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

11. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto ricorrendone i presupposti processuali (Cass.

S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 558/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocatoBRUNO GIANNICO; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G.G. BELLI n . 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LUCIO MAZZOTTIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 187/2018 ; depositata il10/10/2018; R.G.N. 39/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] d.o.o., società slovena, e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, contro la [OSCURATO:SOCIETA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda della società slovena volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle provvigioni maturate per gli affari andati a buon fine, nonché l’indennità di cui all’art. 1751 c.c. o, in subordine, quella prevista dagli Accordi economici collettivi (Aec), oltre al risarcimento del danno subito per l’illegittimo recesso della preponente dal contratto di agenzia. 2. La Corte territoriale ha premesso come vi fosse una situazione di commistione e confusione, già rilevata dal tribunale, tra i soggetti presenti in causa: cioè [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, la società [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio e amministratore unico, la ditta Boris Agenzia di [OSCURATO:PERSONA], di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era, all’epoca dei fatti di causa, procuratore. Ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come non fosse stata fornita prova dello svolgimento, da parte della società [OSCURATO:PERSONA] d.o.o., di un’attività promozionale causalmente idonea a determinare l’acquisizione degli affari e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, a tal fine, dovuto dimostrare di avere agito, in relazione agli affari per cui erano rivendicate le provvigioni, non a titolo personale o come procuratore della ditta Boris Agenzia, bensì come socio e amministratore unico della società e quindi in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] d.o.o.; tale onere di prova non era stato assolto, né attraverso i documenti prodotti e neanche in base alle prove testimoniali, non ammesse in quanto generiche e non pertinenti (le stesse facevano riferimento al sig. [OSCURATO:PERSONA] persona fisica). 3. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. e il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1188 e 1189 c.c. n relazione all’art. 84 c.p.c. e all’art. 2733 c.c., per avere la Corte di merito ignorato un elemento essenziale, cioè che i tre soggetti (la società slovena, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la ditta Agenzia Boris di [OSCURATO:PERSONA]) nel proporre ricorso in giudizio si sono avvalsi di un unico difensore che, sul piano processuale, li rappresenta in forza di procura che lo abilita, ex art.84 c.p.c., anche alle dichiarazioni negoziali; il difensore, in rappresentanza dei tre soggetti, fin dal ricorso introduttivo di primo grado ha indicato come creditore delle prestazioni rivendicate in giudizio un unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c., cioè la [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. che dunque, per comune volontà degli attori, deve considerarsi quale creditrice della società convenuta. 5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2384 c.c., dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2702 c.c., con conseguente ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 244 e 115 c.p.c., per mancata ammissione delle prove testimoniali. 6. Si assume che il contratto di agenzia della [OSCURATO:SOCIETA] è stato stipulato esclusivamente con la [OSCURATO:PERSONA] d.o.o., rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultimo, quale persona fisica, non ha mai stipulato con la preponente alcun contratto, né è mai stato procuratore della Agenzia Boris di [OSCURATO:PERSONA], avendo rivestito tale qualifica solo nella fase di messa in liquidazione della stessa. Da ciò deriverebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, che ogni qual volta nei documenti di causa e nei capitoli di prova testimoniale era menzionato il sig. [OSCURATO:PERSONA], il riferimento dovesse intendersi fatto alla società slovena [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. Risulterebbe quindi errata la valutazione operata dalla Corte di merito, di non pertinenza dei capitoli di prova testimoniale (trascritti nel ricorso per cassazione). 7. Il ricorso non può trovare accoglimento. 8. Il primo motivo è inammissibile in quanto pone una questione in diritto, relativa alla individuazione della società [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. quale soggetto destinatario del pagamento delle somme rivendicate, ai sensi dell’art. 1188 c.c. e per effetto della procura rilasciata al medesimo difensore dalle tre parti processuali, senza indicare se e in quali termini tale questione, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.9. Questa Corte ha chiarito che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018). 10. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto denuncia, nella sostanza, l’interpretazione degli atti negoziali e degli atti processuali, attività che compete al giudice di merito e che nel caso di specie neppure è censurata attraverso la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici; contesta, inoltre, la valutazione delle prove come eseguita dai giudici di secondo grado, al di fuori del perimetro segnato dal novellato art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. (su cui v. Cass., S.U., n. 5083 e 5084 del 2014), limitato all’omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo, idoneo cioè a modificare con certezza l’esito della controversia; requisiti certo assenti nelle censure in esame che sollecitano,invece, una revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, di per sé estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. 11. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto ricorrendone i presupposti processuali (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov
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