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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16859/2026

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acoltà dell’art. 86 cod. proc.civ. ed elegge domicilio presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],– ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocatoRICCARDO BOLOGNESI ed elettivamente domiciliata presso il suostudio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38– controricorrente e ricorrente incidentale condizionata –ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –Numero registro generale 29098/2022Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 16859/2026Data pubblicazione 29/05/2026per la cassazione della sentenza n. 1561 del 2022 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo giugno 2022 (R.G.N.1588/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame proposto dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] controla pronuncia del Tribunale della medesima sede, che a sua volta hadichiarato prescritti i crediti della [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza eassistenza forense, portati dalle cartelle esattoriali n. 097 200304674847 19 000 e n. 097 2005 01569817 39 000, rigettando nel restole opposizioni proposte dall’appellante.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche:a) alle cartelle impugnate si applica il termine di prescrizionedecennale, in quanto il termine di prescrizione quinquennaleoriginariamente previsto non era ancora decorso al momentodell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che haintrodotto il termine decennale;b) la declaratoria di parziale prescrizione dei crediti non implicaannullamento degli atti impugnati (intimazioni di pagamento epreavviso di fermo amministrativo), «se non, al più, in parte qua, ossiacon esclusivo riferimento alle cartelle sopra indicate» (pagina 9 dellapronuncia d’appello), né elide l’efficacia interruttiva della prescrizionedell’intimazione notificata il 28 aprile 2016 e del preavviso di fermonotificato il 28 settembre 2016;c) resta assorbito, dunque, l’appello incidentale condizionato interpostodalla [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense per l’ipotesi diaccoglimento delle eccezioni formali sollevate dall’appellante;- 2 -Numero registro generale 29098/2022Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 16859/2026Data pubblicazione 29/05/2026d) anche alla luce dell’accoglimento solo parziale dell’opposizionedell’appellante, è corretta la statuizione sull’integrale compensazionedelle spese di lite.2.– [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione lasentenza d’appello, proponendo ricorso principale, affidato a duemotivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense resisteall’impugnazione con controricorso, egualmente illustrato da memoria,e propone, altresì, sulla base di un motivo, ricorso incidentalecondizionato.4.– Replica con distinto controricorso ADER – AGENZIA DELLEENTRATE – RISCOSSIONE.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il ricorso principale dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] si articola indue motivi.1.1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente principale denuncia falsa applicazione dell’art. 2948cod. civ. e censura la sentenza d’appello per non aver dichiarato laprescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento sottese agli attiimpugnati, pronunciandosi unicamente sul distinto profilo dellaprescrizione decennale dei crediti.1.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), la ricorrente principale prospetta violazione ed errataapplicazione dell’art. 159, secondo comma, cod. proc. civ. e imputa allasentenza d’appello di non aver dichiarato la nullità derivata degli atti diintimazione “susseguenti” alle cartelle di pagamento di cui è stata- 3 -Numero registro generale 29098/2022Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 16859/2026Data pubblicazione 29/05/2026acclarata la nullità, atti di intimazione che risulterebberoimmancabilmente travolti.2.– [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense proponericorso incidentale, che qualifica come “condizionato”, deducendo, conl’unico motivo, nullità della sentenza d’appello (art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ.) o, in subordine (art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.), vizio di motivazione per il rigetto dell’appello incidentalecondizionato, concernente la domanda riconvenzionale di versamentodiretto in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle somme recate dai provvedimentiimpugnati.Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la motivazione sarebbe “apparente” ocomunque sarebbe viziata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ.3.– Nella memoria illustrativa, la ricorrente principale allega edocumenta di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1,commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la totalitàdei carichi pendenti, in ossequio alle previsioni da ultimo approfonditein Cass., S.U., 15 marzo 2026, n. 5889.Dalle specifiche allegazioni e dai riscontri documentali acquisitiemerge che è regolarmente in corso il piano di definizione concordata,corredato dall’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti.A tale riguardo né l’ente impositore né l’agente della riscossionehanno mosso contestazioni idonee a infirmare il regolare svolgimentodella procedura e le risultanze documentali richiamate dalla ricorrenteprincipale nella memoria illustrativa.4.– Dal perfezionarsi dei requisiti della procedura agevolata,applicabile anche alle entrate extratributarie, e, in particolare, dalriscontro del pagamento integrale rispetto al momento in cui vienefatta valere la fattispecie estintiva (sentenza n. 5889 del 2026, cit.),consegue l’estinzione del processo.- 4 -Numero registro generale 29098/2022Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 16859/2026Data pubblicazione 29/05/2026Resta, pertanto, assorbito il ricorso incidentale, proposto dallaCassa nazionale di previdenza e assistenza forense e qualificato exprofesso come condizionato.5.– Come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, «L’esitodefinitorio e lato sensu conciliativo del giudizio, per giunta in forza diuna procedura agevolativa sopravvenuta, depone per l’esclusione deipresupposti di valutazione della soccombenza virtuale […] dovendosi lespese di lite invece integralmente compensare.

Per le medesimeragioni, neppure sussistono i requisiti per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/02 come modificato dalla l. n. 228/12»(sentenza n. 5889 del 2026, cit.).Tali presupposti devono essere esclusi anche con riferimento allaCassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in considerazionedell’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo, con assorbimento delricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza eassistenza forense; compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
acoltà dell’art. 86 cod. proc.civ. ed elegge domicilio presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],– ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocatoRICCARDO BOLOGNESI ed elettivamente domiciliata presso il suostudio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38– controricorrente e ricorrente incidentale condizionata –ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –Numero registro generale 29098/2022Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 16859/2026Data pubblicazione 29/05/2026per la cassazione della sentenza n. 1561 del 2022 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo giugno 2022 (R.G.N.1588/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame proposto dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] controla pronuncia del Tribunale della medesima sede, che a sua volta hadichiarato prescritti i crediti della [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza eassistenza forense, portati dalle cartelle esattoriali n. 097 200304674847 19 000 e n. 097 2005 01569817 39 000, rigettando nel restole opposizioni proposte dall’appellante.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche:a) alle cartelle impugnate si applica il termine di prescrizionedecennale, in quanto il termine di prescrizione quinquennaleoriginariamente previsto non era ancora decorso al momentodell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che haintrodotto il termine decennale;b) la declaratoria di parziale prescrizione dei crediti non implicaannullamento degli atti impugnati (intimazioni di pagamento epreavviso di fermo amministrativo), «se non, al più, in parte qua, ossiacon esclusivo riferimento alle cartelle sopra indicate» (pagina 9 dellapronuncia d’appello), né elide l’efficacia interruttiva della prescrizionedell’intimazione notificata il 28 aprile 2016 e del preavviso di fermonotificato il 28 settembre 2016;c) resta assorbito, dunque, l’appello incidentale condizionato interpostodalla [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense per l’ipotesi diaccoglimento delle eccezioni formali sollevate dall’appellante;- 2 -Numero registro generale 29098/2022Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 16859/2026Data pubblicazione 29/05/2026d) anche alla luce dell’accoglimento solo parziale dell’opposizionedell’appellante, è corretta la statuizione sull’integrale compensazionedelle spese di lite.2.– [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione lasentenza d’appello, proponendo ricorso principale, affidato a duemotivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense resisteall’impugnazione con controricorso, egualmente illustrato da memoria,e propone, altresì, sulla base di un motivo, ricorso incidentalecondizionato.4.– Replica con distinto controricorso ADER – AGENZIA DELLEENTRATE – RISCOSSIONE.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il ricorso principale dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] si articola indue motivi.1.1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente principale denuncia falsa applicazione dell’art. 2948cod. civ. e censura la sentenza d’appello per non aver dichiarato laprescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento sottese agli attiimpugnati, pronunciandosi unicamente sul distinto profilo dellaprescrizione decennale dei crediti.1.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), la ricorrente principale prospetta violazione ed errataapplicazione dell’art. 159, secondo comma, cod. proc. civ. e imputa allasentenza d’appello di non aver dichiarato la nullità derivata degli atti diintimazione “susseguenti” alle cartelle di pagamento di cui è stata- 3 -Numero registro generale 29098/2022Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 16859/2026Data pubblicazione 29/05/2026acclarata la nullità, atti di intimazione che risulterebberoimmancabilmente travolti.2.– [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense proponericorso incidentale, che qualifica come “condizionato”, deducendo, conl’unico motivo, nullità della sentenza d’appello (art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ.) o, in subordine (art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.), vizio di motivazione per il rigetto dell’appello incidentalecondizionato, concernente la domanda riconvenzionale di versamentodiretto in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle somme recate dai provvedimentiimpugnati.Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la motivazione sarebbe “apparente” ocomunque sarebbe viziata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ.3.– Nella memoria illustrativa, la ricorrente principale allega edocumenta di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1,commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la totalitàdei carichi pendenti, in ossequio alle previsioni da ultimo approfonditein Cass., S.U., 15 marzo 2026, n. 5889.Dalle specifiche allegazioni e dai riscontri documentali acquisitiemerge che è regolarmente in corso il piano di definizione concordata,corredato dall’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti.A tale riguardo né l’ente impositore né l’agente della riscossionehanno mosso contestazioni idonee a infirmare il regolare svolgimentodella procedura e le risultanze documentali richiamate dalla ricorrenteprincipale nella memoria illustrativa.4.– Dal perfezionarsi dei requisiti della procedura agevolata,applicabile anche alle entrate extratributarie, e, in particolare, dalriscontro del pagamento integrale rispetto al momento in cui vienefatta valere la fattispecie estintiva (sentenza n. 5889 del 2026, cit.),consegue l’estinzione del processo.- 4 -Numero registro generale 29098/2022Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 16859/2026Data pubblicazione 29/05/2026Resta, pertanto, assorbito il ricorso incidentale, proposto dallaCassa nazionale di previdenza e assistenza forense e qualificato exprofesso come condizionato.5.– Come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, «L’esitodefinitorio e lato sensu conciliativo del giudizio, per giunta in forza diuna procedura agevolativa sopravvenuta, depone per l’esclusione deipresupposti di valutazione della soccombenza virtuale […] dovendosi lespese di lite invece integralmente compensare. Per le medesimeragioni, neppure sussistono i requisiti per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/02 come modificato dalla l. n. 228/12»(sentenza n. 5889 del 2026, cit.).Tali presupposti devono essere esclusi anche con riferimento allaCassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in considerazionedell’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo, con assorbimento delricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza eassistenza forense; compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -
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