CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 04wvsf8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Mantova [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Mantova in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti, oltre che concernenti aggressioni a beni giuridici di differente tipologia, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quanto ai reati indicati - nell'epigrafe del provvedimento stesso - sub 1), 2), 6) e 7). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione derivante alla manifesta illogicità della stessa, poiché il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che i reati, frutto di preventiva ideazione unitaria, sono stati realizzati dal ricorrente entro un breve lasso di tempo e sono di natura omogenea. 3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti. 4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbr