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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25357/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 08269/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,da cui sono difesi per legge; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma, Via le [OSCURATO:PERSONA] n. 2 23 , presso lo Studio dell ’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procur a in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 5044/2019della CORTE d’APPELLO di ROMA,depositata il giorno 22 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 22 luglio 2019, n.5044, la Corte d ’a ppello di Roma, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale della stessa città, n.18281 del 2014 , condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare al dott. [OSCURATO:PERSONA] – che l’aveva convenuta in giudizio unitamente ai Ministeri indicati in epigrafe – la somma di Euro 24.617,77, oltre interessi legali dalla data dellanotificazione della citazione di primo grado (27 dicembre 2011), a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive europee in tema di medici specializzandi; somma computata – con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione– sulla base dei criteri di cui alla legge 19 ottobre 1999, n. 370.

In applicazione di tali criteri, precisamente, la Corte territoriale, tenendo conto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva frequentato il corso di specializzazione in medicina interna a partire dall’anno ac c ademico 1981-1982, ha escluso l’indennizzo per il primo anno (1981-1982), lo ha liquidato per il secondo (1982-1983) limitatamente ai 2/3 di esso (a far tempo dal 1° gennaio 1983) e, interamente, per gli anni successivi(sino all’anno accademico 1985-1986).

La Corte d’appello ha invece confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto di lavoro, da cui il datore di lavoro del dott. [OSCURATO:PERSONA] era receduto dopo avere constatato la mancanza di equipollenza del suo diploma di specializzazione in medicina interna a quelli rilasciati nell’ambito dell’Unione Europea.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso, sorretto daun unico, articolato motivo , le amministrazioni indicate in epigrafe.

Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentale fondato su due motivi.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Solo il controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo del ricorso principale viene denunciata «violazione e falsa applicazione delle Direttive 82/362/ CEE , 75/363/CEE, 75/362/CEE, come interpretate dalla sentenza CGUE- cause riunite C-616/16 e C-617/16, in relazione all’art.360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. ».

Le amministrazioni ricorrenti de ducono che, avuto riguardo alla sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16), il diritto alla retribuzione , con decorrenza dal 1° gennaio 1983, competerebbe sibbene anche ai medici che hanno iniziato la specializzazione prima del 31 gennaio 1982 (c c .d d .

“specializzandi a cavallo”), ma soltanto a coloro, tra di essi, che abbiano intrapreso la specializzazionemedesima nel corso del 1982 e non anche a coloro che, come il ricorrent e , abbiano invece iniziato l a formazione in anni precedenti.Sostengono che tale principio sarebbe stato recepito nella giurisprudenza di legittimità (vengono citate, oltre ad altre,le pronunce n. 13763 del 2018e n.1065 del 2019 di questa Corte ) .

Concludono che, pertanto, la domanda de l dott. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva iniziato la formazione nell’ a nno 1981 ) avrebbe dovuto essere rigettata. 1.1.Il ricorso principale è infondato.

Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi “ a cavallo ”, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983. 1.1.a.La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della D irettiva 82/76/ CEE ), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’avevano, invece, riconosciuto.

Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della Direttiva 75/363, come modificata dalla Direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

Alla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento». 1.1.b.

La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd.

“a cavallo”, che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983.

Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della Direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.

La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20).

Il giudice europeo ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, dellaDirettiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della Direttiva 75/362/CEEdel Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

LeSezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principiosecondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della Direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle Direttive n. 75/362/CEEe n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE. 1.1.c.

In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento – da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 – correttamente è stato riconosciuto dal giudice del merito a [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla circostanza che egli aveva iniziato la specializzazione in medicina interna, della durata di cinque anni, nell’anno 1981, proseguendo successivamente al 31 gennaio 1982.La statuizione di condanna emessa dall’impugnata sentenza in confronto della Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste, pertanto, al ricorso per cassazione infondatamente proposto dalle amministrazioni indicate in epigrafe, che va dunque rigettato.

2. Con il primo motivo del proprio ricorso – avente natura di impugnazione incidentale ex art. 334 cod. proc. civ. – [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. : 2043 cod. civ. ; 25 Direttiva CEE 75/362; 9 Direttiva CEE 75/363 ; 13 e 16 Direttiva CEE 82/76;5 e 189, comma 3, Trattato CEE.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della perdita del contratto di lavoro a tempo indeterminato qualeProject Manager, da lui stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA].

Egli deduce che, in primo grado, nel formulare questa domanda , aveva ritualmente prodotto copia autentica del cont r atto di lavoro concluso il 26 febbraio 2003 e della lettera inviatagli dal datore di lavoro il 7 maggio successivo, con cui gli era stata comunicata la risoluzione del contratto medesimo, sull’assunto che il suo diploma di specializzazione in medicina interna non era «equipollente ai diplomi rilasciati in ambito CEE, in quanto ottenuto in regime non conforme alla vigente normativa dell’Unione».

Il ricorrente incidentale critica la sentenzad’appello per non avere considerato che il fatto generatore del danno era un’ emergenza risultante ex lege dal rita rdato adempimento dell o Stato italiano all’obbligo di trasposizione delle direttive europe e sui medici specializzandi e per avere ritenuto, al contrario, che il giudizio di non conformitàdel suo diploma allavigente normativa europea concretasse una indimostrata opinione del datore di lavoro, neppure confortata, nella lettera di risoluzione del contratto , da alcuna argomentazione parametrata a dati normativi, da cui si potessero desumere eventuali lacunenei diplomi rilasciati dalle a utorità italiane.

2.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è manifestamente infondato. 2.1.a.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che l’obbligazione derivantedal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982nei confronti dei medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale del danno.

Essa ha piutt osto natura para - risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.

Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.

Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali. il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999 è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo tra le più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901; in tal senso, cfr., anche, Cass., Sez.

Un., 27/11/2018, n. 30649). 2.1.b.

Posto tale principio generale , è evidente che, nella fattispecie in esame , la spec ifica pretesa del dott. [OSCURATO:PERSONA] di ottenereil risarcimento del danno ulteriore , asseritamente deriva togli dal recesso del datore di lavoro dal contratto a tempo indeterminato concluso il 26 febbraio 2003, risulta priva di ogni fondamento.

Al di là dell’agevole rilievo circa la mancanza della necessaria rigorosa prova della sussistenza del dedotto pregiudizio, è infatti agevole osservare – ed in tal senso va corretta , in via peraltro integrativa,la motivazione della sentenza d’appello – che, al la s t regua delle stesse allegazioni del ricorrente , deve essere esclus a , prima ancora che la sussistenza del danno, quella del nesso causale tra l’inadempimento dello Stato italianoall’obbligo di trasporre nel proprio ordinamento le direttive europee sui medic i specializzandi e l’evento dannoso asseritamentesubìto dal ricorrente e consistente nella perdita del posto di lavoro; ciò, in quanto il giudizio di non conformità al la normativa comunitaria del diploma di specializzazione vantato dal ricorrente era stato espresso nella lettera con cui il datore di lavoro avevaesercitato il diritto potestativo di recesso, senza che su tale atto fosse statosuscitato alcun sindacato da parte del lavoratore e sebbene lo stesso datoredi lavoro, avendo assunto il ricorrente incidentale con la conclusione del contratto di lavoro il 26 febbraio 2003 (cioè poco meno di tre mesi prima del recesso, del quale, peraltro, nemmeno risulta indicata la ragione giustificativa e le condizioni di esercizio secondo il tenore del contratto), avrebbe potuto e dovuto verificare la conformità del titolo alle direttive europee.

Né si precisa se la clausola contrattuale di recesso prevedesse la riserva di tale verifica.

Pertanto, nella descritta situazione, il recess o datoriale va identificato come la causa esclusiva dell’evento dannoso della perdita del lavoro, non potendo la stessa essere imputata, neppure in via concorrente, all’inadempimento dello Stato all’obbligo di trasposizione delle direttive, giacché rispetto al predetto recesso datoriale non solo nessun atto di reazione risulta avere posto in essere il lavoratore (omettendo di assolvere l’onere di impugnarlo in funzione di accertarne l’eventuale illegittimità, presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno ad esso eventualmente conseguito), ma neppure risulta specificato se, in ipotesi, vi erano o meno ragioni che precludessero tale impugnativa avuto riguardo alle previsioni contrattualie tenuto conto delle conoscenze e delle verifiche esigibi li dal datore di lavoro al momento della stipulazione del contratto.

Il primo motivo del ricorso incidentaleva, dunque, rigettato.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denuncia ta la violazione degli artt. 1219,1224, 1335, 2727 cod. civ. , nonché del D.M.17 novembre 2001.

La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, dopo aver ritenuto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] avesse validamente ed efficacemente interrotto il termine di prescrizione del diritto con le note inviat e per raccomandata il 17 novembre 2001 e il 22 dicembre 2004, rispettivamente,al Ministero della Sanità e al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, non ha attribuito eguale efficacia alle note medesime ai diversi fini della messa in mora delle amministrazioni debitrici in funzione della decorrenza degli interessi moratori, che sono stati riconosciuti solo a partire dalla data di notificazione dell’atto di citazione in primo grado (27 dicembre 2011).

Il ricorrente i ncidentale sostiene che la Corte territoriale, attribuendorilievo alla mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle predetteraccomandate, avrebbe indebitamente posto nel nulla la presunzionedi conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ.. 3.1.Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato. 3.1.a.

V a premesso che la Corte d ’appello ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale, posto che il diritto di credito dei medici specializzandi concreta un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa –da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interes si (moratori) nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data in cui l’obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez.

Un., 27/11/2018, n. 30649, cit.; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass. 06/11/2014, n. 23635; successivamente v.

Cass. 10/01/2019, n. 458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641). 3.1.b.In applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha però evidenziato che, nella fattispecie, «pur essendo presumibilela ricezione delle due lettere raccomandate relative alla messa in mora ed interruttive del termine della decorrenza del termine prescrizionale, la mancata produzione dei relativi avvisi di ricevimento non consente di far decorrere gli interessi legali dallaricezione di tali avvisi».

La statuizione in parola no n è affetta dalla de dotta violazione di legge, in quanto il giudice d’appello, pur presumendo la ricezionedelle raccomandateda parte delle amministrazioni destinatarie (le quali, del resto, non avevano negato che gli atti di messa in mora fossero giunti a destinazione) – e p ur riconoscendone, dunque , l’idoneità a d interrompere la prescrizionedel diritto di credito vantato dal mittente, in quanto validi atti di costituzione in mora – ha però rilevato l’impossibilità di individuare, in base ad esse, il dies a quo della decorrenza degli interessi moratori in ragione della mancata produzione degli avvisi di ricevimento, relativi alle raccomandate medesime.

Anche il s econdo motivo del ricorso incidentale va , dunque , rigettato.

4. L ’esito del giudizio di legittimità giustifica l ’ integrale compensazionetra le parti delle relative spese.

5. Sussistono, in fine – e deve darsene atto con la presente pronuncia –, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte sia dei ricorrentiprincipali che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto(Cass., Sez.

Un. , 20/02/20 15, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principalee il ricorso incidentale.

Compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 08269/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,da cui sono difesi per legge; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma, Via le [OSCURATO:PERSONA] n. 2 23 , presso lo Studio dell ’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procur a in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 5044/2019della CORTE d’APPELLO di ROMA,depositata il giorno 22 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 22 luglio 2019, n.5044, la Corte d ’a ppello di Roma, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale della stessa città, n.18281 del 2014 , condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare al dott. [OSCURATO:PERSONA] – che l’aveva convenuta in giudizio unitamente ai Ministeri indicati in epigrafe – la somma di Euro 24.617,77, oltre interessi legali dalla data dellanotificazione della citazione di primo grado (27 dicembre 2011), a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive europee in tema di medici specializzandi; somma computata – con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione– sulla base dei criteri di cui alla legge 19 ottobre 1999, n. 370. In applicazione di tali criteri, precisamente, la Corte territoriale, tenendo conto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva frequentato il corso di specializzazione in medicina interna a partire dall’anno ac c ademico 1981-1982, ha escluso l’indennizzo per il primo anno (1981-1982), lo ha liquidato per il secondo (1982-1983) limitatamente ai 2/3 di esso (a far tempo dal 1° gennaio 1983) e, interamente, per gli anni successivi(sino all’anno accademico 1985-1986). La Corte d’appello ha invece confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto di lavoro, da cui il datore di lavoro del dott. [OSCURATO:PERSONA] era receduto dopo avere constatato la mancanza di equipollenza del suo diploma di specializzazione in medicina interna a quelli rilasciati nell’ambito dell’Unione Europea. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso, sorretto daun unico, articolato motivo , le amministrazioni indicate in epigrafe. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentale fondato su due motivi. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Solo il controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale viene denunciata «violazione e falsa applicazione delle Direttive 82/362/ CEE , 75/363/CEE, 75/362/CEE, come interpretate dalla sentenza CGUE- cause riunite C-616/16 e C-617/16, in relazione all’art.360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. ». Le amministrazioni ricorrenti de ducono che, avuto riguardo alla sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16), il diritto alla retribuzione , con decorrenza dal 1° gennaio 1983, competerebbe sibbene anche ai medici che hanno iniziato la specializzazione prima del 31 gennaio 1982 (c c .d d . “specializzandi a cavallo”), ma soltanto a coloro, tra di essi, che abbiano intrapreso la specializzazionemedesima nel corso del 1982 e non anche a coloro che, come il ricorrent e , abbiano invece iniziato l a formazione in anni precedenti.Sostengono che tale principio sarebbe stato recepito nella giurisprudenza di legittimità (vengono citate, oltre ad altre,le pronunce n. 13763 del 2018e n.1065 del 2019 di questa Corte ) . Concludono che, pertanto, la domanda de l dott. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva iniziato la formazione nell’ a nno 1981 ) avrebbe dovuto essere rigettata. 1.1.Il ricorso principale è infondato. Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi “ a cavallo ”, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983. 1.1.a.La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della D irettiva 82/76/ CEE ), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’avevano, invece, riconosciuto. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della Direttiva 75/363, come modificata dalla Direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Alla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento». 1.1.b. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd. “a cavallo”, che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della Direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983. La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20). Il giudice europeo ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, dellaDirettiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della Direttiva 75/362/CEEdel Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. LeSezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principiosecondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della Direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle Direttive n. 75/362/CEEe n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE. 1.1.c. In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento – da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 – correttamente è stato riconosciuto dal giudice del merito a [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla circostanza che egli aveva iniziato la specializzazione in medicina interna, della durata di cinque anni, nell’anno 1981, proseguendo successivamente al 31 gennaio 1982.La statuizione di condanna emessa dall’impugnata sentenza in confronto della Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste, pertanto, al ricorso per cassazione infondatamente proposto dalle amministrazioni indicate in epigrafe, che va dunque rigettato. 2. Con il primo motivo del proprio ricorso – avente natura di impugnazione incidentale ex art. 334 cod. proc. civ. – [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. : 2043 cod. civ. ; 25 Direttiva CEE 75/362; 9 Direttiva CEE 75/363 ; 13 e 16 Direttiva CEE 82/76;5 e 189, comma 3, Trattato CEE. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della perdita del contratto di lavoro a tempo indeterminato qualeProject Manager, da lui stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]. Egli deduce che, in primo grado, nel formulare questa domanda , aveva ritualmente prodotto copia autentica del cont r atto di lavoro concluso il 26 febbraio 2003 e della lettera inviatagli dal datore di lavoro il 7 maggio successivo, con cui gli era stata comunicata la risoluzione del contratto medesimo, sull’assunto che il suo diploma di specializzazione in medicina interna non era «equipollente ai diplomi rilasciati in ambito CEE, in quanto ottenuto in regime non conforme alla vigente normativa dell’Unione». Il ricorrente incidentale critica la sentenzad’appello per non avere considerato che il fatto generatore del danno era un’ emergenza risultante ex lege dal rita rdato adempimento dell o Stato italiano all’obbligo di trasposizione delle direttive europe e sui medici specializzandi e per avere ritenuto, al contrario, che il giudizio di non conformitàdel suo diploma allavigente normativa europea concretasse una indimostrata opinione del datore di lavoro, neppure confortata, nella lettera di risoluzione del contratto , da alcuna argomentazione parametrata a dati normativi, da cui si potessero desumere eventuali lacunenei diplomi rilasciati dalle a utorità italiane. 2.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è manifestamente infondato. 2.1.a. Questa Corte ha reiteratamente affermato che l’obbligazione derivantedal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982nei confronti dei medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale del danno. Essa ha piutt osto natura para - risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991. Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali. il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999 è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo tra le più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901; in tal senso, cfr., anche, Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649). 2.1.b. Posto tale principio generale , è evidente che, nella fattispecie in esame , la spec ifica pretesa del dott. [OSCURATO:PERSONA] di ottenereil risarcimento del danno ulteriore , asseritamente deriva togli dal recesso del datore di lavoro dal contratto a tempo indeterminato concluso il 26 febbraio 2003, risulta priva di ogni fondamento. Al di là dell’agevole rilievo circa la mancanza della necessaria rigorosa prova della sussistenza del dedotto pregiudizio, è infatti agevole osservare – ed in tal senso va corretta , in via peraltro integrativa,la motivazione della sentenza d’appello – che, al la s t regua delle stesse allegazioni del ricorrente , deve essere esclus a , prima ancora che la sussistenza del danno, quella del nesso causale tra l’inadempimento dello Stato italianoall’obbligo di trasporre nel proprio ordinamento le direttive europee sui medic i specializzandi e l’evento dannoso asseritamentesubìto dal ricorrente e consistente nella perdita del posto di lavoro; ciò, in quanto il giudizio di non conformità al la normativa comunitaria del diploma di specializzazione vantato dal ricorrente era stato espresso nella lettera con cui il datore di lavoro avevaesercitato il diritto potestativo di recesso, senza che su tale atto fosse statosuscitato alcun sindacato da parte del lavoratore e sebbene lo stesso datoredi lavoro, avendo assunto il ricorrente incidentale con la conclusione del contratto di lavoro il 26 febbraio 2003 (cioè poco meno di tre mesi prima del recesso, del quale, peraltro, nemmeno risulta indicata la ragione giustificativa e le condizioni di esercizio secondo il tenore del contratto), avrebbe potuto e dovuto verificare la conformità del titolo alle direttive europee. Né si precisa se la clausola contrattuale di recesso prevedesse la riserva di tale verifica. Pertanto, nella descritta situazione, il recess o datoriale va identificato come la causa esclusiva dell’evento dannoso della perdita del lavoro, non potendo la stessa essere imputata, neppure in via concorrente, all’inadempimento dello Stato all’obbligo di trasposizione delle direttive, giacché rispetto al predetto recesso datoriale non solo nessun atto di reazione risulta avere posto in essere il lavoratore (omettendo di assolvere l’onere di impugnarlo in funzione di accertarne l’eventuale illegittimità, presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno ad esso eventualmente conseguito), ma neppure risulta specificato se, in ipotesi, vi erano o meno ragioni che precludessero tale impugnativa avuto riguardo alle previsioni contrattualie tenuto conto delle conoscenze e delle verifiche esigibi li dal datore di lavoro al momento della stipulazione del contratto. Il primo motivo del ricorso incidentaleva, dunque, rigettato. 3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denuncia ta la violazione degli artt. 1219,1224, 1335, 2727 cod. civ. , nonché del D.M.17 novembre 2001. La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, dopo aver ritenuto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] avesse validamente ed efficacemente interrotto il termine di prescrizione del diritto con le note inviat e per raccomandata il 17 novembre 2001 e il 22 dicembre 2004, rispettivamente,al Ministero della Sanità e al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, non ha attribuito eguale efficacia alle note medesime ai diversi fini della messa in mora delle amministrazioni debitrici in funzione della decorrenza degli interessi moratori, che sono stati riconosciuti solo a partire dalla data di notificazione dell’atto di citazione in primo grado (27 dicembre 2011). Il ricorrente i ncidentale sostiene che la Corte territoriale, attribuendorilievo alla mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle predetteraccomandate, avrebbe indebitamente posto nel nulla la presunzionedi conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ.. 3.1.Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato. 3.1.a. V a premesso che la Corte d ’appello ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale, posto che il diritto di credito dei medici specializzandi concreta un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa –da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interes si (moratori) nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data in cui l’obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649, cit.; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass. 06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, n. 458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641). 3.1.b.In applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha però evidenziato che, nella fattispecie, «pur essendo presumibilela ricezione delle due lettere raccomandate relative alla messa in mora ed interruttive del termine della decorrenza del termine prescrizionale, la mancata produzione dei relativi avvisi di ricevimento non consente di far decorrere gli interessi legali dallaricezione di tali avvisi». La statuizione in parola no n è affetta dalla de dotta violazione di legge, in quanto il giudice d’appello, pur presumendo la ricezionedelle raccomandateda parte delle amministrazioni destinatarie (le quali, del resto, non avevano negato che gli atti di messa in mora fossero giunti a destinazione) – e p ur riconoscendone, dunque , l’idoneità a d interrompere la prescrizionedel diritto di credito vantato dal mittente, in quanto validi atti di costituzione in mora – ha però rilevato l’impossibilità di individuare, in base ad esse, il dies a quo della decorrenza degli interessi moratori in ragione della mancata produzione degli avvisi di ricevimento, relativi alle raccomandate medesime. Anche il s econdo motivo del ricorso incidentale va , dunque , rigettato. 4. L ’esito del giudizio di legittimità giustifica l ’ integrale compensazionetra le parti delle relative spese. 5. Sussistono, in fine – e deve darsene atto con la presente pronuncia –, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte sia dei ricorrentiprincipali che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto(Cass., Sez. Un. , 20/02/20 15, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principalee il ricorso incidentale. Compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
Sentenza Cassazione n. 25357/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris