CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23063/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 19 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto di rigetto della richiesta di sequestro di prevenzione avAe ad oggetto le società, gli immobili e i beni mobili registrati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce la violazione degli artt. 125, comma 1, cod. proc. pen., 1, comma 1, lett. b) e c) , 4, comma 1, lett. b) e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla erronea perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto, in quanto la Corte territoriale ha omesso di considerare sia le condanne relative a plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di armi commesse dal 2012 al 2014 che il contenuto della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. da cui emerge che il terreno del Parisi era interessato da diversi anni dall'attività di smaltimento illecito di rifiuti anche se l'accertamento del reato è stato circoscritto al periodo giugno-settembre 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] Casella ha depositato requisitoria scritta in cui, nel concludere per l'accoglimento del ricorso, ha evidenziato, in particolare, che il Giudice di merito non ha correttamente orientato cronologicamente il giudizio di pericolosità qualificata del proposto, obliterando una serie di elementi decisivi emergenti dalle verifiche tecniche, quanto alle condotte inquadrate nella fattispecie di pericolosità qualificata, e, al contempo, ha omesso di considerare le risultanze criminali relative agli anni 2012 e 2013 obiettivamente emergenti a carico del proposto e rilevanti ai fini della corretta perimetrazione della pericolosità generica. Ha dedotto, al riguardo, che poiché la pericolosità sociale, quale "misura temporale" della confisca, non va intesa quale coincidenza puntuale, ovvero assoluta concomitanza cronologica, con un (ipotetico) dies a quo, configurandosi piuttosto quale corrispondenza di un "arco temporale" (come testualmente denominato dalle SS.UU. Spinelli), non è necessario pervenire all'accertamento positivo di una rigorosa coincidenza cronologica tra l'accumulo patrimoniale e le concrete manifestazioni di pericolosità del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimenti di confisca, dal successivo art. 27, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che; in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Va, inoltre, aggiunto che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è meramente apparente quando il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 3. Il tema che il ricorso pone attiene alla individuazione del periodo di manifestazione di pericolosità sociale del proposto ovvero della correlazione temporale tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di confisca di prevenzione, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato ( Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015 , Spinelli, Rv. 262605). In applicazione di tale principio, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, si è affermato che ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Rv. 270710). Tale principio è stato successivamente affinato dalla giurisprudenza di questa Corte che, sempre in tema di pericolosità qualificata, ha affermato che in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (si veda, da ultimo, Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Rv. 272377). 3.1 Spetta, dunque, al giudice della prevenzione determinare, sulla base degli elementi agli atti e delle informazioni eventualmente acquisite, la finestra temporale di pericolosità del proposto che, ove questo sia portatore di pericolosità qualificata, può anche coincidere con la sua intera esistenza. Il diverso livello di difficoltà di tale operazione è stato ben fotografato dalle Sezioni Unite Spinelli proprio in considerazione della diversa categoria di pericolosità in cui può essere inquadrato il proposto. Afferma, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] che, a differenza di quanto è dato riscontrare in tema di pericolosità qualificata, la pericolosità generica non offre, di regola, particolari difficoltà nell'individuazione dell'arco temporale di riferimento, trattandosi di determinare, sulla base di incontrovertibili parametri di riferimento (quali i precedenti penali e giudiziari), il periodo in cui si è manifestata l'abituale dedizione al delitto del proposto. Più complessa è, invece, la perimetrazione cronologica della pericolosità specifica in relazione alla quale, anche in ragione del principio di autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, cristallizzato all'art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice della prevenzione può individuare il perimetro di rilevanza temporale della pericolosità, utilizzando anche elementi fattuali di carattere indiziario emergenti da procedimenti in corso o già definiti. Va, infatti, considerato che, sempre in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto cd. pericoloso specifico, in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una precedente decisione di questa Corte ha affermato che il giudice deve previamente individuare il preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale, determinandone, pur solo attraverso elementi indiziari, i momenti iniziale e finale in funzione del coinvolgimento del predetto nelle attività illecite, con conseguente ingiustificato arricchimento, e solo all'esito di ciò può procedere all'ulteriore valutazione attinente l'eventuale sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore appaia incongruo (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457 relativa a misura disposta nei confronti degli eredi del proposto, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 159 del 2011, in cui la Corte ha precisato che sono confiscabili anche . i beni acquistati dagli eredi successivamente alla morte del soggetto proposto, a condizione che sia provato il reinvestimento dei profitti illeciti). Sempre in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale si è affermato che a) la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti. (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049); b) il giudice della prevenzione, in assenza di giudicato penale, può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria ai fini dell'inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, dando conto in motivazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 264320). In sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma, 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la giurisprudenza di questa Corte è, inoltre, pervenuta a conclusioni non uniformi sulla possibile incidenza nel procedimento di prevenzione del giudicato penale di assoluzione. Secondo un orientamento, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione, non dipendente da cause estintive, per una delle ipotesi di reato richiamate dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determina l'impossibilità di assumere, ai fini dell'applicazione della misura, il medesimo fatto di reato quale sintomo di pericolosità qualificata del proposto. (Sez. 1, Sentenza n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Candurro, Rv. 284166). In termini sostanzialmente analoghi si è affermato che il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, 2021, Zangrillo, Rv. 280145). Altro orientamento ritiene, invece, che il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862). 4. Ad avviso del Collegio, l'ordinanza impugnata non si è conformata a tali principi di diritto nella perimetrazione cronologica della pericolosità del proposto. Coglie, infatti, nel segno la censura formulata dal ricorrente laddove censura l'apparenza della motivazione in ragione della omessa valutazione di elementi potenzialmente idonei ad incidere su una diversa perimetrazione temporale della pericolosità. Innanzitutto, risulta dal decreto impugnato che il Tribunale ha ritenuto il Parisi portatore di pericolosità sociale generica, in considerazione della sua dedizione negli anni 1996-2003 e 2014 ad attività illecite contro il patrimonio da cui ha tratto i mezzi per provvedere al sostentamento proprio e del suo nucleo familiare, e di pericolosità sociale qualificata, manifestatasi nell'anno 2018, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. Risulta, inoltre, che, pur emergendo dagli accertamenti patrimoniali svolti una sperequazione tra le fonti lecite di reddito del proposto ed il suo tenore di vita negli anni dal 1997 al 2019, i Giudici di merito hanno ritenuto insussistente, ai fini dell'applicazione del richiesto sequestro di prevenzione, il requisito della correlazione temporale. Ciò in ragione della non inquadrabilità degli acquisti in uno dei tre periodi di pericolosità (dal 1996 al 2003; 2014 e 2018) individuati in ragione delle date di consumazione dei reati sia in relazione alle condanne per reati lucro-genetici che a quella per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Tale perimetrazione risulta, tuttavia, viziata dalla omessa considerazione sia delle condanne relative a condotte di spaccio commesse nel 2012-2013 (di cui, peraltro, lo stesso decreto ne dà atto senza, però, considerarle nell'individuazione dei periodo di pericolosità), che delle risultanze del procedimento penale definito con la condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. in relazione al quale la Corte si è limitata a considerare acriticamente la sola data di accertamento del reato mentre, come evidenziato dal ricorrente, dalla stessa sentenza di condanna risulta che, in base agli accertamenti tecnici svolti, l'illecita attività aveva avuto inizio già negli anni 2004-2005. 5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va, dunque, disposto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a rivalutare, alla stregua dei principi di diritto affermati, il periodo di pericolosità del Parisi considerando le condanne di cui non ha tenuto conto nel decreto impugnato e valutando se dagli elementi indiziari emergenti dal procedimento penale relativo al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. sia possibile, ove presentino connotati di serietà, precisione ed individualizzazione, una retrodatazione della pericolosità qualificata del Parisi rispetto alla data di accertamento del reato. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato co