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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30048/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Varese del 15 febbraio 2018, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, rideterminandola in quella di mesi otto di reclusione e mesi otto di sospensione della patente di guida, nel resto confermando la sentenza di primo grado.

Con tale ultima pronuncia l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - giudicato separatamente -, con colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale (artt. 116, 141, comma 3, 142, comma 1, 145, commi 1 e 2, 146, comma 2, in relazione all'art. 41, comma 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in qualità di conducente di una Peugeot 405, percorrendo un viale in direzione del centro cittadino, dopo aver iniziato la manovra di svolta per immettersi in un'altra via, omettendo di dare la precedenza alla motocicletta condotta da [OSCURATO:PERSONA], proveniente in senso opposto e da destra rispetto alla sua direzione di marcia, aveva colliso la parte anteriore della sua autovettura con la parte frontale della moto del [OSCURATO:PERSONA], facendo sì che quest'ultimo e il soggetto da lui trasportato ([OSCURATO:PERSONA]) venissero proiettati in avanti e cadessero al suolo sbattendo contro ostacoli fissi, così cagionando la morte di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza delle gravi lesioni riportate (frattura della teca cranica, fratture vertebrali).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di ricorso.

Con il primo sono stati eccepiti mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento delle prove acquisite nel corso del dibattimento.

Sarebbe stata confermata, infatti, la penale responsabilità del Malnati pur in presenza di un evidente contrasto con le risultanze acquisite nella sentenza, passata in giudicato, con cui era stata accertata la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA], potendo da essa evincersi l'inattendibilità del coimputato, cui, in ragione di quanto accertato nel suddetto giudizio, doveva essere imputata in via esclusiva la responsabilità della verificazione del sinistro.L'impugnata sentenza avrebbe, quindi, irragionevolmente omesso di considerare le circostanze di fatto accertate nel processo svolto a carico di [OSCURATO:PERSONA], di fatto ignorate anche nel corso del primo grado di giudizio.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie prevista dall'art.589 cod. pen., oltre a violazione dell'art. 192, comma 1, e 526, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove acquisite in dibattimento sui profili di colpa specifica.

Per il capo di imputazione, infatti, il Malnati risulterebbe responsabile solo della violazione della norma dell'art. 145 cod. strada, che disciplina l'obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente in senso opposto e da destra rispetto alla sua direzione di marcia, dovendo, invece, le ulteriori violazione delle norme sulla circolazione stradale essere riferite in maniera univoca alla condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA].

In ragione, poi, della velocità effettivamente tenuta dalla moto - per come accertata dal consulente nominato dal Malnati - andrebbe riferita esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] la prevedibilità e l'evitabilità del sinistro, atteso che con la sua condotta questi non solo aveva provocato in via esclusiva l'evento, ma aveva, altresì, impedito al Malnati di potersi avvedere, a propria volta, del sopraggiungere della motocicletta.

La condotta del [OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, costituito una causa eccezionale atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a determinare la verificazione dell'incidente.

Con l'ultima censura il Malnati ha lamentato, infine, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale, pur avendo diminuito la pena in ragione della ritenuta prevalenza delle attenuanti rispetto alla contestata aggravante, non ha ridotto la pena base, invece determinata in un'entità eccessiva, in quanto doppia rispetto al minimo edittale normativamente previsto.

Essa, in particolare, risulterebbe sproporzionata rispetto alle specifiche modalità dell'azione e del grado di colpa imputabile al Malnati, in quanto da ritenersi insussistente ovvero estremamente marginale rispetto al gravissimo apporto causale fornito dal [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte sostanzialmente ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le due censure introduttive eccepite dal ricorrente, rispettivamente afferenti all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e all'omessa considerazione delle risultanze fattuali emerse nel corso del separato giudizio celebrato a suo carico, nonché alla riferibilità in via esclusiva a quest'ultimo della verificazione del sinistro mortale, in ragione di una condotta atipica, imprevedibile ed eccezionale, tale da non consentire al Malnati di potersi avvedere del sopraggiungere della moto, di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso 4

II. I .411 giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).

4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto.

E' stato, infatti, adeguatamente esplicato come il Malnati, nell'atto di approssimarsi al centro dell'intersezione per intraprendere la svolta a sinistra, fosse tenuto al rispetto di diverse regole cautelari specifiche - ben maggiori di quella sola indicata dal ricorrente nella sua impugnazione - adottando la massima attenzione e prudenza, al fine di prevedere ed evitare la collisione con la motocicletta guidata dal [OSCURATO:PERSONA].

Ciò, invece, per i giudici di merito non è avvenuto, benché l'imputato si trovasse «in condizioni obiettivamente favorevoli a un'attenta visione del motociclo», essendosi verificato l'impatto - per come congruamente esplicato dalla Corte territoriale - su un manto stradale regolare, asciutto, in buono stato di manutenzione, in ottime condizioni meteorologiche, in un viale molto ampio con sistema di illuminazione perfettamente funzionante, sostanzialmente sgombro ed in assenza di specifici impedimenti.

Tali aspetti, così come la dinamica di verificazione del sinistro, sono stati desunti, con conseguente configurazione della responsabilità del Malnati, non già in ragione delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], bensì su altri e fondanti riscontri, in particolar modo acquisiti da parte della polizia giudiziaria intervenuta.

A conferma, poi, della responsabilità del Malnati, i giudici di secondo grado hanno diffusamente esplicato come il punto d'urto tra i due veicoli fosse tale da consentire di ritenere giudizialmente acclarato che lo «scontro è avvenuto subito dopo che l'imputato ha intrapreso la svolta a sinistra».

In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal Malnati in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.

D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).

Neppure, poi, è possibile ravvisare una presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile al coimputato, costituita dalla notevole velocità cui lo stesso stava procedendo, assumendo troncante valenza il principio, riaffermabile in questa sede, in quanto perfettamente coincidente con il caso in esame — essendo stato espresso con riguardo ad una fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito - per cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (così, espressamente, Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803-01; ma cfr. anche, negli stessi termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258-01).

5. Parimenti inammissibile è l'ultima censura dedotta dal Malnati, con cui è stata lamentata l'eccessività del trattamento sanzionatorio subito.

L'eccepita doglianza appare del tutto generica ed aspecifica, nonché palesemente contraddetta dalla logicità e adeguatezza con cui la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha rappresentato le ragioni per le quali ha ritenuto la congruità della sanzione concretamente applicata, osservando che gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen.

«giustificano una pena base pari al doppio del minimo edittale e al quinto del massimo edittale», considerato che: le modalità esecutive della condotta criminosa denotano una notevole gravità del reato; il fatto ha dato luogo alla cruenta morte del soggetto trasportato sul mezzo attinto; l'imputato ha palesato un elevato grado della colpa, nonché specifici motivi a delinquere.

L'indicata motivazione è stata, pertanto, resa operando chiaro e indubbio riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di secondo grado abbia correttamente tenuto conto ai fini dell'effettuazione della sua valutazione.

Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata.

6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Varese del 15 febbraio 2018, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, rideterminandola in quella di mesi otto di reclusione e mesi otto di sospensione della patente di guida, nel resto confermando la sentenza di primo grado. Con tale ultima pronuncia l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - giudicato separatamente -, con colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale (artt. 116, 141, comma 3, 142, comma 1, 145, commi 1 e 2, 146, comma 2, in relazione all'art. 41, comma 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in qualità di conducente di una Peugeot 405, percorrendo un viale in direzione del centro cittadino, dopo aver iniziato la manovra di svolta per immettersi in un'altra via, omettendo di dare la precedenza alla motocicletta condotta da [OSCURATO:PERSONA], proveniente in senso opposto e da destra rispetto alla sua direzione di marcia, aveva colliso la parte anteriore della sua autovettura con la parte frontale della moto del [OSCURATO:PERSONA], facendo sì che quest'ultimo e il soggetto da lui trasportato ([OSCURATO:PERSONA]) venissero proiettati in avanti e cadessero al suolo sbattendo contro ostacoli fissi, così cagionando la morte di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza delle gravi lesioni riportate (frattura della teca cranica, fratture vertebrali). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo sono stati eccepiti mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento delle prove acquisite nel corso del dibattimento. Sarebbe stata confermata, infatti, la penale responsabilità del Malnati pur in presenza di un evidente contrasto con le risultanze acquisite nella sentenza, passata in giudicato, con cui era stata accertata la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA], potendo da essa evincersi l'inattendibilità del coimputato, cui, in ragione di quanto accertato nel suddetto giudizio, doveva essere imputata in via esclusiva la responsabilità della verificazione del sinistro.L'impugnata sentenza avrebbe, quindi, irragionevolmente omesso di considerare le circostanze di fatto accertate nel processo svolto a carico di [OSCURATO:PERSONA], di fatto ignorate anche nel corso del primo grado di giudizio. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie prevista dall'art.589 cod. pen., oltre a violazione dell'art. 192, comma 1, e 526, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove acquisite in dibattimento sui profili di colpa specifica. Per il capo di imputazione, infatti, il Malnati risulterebbe responsabile solo della violazione della norma dell'art. 145 cod. strada, che disciplina l'obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente in senso opposto e da destra rispetto alla sua direzione di marcia, dovendo, invece, le ulteriori violazione delle norme sulla circolazione stradale essere riferite in maniera univoca alla condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA]. In ragione, poi, della velocità effettivamente tenuta dalla moto - per come accertata dal consulente nominato dal Malnati - andrebbe riferita esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] la prevedibilità e l'evitabilità del sinistro, atteso che con la sua condotta questi non solo aveva provocato in via esclusiva l'evento, ma aveva, altresì, impedito al Malnati di potersi avvedere, a propria volta, del sopraggiungere della motocicletta. La condotta del [OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, costituito una causa eccezionale atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a determinare la verificazione dell'incidente. Con l'ultima censura il Malnati ha lamentato, infine, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, pur avendo diminuito la pena in ragione della ritenuta prevalenza delle attenuanti rispetto alla contestata aggravante, non ha ridotto la pena base, invece determinata in un'entità eccessiva, in quanto doppia rispetto al minimo edittale normativamente previsto. Essa, in particolare, risulterebbe sproporzionata rispetto alle specifiche modalità dell'azione e del grado di colpa imputabile al Malnati, in quanto da ritenersi insussistente ovvero estremamente marginale rispetto al gravissimo apporto causale fornito dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte sostanzialmente ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le due censure introduttive eccepite dal ricorrente, rispettivamente afferenti all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e all'omessa considerazione delle risultanze fattuali emerse nel corso del separato giudizio celebrato a suo carico, nonché alla riferibilità in via esclusiva a quest'ultimo della verificazione del sinistro mortale, in ragione di una condotta atipica, imprevedibile ed eccezionale, tale da non consentire al Malnati di potersi avvedere del sopraggiungere della moto, di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso 4 II. I .411 giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. E' stato, infatti, adeguatamente esplicato come il Malnati, nell'atto di approssimarsi al centro dell'intersezione per intraprendere la svolta a sinistra, fosse tenuto al rispetto di diverse regole cautelari specifiche - ben maggiori di quella sola indicata dal ricorrente nella sua impugnazione - adottando la massima attenzione e prudenza, al fine di prevedere ed evitare la collisione con la motocicletta guidata dal [OSCURATO:PERSONA]. Ciò, invece, per i giudici di merito non è avvenuto, benché l'imputato si trovasse «in condizioni obiettivamente favorevoli a un'attenta visione del motociclo», essendosi verificato l'impatto - per come congruamente esplicato dalla Corte territoriale - su un manto stradale regolare, asciutto, in buono stato di manutenzione, in ottime condizioni meteorologiche, in un viale molto ampio con sistema di illuminazione perfettamente funzionante, sostanzialmente sgombro ed in assenza di specifici impedimenti. Tali aspetti, così come la dinamica di verificazione del sinistro, sono stati desunti, con conseguente configurazione della responsabilità del Malnati, non già in ragione delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], bensì su altri e fondanti riscontri, in particolar modo acquisiti da parte della polizia giudiziaria intervenuta. A conferma, poi, della responsabilità del Malnati, i giudici di secondo grado hanno diffusamente esplicato come il punto d'urto tra i due veicoli fosse tale da consentire di ritenere giudizialmente acclarato che lo «scontro è avvenuto subito dopo che l'imputato ha intrapreso la svolta a sinistra». In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal Malnati in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). Neppure, poi, è possibile ravvisare una presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile al coimputato, costituita dalla notevole velocità cui lo stesso stava procedendo, assumendo troncante valenza il principio, riaffermabile in questa sede, in quanto perfettamente coincidente con il caso in esame — essendo stato espresso con riguardo ad una fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito - per cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (così, espressamente, Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803-01; ma cfr. anche, negli stessi termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258-01). 5. Parimenti inammissibile è l'ultima censura dedotta dal Malnati, con cui è stata lamentata l'eccessività del trattamento sanzionatorio subito. L'eccepita doglianza appare del tutto generica ed aspecifica, nonché palesemente contraddetta dalla logicità e adeguatezza con cui la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha rappresentato le ragioni per le quali ha ritenuto la congruità della sanzione concretamente applicata, osservando che gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen. «giustificano una pena base pari al doppio del minimo edittale e al quinto del massimo edittale», considerato che: le modalità esecutive della condotta criminosa denotano una notevole gravità del reato; il fatto ha dato luogo alla cruenta morte del soggetto trasportato sul mezzo attinto; l'imputato ha palesato un elevato grado della colpa, nonché specifici motivi a delinquere. L'indicata motivazione è stata, pertanto, resa operando chiaro e indubbio riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di secondo grado abbia correttamente tenuto conto ai fini dell'effettuazione della sua valutazione. Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata. 6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 30048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris