CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 12634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37715-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 239/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 9\ Ric. 2019 n. 37715 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso l'[OSCURATO:PERSONA], editrice della testata giornalistica "[OSCURATO:PERSONA]" ed il relativo direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA]; l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., editrice della testata giornalistica "Il 'tempo" e "[OSCURATO:PERSONA]" ed il relativo vice direttore con funzioni di direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA]; nonché l'[OSCURATO:SOCIETA]., editrice della testata giornalistica "Il quotidiano Molise", al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione subito in seguito alla pubblicazione nei predetti quotidiani di alcuni articoli a contenuto diffamatorio. 2. 11 'Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 686/2007, in accoglimento della domanda attorea, accertò la natura diffamatoria degli articoli pubblicati dalle società Editrici e, ritenendo che il pregiudizio subito dalla Valerio fosse in re ipsa, condannò le società editrici e i rispettivi direttori responsabili al risarcimento del danno quantificandolo in via equitativa in 10.000 per l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], ed €, 15.000 per [OSCURATO:SOCIETA].. Detta sentenza venne impugnata, con separati atti di appello, dall'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Per quel che qui rileva, quest'ultima, dedusse l'irritualità della notifica avvenuta in primo grado, l'operatività dell'esimente del diritto di cronaca nonché la mancata prova del danno non patrimoniale subito dalla Valerio e l'erroneità, o comunque la sproporzione dell'importo liquidato in via equitativa. Riuniti i giudizi, la Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. 239 del 27 giugno 2019, ha accolto l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per essersi l'estensore dell'articolo limitato a riportare affermazioni provenienti da terzi, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ha rigettato, invece, l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che il linguaggio utilizzato dall'estensore fosse comunque idoneo a mettere in pericolo la reputazione della Valerio. 3. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Sostiene che il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi, avrebbero errato nel ritenere che il danno alla reputazione ed all'immagine lamentato dalla Valerio fosse in re ipsa. Osservano a tal proposito che, per consolidato orientamento di questa Corte, il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato (danno evento) ma con le conseguenze di tale lesione (danno conseguenza). L'attrice pertanto avrebbe dovuto fornire la prova del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della condotta lesiva. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. tn relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Sostiene che la Corte d'Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di gravame con il quale la società aveva lamentato la carenza di prova del danno non patrimoniale nonché l'erroneità della liquidazione equitativa. 5. Occorre partire dall'esame del secondo motivo. Esso è fondato. Occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che, in sede dì ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (v. Cass. n. 5087 del 03/03/2010; Cass.n. 41205 del 22/12/2021). Tale onere nella specie risulta assolto dalla società ricorrente che ha riportato tutti i passaggi degli atti di merito, nel rispetto anche dei principi previsti dall'art. 366 n. 6 c.p.c.. La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata prova del danno non patrimoniale. 5.1. Il primo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo. 6. Pertanto, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, assorbito il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, assorbito il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 19 gennaio 2022.