CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ll, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto come rapina (in luogo della più lieve ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che i ricorrenti, reiterando genericamente tale doglianza, non si confrontano con i pertinenti argomenti giuridici dei giudici di merito a confutazione dei motivi nuovamente riproposti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]