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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45522/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Napoli ha confermato, in punto di responsabilità pe- nale, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsa- bilità penale, e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art-131 bis cod.pen. 3.

I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessari vice oa critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurispru- denza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha fatto riferimento alla testimonianza del teste qualificato [OSCURATO:PERSONA] ( vice ispettore della Polizia di Stato), che aveva visto l'imputato indicare inequivocabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti dove lasciare l'autovettura, nel medesimo luogo dove era stato trovato anche in precedenza.

Inoltre, la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., a fronte del fatto che l'imputato era già stato ritenuto responsabile dello stesso reato in plurime occasioni, per cui si trat- tava di attività abituale, ed anche perché l'attività era localizzata in punto nevral- gico per il traffico ed il decoro della città di Napoli, per cui si giustificava il diniego del beneficio.

4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello rilevando l'erroneità della decisione impugnata.

I motivi, dunque, reiterano le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito.

Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Napoli ha confermato, in punto di responsabilità pe- nale, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsa- bilità penale, e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art-131 bis cod.pen. 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessari vice oa critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurispru- denza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha fatto riferimento alla testimonianza del teste qualificato [OSCURATO:PERSONA] ( vice ispettore della Polizia di Stato), che aveva visto l'imputato indicare inequivocabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti dove lasciare l'autovettura, nel medesimo luogo dove era stato trovato anche in precedenza. Inoltre, la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., a fronte del fatto che l'imputato era già stato ritenuto responsabile dello stesso reato in plurime occasioni, per cui si trat- tava di attività abituale, ed anche perché l'attività era localizzata in punto nevral- gico per il traffico ed il decoro della città di Napoli, per cui si giustificava il diniego del beneficio. 4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello rilevando l'erroneità della decisione impugnata. I motivi, dunque, reiterano le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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