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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 38110/2022

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 04.03.2022 dal Gip del Tribunale di Firenze in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256 lett. a) e b) d.lgs 152/2006 e 113, comma 1, d.lgs 152/2006 ed avente ad oggetto terreno sul quale insisteva impianto di un'attività recettiva per camper e caravan. 2.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. in ordine alle condizioni di applicabilità della misura cautelare e correlato vizio di motivazione.

Argomentano che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza degli indizi relativi al contestato stoccaggio di liquami provenienti dai wc dei camper nei due contenitori rinvenuti e la loro conseguente immissione nel pozzetto descritto in imputazione nonché delle esigenze cautelari; espongono che avevano sempre negato di aver commesso quanto loro ascritto sostenendo che il pozzetto era necessario per la canalizzazione delle acque piovane ed avevano prodotto due fatture di pagamento che dimostravano lo smaltimento dei liquami a mezzo di ditte specializzate; la motivazione espressa dal Tribunale era illogica ed incomprensibile perché non avrebbe avuto alcun senso raccogliere i rifiuti in due contenitori per poi illecitamente convogliarli nel pozzetto di scarico; inoltre, era evidente l'inattualità delle esigenze cautelari perché la condotta illecita era cessata, come da esito del sopralluogo della Polizia municipale del giugno 2014.

Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Va osservato, in premessa, che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissí delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01).

Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

3. Tanto premesso, deve osservarsi che il Collegio cautelare, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione agli elementi di fatto integranti la serietà degli indizi del reato contestato e la sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. pag 4,5 e 6 della ordinanza impugnata), mentre le censure mosse in questa sede dai ricorrenti si risolvono, essenzialmente, nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 04.03.2022 dal Gip del Tribunale di Firenze in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256 lett. a) e b) d.lgs 152/2006 e 113, comma 1, d.lgs 152/2006 ed avente ad oggetto terreno sul quale insisteva impianto di un'attività recettiva per camper e caravan. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. in ordine alle condizioni di applicabilità della misura cautelare e correlato vizio di motivazione. Argomentano che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza degli indizi relativi al contestato stoccaggio di liquami provenienti dai wc dei camper nei due contenitori rinvenuti e la loro conseguente immissione nel pozzetto descritto in imputazione nonché delle esigenze cautelari; espongono che avevano sempre negato di aver commesso quanto loro ascritto sostenendo che il pozzetto era necessario per la canalizzazione delle acque piovane ed avevano prodotto due fatture di pagamento che dimostravano lo smaltimento dei liquami a mezzo di ditte specializzate; la motivazione espressa dal Tribunale era illogica ed incomprensibile perché non avrebbe avuto alcun senso raccogliere i rifiuti in due contenitori per poi illecitamente convogliarli nel pozzetto di scarico; inoltre, era evidente l'inattualità delle esigenze cautelari perché la condotta illecita era cessata, come da esito del sopralluogo della Polizia municipale del giugno 2014. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Va osservato, in premessa, che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissí delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01). Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 3. Tanto premesso, deve osservarsi che il Collegio cautelare, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione agli elementi di fatto integranti la serietà degli indizi del reato contestato e la sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. pag 4,5 e 6 della ordinanza impugnata), mentre le censure mosse in questa sede dai ricorrenti si risolvono, essenzialmente, nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d
Decreto Cassazione n. 38110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris