CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 41327/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 49/RG 21704 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 386 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e sono state altresì confermate le statuizioni civili; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato posto che - in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile- ai fini della conferma delle statuizioni civili non si richiede la partecipazione alla udienza di trattazione innanzi alla Corte di appello (ex multis, Sez. 5, n 24637 del 06/04/2108, Capasso, Rv.273338-01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.