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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 48262/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 057ZU60) 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CU:[ 05LNXL&) avverso la sentenza del 09/03/2023 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Ravenna ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1-bis d.P.R. 309/1990 perché il fatto non sussiste.

Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., poiché, pur ritenendo implicitamente necessario, ai fini dell'accertamento della natura della sostanza, un accertamento tecnico chimico tossicologico, il Tribunale non ne ha disposto la esecuzione, così violando la disposizione che prevede l'esercizio dei poteri di ufficio del giudice, quando necessario ai fini dell'accertamento dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un controllo di Polizia, erano stati trovati in possesso di sostanze varie, ritenute, per aspetto esteriore e modalità di confezionamento, sostanze stupefacenti tipo hashish, marijuana e cocaina, destinate alla cessione a terzi.

Il Tribunale, dopo avere acquisito con il consenso delle parti il fascicolo delle indagini preliminari, ha ritenuto che, in mancanza di narcotest e di altro accertamento sulla natura delle sostanze in sequestro e, quindi, sulla presenza dei corrispondenti principi attivi, ha ritenuto che gli elementi indiziari (la tipologia di confezionamento e la pluralità di sostanze) non fossero idonei a ritenere provata la natura stupefacente delle sostanze detenute ed ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula che il fatto non sussiste.

La decisione è erronea poiché il giudice ha il dovere di attivare, anche d'ufficio, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, anche nell'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 1, Sentenza n. 29490 del 27/06/2013, Rv. 256116).

Nel caso in esame, il giudice di merito non ha esercitato i poteri conferitigli dall'art. 507 cod. proc. pen., a fronte dell'inerzia delle parti, visto che nel fascicolo delle indagini acquisito con il consenso non erano presenti né il narcotest né altro accertamento sulla natura e qualità della sostanza in sequestro, inerzia della quale si è limitato a prendere atto senza fornire alcuna giustificazione e incorrendo così platealmente nel vizio denunciato nel ricorso, a fronte di elementi significativi della natura stupefacente di quanto in sequestro sulla base della constatazione empirica dei verbalizzanti.Ciò comporta l'evidente nullità della sentenza ed il conseguente suo annullamento, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 16 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 057ZU60) 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CU:[ 05LNXL&) avverso la sentenza del 09/03/2023 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Ravenna ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1-bis d.P.R. 309/1990 perché il fatto non sussiste. Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., poiché, pur ritenendo implicitamente necessario, ai fini dell'accertamento della natura della sostanza, un accertamento tecnico chimico tossicologico, il Tribunale non ne ha disposto la esecuzione, così violando la disposizione che prevede l'esercizio dei poteri di ufficio del giudice, quando necessario ai fini dell'accertamento dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un controllo di Polizia, erano stati trovati in possesso di sostanze varie, ritenute, per aspetto esteriore e modalità di confezionamento, sostanze stupefacenti tipo hashish, marijuana e cocaina, destinate alla cessione a terzi. Il Tribunale, dopo avere acquisito con il consenso delle parti il fascicolo delle indagini preliminari, ha ritenuto che, in mancanza di narcotest e di altro accertamento sulla natura delle sostanze in sequestro e, quindi, sulla presenza dei corrispondenti principi attivi, ha ritenuto che gli elementi indiziari (la tipologia di confezionamento e la pluralità di sostanze) non fossero idonei a ritenere provata la natura stupefacente delle sostanze detenute ed ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula che il fatto non sussiste. La decisione è erronea poiché il giudice ha il dovere di attivare, anche d'ufficio, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, anche nell'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 1, Sentenza n. 29490 del 27/06/2013, Rv. 256116). Nel caso in esame, il giudice di merito non ha esercitato i poteri conferitigli dall'art. 507 cod. proc. pen., a fronte dell'inerzia delle parti, visto che nel fascicolo delle indagini acquisito con il consenso non erano presenti né il narcotest né altro accertamento sulla natura e qualità della sostanza in sequestro, inerzia della quale si è limitato a prendere atto senza fornire alcuna giustificazione e incorrendo così platealmente nel vizio denunciato nel ricorso, a fronte di elementi significativi della natura stupefacente di quanto in sequestro sulla base della constatazione empirica dei verbalizzanti.Ciò comporta l'evidente nullità della sentenza ed il conseguente suo annullamento, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 16 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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