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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12087/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il GIP del medesimo Tribunale, il 4/7/2025, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato Ani• di cui all'art. 73 D.P.R.V309/90.

Il Tribunale del riesame ha confermato la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

In particolare, ha -ritenuto che le modalità di rinvenimento e confezionamento della sostanza stupefacente (cocaina per un totale di circa 12,48 grammi di principio attivo, suddivisa in numerosi involucri e occultata in diversi punti dell'abitazione), unitamente al ritrovamento di un bilancino di precisione, fossero incompatibili conuna destinazione a uso esclusivamente personale e indicative di un'attività di spaccio.

Sul piano cautelare, il Collegio evidenziava un concreto e attuale pericolo di reiterazione, desunto non solo dalle modalità della condotta, ma anche dalla "personalità marcatamente allarmante dell'indagato", gravato da un precedente specifico e da un'ulteriore condanna per reati violenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato,tramite il difensore, deducendo cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell' art. 606, comma 1, lett. b) e c)fc.p.p. in relazione all'art. 275 c.p.p., per inosservanza dei criteri legali di scelta della misura.

Si sostiene che il Tribunale ha confermato gli arresti domiciliari con motivazione apparente, omettendo una valutazione comparativa circa l'idoneità di misure meno afflittive e violando i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e) /c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., per vizio di motivazione sulla sussistenza e sul grado delle esigenze cautelari.

La difesa eccepisce che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine ai requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, fondando il proprio giudizio su elementi astratti quali i precedenti penali e le modalità del fatto, senza considerare la "situazione esistenziale dell'indagato e socio ambientale" e l'effetto del decorso del tempo. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p., per "l'esclusione assertiva dell'uso personale e valutazione non critica degli indizi".

Il ricorrente afferma che il Tribunale si sarebbe limitato a un'elencazione degli elementi a carico (quantitativo, frazionamento, bilancino) senza una valutazione critica e senza considerare elementi a discarico, quali il mancato rinvenimento di denaro e la natura di "semplice bilancia da cucina" dello strumento sequestrato, in violazione dei canoni valutativi della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. 2.4 Con il quarto motivo, si eccepisce "la violazione del divieto di anticipazione della sanzione e del favor libertatis".

Si argomenta che la decisione impugnata si tradurrebbe in un'anticipazione della pena, fondandosi in modo determinante sui precedenti penali, uno dei quali risalente a 17 anni prima e l'altro interamente espiato, senza considerare che così ragionando il precedente assurge a "marchio indelebile" e viene annullata la funzione rieducativa della pena. 2.5 Con il quinto motivo, si lamenta l'omessa motivazione sull'inidoneità delle misure meno afflittive e sulla mancata valutazione di strumenti di controllo alternativi, ribadendo la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

21. Il ricorso propone argomenti generici, privi di ancoraggio al caso in esame, o non consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le censure difensive in una rilettura, peraltro frammentaria, del compendio indiziario in un senso stimato più plausibile sulla base di diversi parametri di ricostruzione e apprezzamento dei fatti, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508; Sez. 3, n. 32037 del 17/6/2025, S.).

L'ordinamento non consente, infatti, al giudice di legittimità di intervenire nella ricostruzione dei fatti, né di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi il sindacato di questa Corte dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; nonché Sez. 1, n. 36920 del 27/4/2023; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n, 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

2. Il primo e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono generici, oltre che manifestamente infondati.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai criteri di scelta della misura, omettendo di valutare l'idoneità di misure meno afflittive.

Tale doglianza non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che fornisce una giustificazione logica e coerente alla decisione assunta.

Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della "personalità marcatamente allarmante dell'indagato", dei gravi precedenti, anche specifici, e della natura "strutturata" dell'attività illecita desumibile dalle modalità della condotta, solo una misura detentiva domiciliare potesse "garantire l'effettiva rescissione dei contatti con i fornitori e con i clienti".

Questa motivazione, saldandosi con quella del G.I.P., che aveva sottolineato l'assenza di elementi idonei a "garantire la cessazione di contatti con ambienti o soggetti coinvolti in attività illecite", esprime un giudizio di inadeguatezza delle misure meno gravose non meramente assertivo, ma ancorato a elementi concreti, cui il ricorso oppone principi generali, senza evidenziare una manifesta illogicità o una carenza assoluta nel percorso argonnentativo del giudice della cautela, ma 3sollecitando un diverso apprezzamento discrezionale che esula dal sindacato di legittimità.

3. Medesime deficienze connotano il secondo motivo, relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari.

La difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato la "concretezza" e "attualità" del pericolo di reiterazione, come richiesto dall'art. 274, lett. c), a seguito della novella del 2015.

L'assunto è palesemente smentito dal contenuto del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha fondato il giudizio prognostico negativo su elementi specifici e non meramente congetturali quali: a) le modalità della condotta, ritenute indicative di "un'attività strutturata di cessione al dettaglio" e di una "fase operativa di un'attività di narcotraffico in atto"; b) la personalità dell'indagato, delineata attraverso i precedenti penali, tra cui eti; 4ki/n o vuz una condanna a quattro annlYper reati della stessa specie e una pena di cinque c4t, 4.-CAM o IN./ anni e due mesír espiata fino a marzo 2023, per reati di natura violenta.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che il requisito della "concretezza" riguardi l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa ricadere nel delitto mentre l'attualità del pericolo non vada equiparata all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma stia, invece, a indicare la probabilità di una prossima ricaduta nel delitto cui si perviene tramite una valutazione prognostica fondata su elementi concreti desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, valutabile anche attraverso le modalità esecutive del fatto reato, sia dalla disamina delle sue condizioni di vita ( Sez. 4, n. 29361 del 5/6/2018, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 11511 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11511, Verga, Rv. 269684; Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 4, n. 32993 del 11/7/2024, Ricci).

A tale principio si è attenuto il Tribunale che ha valorizzato la gravità dei precedenti e le modalità del fatto in valutazione per inferire una non episodicità della condotta e un inserimento stabile nel circuito dello spaccio, da cui discende un pericolo concreto e attuale di reiterazione La censura del ricorrente si traduce, ancora una volta, in una critica alla persuasività dell'argomentazione, non in una denuncia di un vizio logico-giuridico sindacabile in questa sede.

4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto generico e volto a ottenere una non consentita rilettura degli elementi indiziari.

Il Tribunale del riesame ha esposto un ragionamento logico e coerente, affermando che la pluralità di confezioni, l'occultamento in vari punti dell'abitazione e la disponibilità di uno strumento per la pesatura con tracce di 4stupefacente e di materiale per il confezionamento delle dosi costituiscono un quadro indiziario grave, preciso e concordante, che esclude ragionevolmente la destinazione al solo consumo personale.

Il ricorrente contrappone alla valutazione del Tribunale la propria, che valorizza singoli elementi di fatto espunti dal contesto (mancato reperimento del denaro) o propone letture alternative di altri (caratteristiche della bilancia), senza però individuare elementi in grado, per la loro valenza significativa, di disarticolare il ragionamento del giudice di merito, così finendo la critica per esaurirsi nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento fattuale.

Molteplici sono i profili Wirsizwuria inammissibilit che determinano 4 Toz 9.13 / ; ( l'inammissibilità deltnotivo.

La versione alternativa della difesa, prospettante l'uso personale, in primo luogo, non si confronta compiutamente con la motivazione contestata, avendo il Tribunale sottolineato che: il bilancino elettronico presentava tracce di droga; nell'abitazione è stato sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi; l'incompatibilità degli esiti dell'attività di perquisizione e sequestro con la versione resa dall'indagato in sede di interrogatorio.

Il ricorso, ancora, non rivela la base empirica che fonderebbe il criterio inferenziale - smentito quotidianamente nelle aule di giustizia- che impedisce la configurazione della finalità di spaccio in caso di mancato rinvenimento del denaro.

Le censure difensive, infine, dimostrano, ancora una volta, di non cogliere l'essenza del giudizio di legittimità, risultando volte a offrire una diversa ricostruzione degli accadimenti fondata su una differente e alternativa lettura degli atti processuali senza l'indicazione delle illogicità manifeste e degli errori giuridici che vizierebbero quella contestata, così risolvendosi in doglianze di merito che non rientrano nell'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione censure con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., in motivazione).

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

L'argomento secondo cui la valutazione dei precedenti penali costituirebbe un'inammissibile "anticipazione della sanzione" è privo di pregio giuridico.

La valutazione dei precedenti e, più in generale, della personalità dell'indagato è un criterio normativamente previsto dall'art. 274 c.p.p. per fondare il giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione.

Il giudice della cautela non utilizza i precedenti per "punire" nuovamente l'indagato, ma come elementi sintomatici, unitamente alle modalità del fatto per cui si procede, della sua attuale pericolosità sociale.

Né il decorso del tempo da una condanna (nel caso di specie, quella del 2008), né l'avvenuta espiazione di 5un'altra pena (terminata nel 2023) elidono di per sé la loro rilevanza ai fini cautelari, dovendo tali elementi essere valutati nel contesto complessivo della biografia criminale e del fatto in contestazione.

Nel caso di specie la reiterazione della condotta di spaccio dopo le gravi condanne subite e poco tempo dopo l'espiazione di una pena detentiva costituiscono elementi che logicamente fondano la prognosi di pericolosità formulata dal Tribunaletrendendo palese che la volontà di locupletazione tramite il delitto di [OSCURATO:PERSONA] non è stata scalfita dalla reazione dell'ordinamento così da giustificare, anche sotto tale profilo, la misura contestata.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] . \ Depositata in CanceiIeria Oggi, 31 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s Elisabet rubi to 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il GIP del medesimo Tribunale, il 4/7/2025, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato Ani• di cui all'art. 73 D.P.R.V309/90. Il Tribunale del riesame ha confermato la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In particolare, ha -ritenuto che le modalità di rinvenimento e confezionamento della sostanza stupefacente (cocaina per un totale di circa 12,48 grammi di principio attivo, suddivisa in numerosi involucri e occultata in diversi punti dell'abitazione), unitamente al ritrovamento di un bilancino di precisione, fossero incompatibili conuna destinazione a uso esclusivamente personale e indicative di un'attività di spaccio. Sul piano cautelare, il Collegio evidenziava un concreto e attuale pericolo di reiterazione, desunto non solo dalle modalità della condotta, ma anche dalla "personalità marcatamente allarmante dell'indagato", gravato da un precedente specifico e da un'ulteriore condanna per reati violenti. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato,tramite il difensore, deducendo cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell' art. 606, comma 1, lett. b) e c)fc.p.p. in relazione all'art. 275 c.p.p., per inosservanza dei criteri legali di scelta della misura. Si sostiene che il Tribunale ha confermato gli arresti domiciliari con motivazione apparente, omettendo una valutazione comparativa circa l'idoneità di misure meno afflittive e violando i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e) /c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., per vizio di motivazione sulla sussistenza e sul grado delle esigenze cautelari. La difesa eccepisce che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine ai requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, fondando il proprio giudizio su elementi astratti quali i precedenti penali e le modalità del fatto, senza considerare la "situazione esistenziale dell'indagato e socio ambientale" e l'effetto del decorso del tempo. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p., per "l'esclusione assertiva dell'uso personale e valutazione non critica degli indizi". Il ricorrente afferma che il Tribunale si sarebbe limitato a un'elencazione degli elementi a carico (quantitativo, frazionamento, bilancino) senza una valutazione critica e senza considerare elementi a discarico, quali il mancato rinvenimento di denaro e la natura di "semplice bilancia da cucina" dello strumento sequestrato, in violazione dei canoni valutativi della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. 2.4 Con il quarto motivo, si eccepisce "la violazione del divieto di anticipazione della sanzione e del favor libertatis". Si argomenta che la decisione impugnata si tradurrebbe in un'anticipazione della pena, fondandosi in modo determinante sui precedenti penali, uno dei quali risalente a 17 anni prima e l'altro interamente espiato, senza considerare che così ragionando il precedente assurge a "marchio indelebile" e viene annullata la funzione rieducativa della pena. 2.5 Con il quinto motivo, si lamenta l'omessa motivazione sull'inidoneità delle misure meno afflittive e sulla mancata valutazione di strumenti di controllo alternativi, ribadendo la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso propone argomenti generici, privi di ancoraggio al caso in esame, o non consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le censure difensive in una rilettura, peraltro frammentaria, del compendio indiziario in un senso stimato più plausibile sulla base di diversi parametri di ricostruzione e apprezzamento dei fatti, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508; Sez. 3, n. 32037 del 17/6/2025, S.). L'ordinamento non consente, infatti, al giudice di legittimità di intervenire nella ricostruzione dei fatti, né di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi il sindacato di questa Corte dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; nonché Sez. 1, n. 36920 del 27/4/2023; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n, 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 2. Il primo e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono generici, oltre che manifestamente infondati. Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai criteri di scelta della misura, omettendo di valutare l'idoneità di misure meno afflittive. Tale doglianza non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che fornisce una giustificazione logica e coerente alla decisione assunta. Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della "personalità marcatamente allarmante dell'indagato", dei gravi precedenti, anche specifici, e della natura "strutturata" dell'attività illecita desumibile dalle modalità della condotta, solo una misura detentiva domiciliare potesse "garantire l'effettiva rescissione dei contatti con i fornitori e con i clienti". Questa motivazione, saldandosi con quella del G.I.P., che aveva sottolineato l'assenza di elementi idonei a "garantire la cessazione di contatti con ambienti o soggetti coinvolti in attività illecite", esprime un giudizio di inadeguatezza delle misure meno gravose non meramente assertivo, ma ancorato a elementi concreti, cui il ricorso oppone principi generali, senza evidenziare una manifesta illogicità o una carenza assoluta nel percorso argonnentativo del giudice della cautela, ma 3sollecitando un diverso apprezzamento discrezionale che esula dal sindacato di legittimità. 3. Medesime deficienze connotano il secondo motivo, relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato la "concretezza" e "attualità" del pericolo di reiterazione, come richiesto dall'art. 274, lett. c), a seguito della novella del 2015. L'assunto è palesemente smentito dal contenuto del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha fondato il giudizio prognostico negativo su elementi specifici e non meramente congetturali quali: a) le modalità della condotta, ritenute indicative di "un'attività strutturata di cessione al dettaglio" e di una "fase operativa di un'attività di narcotraffico in atto"; b) la personalità dell'indagato, delineata attraverso i precedenti penali, tra cui eti; 4ki/n o vuz una condanna a quattro annlYper reati della stessa specie e una pena di cinque c4t, 4.-CAM o IN./ anni e due mesír espiata fino a marzo 2023, per reati di natura violenta. La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che il requisito della "concretezza" riguardi l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa ricadere nel delitto mentre l'attualità del pericolo non vada equiparata all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma stia, invece, a indicare la probabilità di una prossima ricaduta nel delitto cui si perviene tramite una valutazione prognostica fondata su elementi concreti desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, valutabile anche attraverso le modalità esecutive del fatto reato, sia dalla disamina delle sue condizioni di vita ( Sez. 4, n. 29361 del 5/6/2018, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 11511 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11511, Verga, Rv. 269684; Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 4, n. 32993 del 11/7/2024, Ricci). A tale principio si è attenuto il Tribunale che ha valorizzato la gravità dei precedenti e le modalità del fatto in valutazione per inferire una non episodicità della condotta e un inserimento stabile nel circuito dello spaccio, da cui discende un pericolo concreto e attuale di reiterazione La censura del ricorrente si traduce, ancora una volta, in una critica alla persuasività dell'argomentazione, non in una denuncia di un vizio logico-giuridico sindacabile in questa sede. 4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto generico e volto a ottenere una non consentita rilettura degli elementi indiziari. Il Tribunale del riesame ha esposto un ragionamento logico e coerente, affermando che la pluralità di confezioni, l'occultamento in vari punti dell'abitazione e la disponibilità di uno strumento per la pesatura con tracce di 4stupefacente e di materiale per il confezionamento delle dosi costituiscono un quadro indiziario grave, preciso e concordante, che esclude ragionevolmente la destinazione al solo consumo personale. Il ricorrente contrappone alla valutazione del Tribunale la propria, che valorizza singoli elementi di fatto espunti dal contesto (mancato reperimento del denaro) o propone letture alternative di altri (caratteristiche della bilancia), senza però individuare elementi in grado, per la loro valenza significativa, di disarticolare il ragionamento del giudice di merito, così finendo la critica per esaurirsi nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento fattuale. Molteplici sono i profili Wirsizwuria inammissibilit che determinano 4 Toz 9.13 / ; ( l'inammissibilità deltnotivo. La versione alternativa della difesa, prospettante l'uso personale, in primo luogo, non si confronta compiutamente con la motivazione contestata, avendo il Tribunale sottolineato che: il bilancino elettronico presentava tracce di droga; nell'abitazione è stato sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi; l'incompatibilità degli esiti dell'attività di perquisizione e sequestro con la versione resa dall'indagato in sede di interrogatorio. Il ricorso, ancora, non rivela la base empirica che fonderebbe il criterio inferenziale - smentito quotidianamente nelle aule di giustizia- che impedisce la configurazione della finalità di spaccio in caso di mancato rinvenimento del denaro. Le censure difensive, infine, dimostrano, ancora una volta, di non cogliere l'essenza del giudizio di legittimità, risultando volte a offrire una diversa ricostruzione degli accadimenti fondata su una differente e alternativa lettura degli atti processuali senza l'indicazione delle illogicità manifeste e degli errori giuridici che vizierebbero quella contestata, così risolvendosi in doglianze di merito che non rientrano nell'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione censure con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., in motivazione). 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. L'argomento secondo cui la valutazione dei precedenti penali costituirebbe un'inammissibile "anticipazione della sanzione" è privo di pregio giuridico. La valutazione dei precedenti e, più in generale, della personalità dell'indagato è un criterio normativamente previsto dall'art. 274 c.p.p. per fondare il giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione. Il giudice della cautela non utilizza i precedenti per "punire" nuovamente l'indagato, ma come elementi sintomatici, unitamente alle modalità del fatto per cui si procede, della sua attuale pericolosità sociale. Né il decorso del tempo da una condanna (nel caso di specie, quella del 2008), né l'avvenuta espiazione di 5un'altra pena (terminata nel 2023) elidono di per sé la loro rilevanza ai fini cautelari, dovendo tali elementi essere valutati nel contesto complessivo della biografia criminale e del fatto in contestazione. Nel caso di specie la reiterazione della condotta di spaccio dopo le gravi condanne subite e poco tempo dopo l'espiazione di una pena detentiva costituiscono elementi che logicamente fondano la prognosi di pericolosità formulata dal Tribunaletrendendo palese che la volontà di locupletazione tramite il delitto di [OSCURATO:PERSONA] non è stata scalfita dalla reazione dell'ordinamento così da giustificare, anche sotto tale profilo, la misura contestata. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] . \ Depositata in CanceiIeria Oggi, 31 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s Elisabet     rubi to 6
Sentenza Cassazione n. 12087/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris