CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17096/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che sia il primo, che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura, rispettivamente, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di concorso in rapina aggravata ascritto all'odierno ricorrente, e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il suddetto reato e in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede, poiché - prospettando argomentazioni in fatto e volte a contestare la valutazione probatoria posta a base del decisum, e dunque estranee al sindacato di legittimità - risultano reiterativi di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, premesso che, come correttamente sottolineato dai giudici di appello, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo (ex plurimis Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853 - 01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260 - 01), deve ravvisarsi come, nella congrua e non illogica motivazione posta a fondamento della pronuncia impugnata (si veda pag. 4) siano state puntualmente indicate le diverse evidenze oggettive in virtù delle quali, nel caso di specie, debba ritenersi pienamente integrato l'elemento del dolo di partecipazione alla realizzazione del delitto di rapina da parte dell'odierno ricorrente; che con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, va poi osservato che la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sia diretta e logica conseguenza del fattivo apporto di non scarso rilievo fornito dal Manini alla realizzazione del reato in esame, avendo i giudici di merito accertato il suo ruolo di "palo", mettendo in evidenza la totale inconsistenza dei rilievi difensivi circa l'esatto posizionamento dell'auto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delIe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos