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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03129/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Sesta Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 29970 dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardivamente proposto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, senza articolare specifici motivi di ricorso, ma deducendo complessivamente violazione dell'art. 24 della Costituzione, violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. per omessa notifica e/o comunicazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio fissata per il 20 luglio 2022.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con argomentazioni manifestamente infondate.

2. Il ricorrente non solo non ha articolato i motivi specificamente, evidenziando con puntualità e precisione le proprie doglianze, ma ha, di fatto, omesso di confrontarsi con la ordinanza della Corte di cassazione n. 299 del del 2022 che ha dichiarato de plano l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente introdotto ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 3.

L'atto impugnatorio ex art. 625-bis cod. proc. pen. va interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori, circostanza non ricorrente nel caso in esame atteso che questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 dello stesso codice, il cui comma 9 prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. (Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083-01).

In particolare, con riferimento al ricorso per cassazione, si è precisato che l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte, premesso che l'art. 610, comma 5-bis cit. richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585 stesso codice, ha sottolineato che l'art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 585 cod. proc. pen. si applica anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall'art. 311 cod. proc. pen.). (Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228-01).

In conclusione, come correttamente osservato dal Procuratore generale, la questione prospettata risulta estranea al novero delle questioni proponibili con ricorso straordinario.

La decisione della Sesta Sezione risulta, comunque, del tutto immune da censure, inserendosi in un panorama giurisprudenziale ormai del tutto consolidato (Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894-01; Sez. 2, n. 14482 del 13/12/2019, dep. 2020, Puleri; Sez. 2, n. 13376 del 20/03/2020, Balotescu).

4. La non riconoscibilità dell'impugnazione quale ricorso straordinario la rende intrinsecamente inammissibile ed esime da una pedissequa parcellare valutazione dei suoi contenuti alla ricerca di eventuali deduzioni che possano ricadere nel concetto di errore denunciabile ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Va disposta condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo tenuto conto dei motivi dell'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Sesta Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 29970 dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardivamente proposto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, senza articolare specifici motivi di ricorso, ma deducendo complessivamente violazione dell'art. 24 della Costituzione, violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. per omessa notifica e/o comunicazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio fissata per il 20 luglio 2022. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con argomentazioni manifestamente infondate. 2. Il ricorrente non solo non ha articolato i motivi specificamente, evidenziando con puntualità e precisione le proprie doglianze, ma ha, di fatto, omesso di confrontarsi con la ordinanza della Corte di cassazione n. 299 del del 2022 che ha dichiarato de plano l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente introdotto ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 3. L'atto impugnatorio ex art. 625-bis cod. proc. pen. va interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori, circostanza non ricorrente nel caso in esame atteso che questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 dello stesso codice, il cui comma 9 prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. (Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083-01). In particolare, con riferimento al ricorso per cassazione, si è precisato che l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte, premesso che l'art. 610, comma 5-bis cit. richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585 stesso codice, ha sottolineato che l'art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 585 cod. proc. pen. si applica anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall'art. 311 cod. proc. pen.). (Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228-01). In conclusione, come correttamente osservato dal Procuratore generale, la questione prospettata risulta estranea al novero delle questioni proponibili con ricorso straordinario. La decisione della Sesta Sezione risulta, comunque, del tutto immune da censure, inserendosi in un panorama giurisprudenziale ormai del tutto consolidato (Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894-01; Sez. 2, n. 14482 del 13/12/2019, dep. 2020, Puleri; Sez. 2, n. 13376 del 20/03/2020, Balotescu). 4. La non riconoscibilità dell'impugnazione quale ricorso straordinario la rende intrinsecamente inammissibile ed esime da una pedissequa parcellare valutazione dei suoi contenuti alla ricerca di eventuali deduzioni che possano ricadere nel concetto di errore denunciabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. Va disposta condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo tenuto conto dei motivi dell'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca
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