CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 09899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Comune di Calabritto (AV), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 9 gennaio 2021,n. 7, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Vallata (AV) , ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: vitonicola.cicchetti @ pec.it ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il C o nsorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino, c on sede in Avellino, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 2021, n. 2021/3/ 43 , rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e d a l Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] , entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliatopresso [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania –Sezione Staccata di Salerno il 2 luglio 2020 , n. 3418/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 , n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’1 marzo 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di Calabritto (AV) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 2 luglio 2020 , n. 3418 /0 2 /2020 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di sei avvisi di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, nonché di quattro avvisi di accertamento per infedele, inesatta o incompleta denuncia dell’ICI relativa agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, con riguardo allaproprietà di aree ed opifici industriali ubicati nel medesimo Comune, di cui il Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino era proprietario ex art. 39 del d.lgs. 30 marzo 1990,n. 76, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 6 dicembre 2011 n. 413/05/2011, da parte della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 21 giugno 2016,n. 12798, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino nei confronti del mede simo a vverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino il 19 aprile 2016 , n. 296/05 / 20 08 , all’esito della riunione per connessione degli autonomi ricorsi, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure nel senso di dichiarare la decadenza dell’ente impositore per l’ICI relativa all’anno 2001 e di rideterminare la base imponibile per la liquidazione dell’ICI nella misura complessiva di € 2.168.465,00, sul rilievo chela base imponibile dell’ICI doveva essere correttamente ri determinata in relazione al valore venale degli immobili residuati in capo alla contribuente nel Comune di Calabritto (AV) secondo la stima risultante dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio, essendo riferito l’ammontare appostato sotto la voce “costo di costruzionedelle opere infrastrutturali” nella nota integrativa al bilancio di esercizio dell’anno 1999 all’intera consistenza degli immobili ubicati nel Comune di Calabritto (AV) e nel Comune di Senerchia (AV)(ivi compresi quelli assegnati medio tempore a privati negli anni 1998 - 2002) . [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. per la Provincia di Avellino si è costituito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. 2.Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia no, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1e 3 de l D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ . , nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., per non essere stato tenutoin conto dal giudice di secondo gradoche le assegnazioni relative ai lotti n. 4 e n. 5 erano state revocateper il sopravvenuto fallimento degli assegnatari e che gli opifici edificati sui medesimi lotti erano stati trasferiti al contribuente sin dall’anno 1999, per cui quest’ultimo doveva considerarsi soggetto passivo dell’ICI con decorrenza dall’anno 1999 fino all’anno 2008, essendo irrilevante che gli assegnatari falliti ne avessero conservato la materiale disponibilità fino all’11 aprile 2006 (con la restituzione del possesso al contribuente e la rinuncia all’assegnazione dei lotti in sede di accordo transattivo). 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, 116 cod. proc. civ. , 2423, 2424, 2427 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado il valore probatorio del bilancio di esercizio Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino per la determinazione della base imponibile dell’ICI con riferimento ai costi di realizzazione degli impianti e delle opere infrastrutturali. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo (al di là dell’improprio richiamo ad un profilo di doglianza ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo. 1.1Secondo l’orientamento di questa Corte, posto che l'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504 , stabilisce che : «Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa», è tenuto al pagamento dell'ICI l'assegnatario, anche provvisorio, di un lotto in propri età del Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA], nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore. (Cass., Sez. 5^,10 settembre 2004, n. 18294; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12797; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31037). A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ( da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3341), ha espressamente affermato che, nel lasso temporale tra la data di assegnazione dell'area per la costruzione dell'opificio industriale e quella del trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo, il concessionario dell'area è titolare di un diritto reale di superficie ed è, quindi, titolare del diritto di proprietà sull'opificio medio tempore separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene, realizzato ed è soggetto passivo dell'ICI sul fabbricato. Con riguardo ai lotti eventualmente assegnati alle ditte assegnatarie, l'assegnazione determina il riconoscimento del diritto di superficie e la soggettività passiva ai fini ICI in capo a queste ultime così come queste ultime sono soggette a ICI per gli insediamenti e stabilimenti industriali realizzati nella qualità di assegnatarie dell'area. Quindi, i l soggetto passivo dell'imposta è il titolare del diritto di superficie, eliminandosi sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto diproprietà sul fabbricato (tra le tante: Cass., Sez. 5^,3 dicembre 2004, n. 22757; Cass. Sez. 5 ^ , 4 agosto 2006, n. 17730; Cass. Sez. 5^, 28 marzo 2008, n. 8057;Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2008, nn. 21281, 21282, 21283, 21284 e 21285; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2009, nn. 24498 e 24499; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3341) 1.2 Nell a specie , cassando la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 6 dicembre 2011 n. 413/05/2011, questa Corte aveva rinviato la causa al medesimo giudice di merito per «(…) accertare se e quali aree, in relazione alle quali sono stati emessi gli avvisi di accertamento erano state attribuite alle ditte assegnatarie» e, «(…) ai fini della assoggettabilità ad lCI delle infrastrutture (strade, illuminazioni, parcheggi, aiuole, etc. (…)», per «(…) verificare, anzitutto se tali opere siano state realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari dei singoli lotti o siano state realizzate dal Consorzio su terreno di sua esclusiva proprietà, essendo soggetti imponibile ICI, nel primo caso gli assegnatari sui cui terreni sono state realizzate le infrastrutture e nel secondo il Consorzio». Ciò detto, la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente avesse riacquistato il possesso dei lotti soltanto con decorrenza dall’11 aprile 2006,per cui il presupposto per la soggezione all’ICI era configurabile nei suoi confronti soltanto dopo tale data, dovendo fino ad allora risponderne gli assegnatari falliti (nonostante la precedente revoca dell’assegnazione). 1.3L’assunto non è condivisibile. Difatti, senza entrare nel merito della natura giuridica dell’assegnazione di aree a soggetti privati da parte di un consorzio per lo sviluppo industrialeper l’edificazione di opifici e della eventuale revoca dell’assegnazione con il riacquisto al consorzio per lo sviluppo industriale dell’opificio edificato sull’area assegnata, è dirimente la considerazione che presupposto dell’ICI ex art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504 , è il « possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli», che deve essere “ qualificato ” dall’indispensabile collegamento alla titolarità della proprietà o di un diritto reale di godimento sugli immobili, non avendo alcuna rilevanza che il soggetto passivo ne abbia perduto la disponibilità materiale. Difatti, è pacifico che l’occupazione abusiva di un immobile da parte di un terzo (come nel caso di occupazione espropriativa da parte della pubblica amministrazione) non esonera il proprietario spogliato dalla soggezione all’ICI (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29658; Cass., Sez. 6^- 5, 25 ottobre 2021, n. 29868; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2022, n. 1596; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2022, n. 2966; Cass., Sez. 6^-5, 20 luglio 2022, nn. 22691 e 22692). Per cui, nel caso similare di revoca dell’assegnazione con il riacquisto della proprietà di un lotto destinato alla costruzione di un opificio, l ’eventuale detenzione sine titulo dell’assegnatario non esonera il cons orzio di sviluppo industriale dalla soggettività passiva dell’ICI fino al momento della sua restituzione. 1.4Ne discende che il giudice di appello si è discostato da tale principio, avendo diversamente ritenuto che la conservazione della materiale disponibilità dei lotti da parte degli assegnatari per il periodo successivo alla dichiarazione delloro fallimento, nonostante la revoca dell’assegnazione, esonerasse il Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino – che ne aveva riacquistato la proprietà - dal pagamento dell’ICI per gli anni antecedenti alla restituzione in suo favore. 2. Pertanto, valutandosi l a fondatezza de l primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania (ora, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.