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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 37303/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di grammi lordi 565, da cui erano ricavabili n. 1366 dosi medie singole.

A motivi di ricorso lamenta: vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; vioazione dell'art. 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche.

La motivazione è conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede, puntualmente richiamati in sentenza: si è attribuito rilievo preponderante all'aspetto quantitativo della sostanza caduta in sequestro, all'apprezzabile grado di purezza e alle modalità della condotta.

E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Nel presente caso manca ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.

Quanto al trattamento sanzionatorio la doglianza è destituita di fondamento, essendo stata la pena determinata nel minimo edittale.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di grammi lordi 565, da cui erano ricavabili n. 1366 dosi medie singole. A motivi di ricorso lamenta: vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; vioazione dell'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche. La motivazione è conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede, puntualmente richiamati in sentenza: si è attribuito rilievo preponderante all'aspetto quantitativo della sostanza caduta in sequestro, all'apprezzabile grado di purezza e alle modalità della condotta. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel presente caso manca ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum. Quanto al trattamento sanzionatorio la doglianza è destituita di fondamento, essendo stata la pena determinata nel minimo edittale. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 I
Sentenza Cassazione n. 37303/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris