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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 dicembre 2025

Cassazione n. 34484/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18553/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.902/2020 depositata il 05/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 18553/2021 Numero sezionale 1053/2025 Numero di raccolta generale 34484/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre, per [OSCURATO:PERSONA], spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge e, per ADER, spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18553/2021 Numero sezionale 1053/2025 Numero di raccolta generale 34484/2025 Data pubblicazione 29/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18553/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.902/2020 depositata il 05/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 18553/2021 Numero sezionale 1053/2025 Numero di raccolta generale 34484/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre, per [OSCURATO:PERSONA], spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge e, per ADER, spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18553/2021 Numero sezionale 1053/2025 Numero di raccolta generale 34484/2025 Data pubblicazione 29/12/2025
Decreto Cassazione n. 34484/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris