CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29578/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2, ‘s 5 ORDINANZA sul ricorso 28391-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente — avverso la sentenza n. 3685/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: - il ricorrente, con atto del 24/5/2021 e depositato il 27/6/2019, sottoscritto dal suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - tale atto risulta sottoscritto, per accettazione, dal controricorrente; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione della relativa controparte, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 4°, c.p.c.); P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, 1'8 giugno 2021. Il idente rja n Ric. 2016 n. 28391 - Sez. 2 - CC dell'8 giugno 2021