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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11061/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 2 luglio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Arezzo 1'11 giugno 2018 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 22 maggio 2013 (capo A dell'editto), e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti riconosciute sussistenti, la ha condannata alla pena di giustizia.

2. L'imputata si affida a due motivi con i quali lamenta difetto di motivazione sia quanto all'esito del riconoscimento fotografico effettuato in udienza il 19 giugno 2017 dalla persona offesa sia quanto alla valutazione dell'alibi fornito a dibattimento dall'imputata, non ritenuto attendibile dai decidenti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Entrambe le doglianze, peraltro costruite in fatto, risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 2 luglio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Arezzo 1'11 giugno 2018 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 22 maggio 2013 (capo A dell'editto), e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti riconosciute sussistenti, la ha condannata alla pena di giustizia. 2. L'imputata si affida a due motivi con i quali lamenta difetto di motivazione sia quanto all'esito del riconoscimento fotografico effettuato in udienza il 19 giugno 2017 dalla persona offesa sia quanto alla valutazione dell'alibi fornito a dibattimento dall'imputata, non ritenuto attendibile dai decidenti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Entrambe le doglianze, peraltro costruite in fatto, risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 11061/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris