CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 32391/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 23 gennaio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cagliari il 12 febbraio 2024, previa parziale assoluzione dell'imputato da talune delle condotte a lui ascritte, ha rideterminato in anni 1, mesi 2, giorni 15 di reclusione ed euro 13.700 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 81 cod. pen., e 6, comma sesto, della legge n. 401 del 1989. Fatti commessi in Cagliari tra il 18 luglio e il 3 novembre 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato le deposizioni dei testi di RG., da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al Daspo con provvedimento del Questore di Cagliari del 9 maggio 2017, ha omesso di presentarsi presso la competente Stazione dei CC di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una pluralità di incontri della sua squadra di calcio, che erano stati adeguatamente pubblicizzati, riguardando gli stessi una squadra di rilievo nazionale come il Cagliari. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo, con il quale la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 7, della legge n. 401 del 1989, in ordine all'applicazione dell'ulteriore imposizione dell'obbligo di presentazione da parte del primo giudice, avendo la Corte territoriale correttamente precisato che, con il dispositivo della sentenza di primo grado, è stata data immediata esecutività soltanto al divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive del Cagliari calcio, ciò in coerenza con la previsione normativa prima citata, in forza della quale il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive è immediatamente esecutivo. Osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, dovendosi considerare che la pena è stata applicata nel suo minimo edittale, con leggero scostamento per la pena pecuniaria, mentre gli aumenti per la continuazione sono stati contenuti in 12,5 giorni di reclusione ed euro 650 di multa per ciascun episodio illecito, per cui non può affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da particolare rigore, tanto più ove si consideri che l'imputato annovera ben 6 precedenti specifici, il che giustifica il mancato accoglimento delle richieste di ulteriore mitigazione della pena. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1