CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 07056/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1771/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29657/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 agosto 2025 il Tribunale di Salerno, a seguito dell’appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento in data 11 aprile 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo delle quote sociali, dei relativi compendi aziendali, dei beni mobili e immobili e delle giacenze riconducibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA], già disposto nel procedimento instaurato nei suoi confronti per più delitti (associazione per delinquere, reati tributari e bancarotta fraudolenta per distrazione). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con cui denuncia il vizio di motivazione rispetto: - al periculum in mora e al fumus del reato associativo (primo motivo); [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7056/2026 Roma, lì, 20/02/2026 - alla dedotta qualificazione del sequestro come impeditivo (e non come sequestro finalizzato alla confisca) e alla sussistenza dei presupposti per disporre la cautela per il reato associativo (secondo motivo); - al periculum in mora e al fumus del reato associativo, nonostante il sopravvenire di provvedimenti favorevoli dell’amministrazione e del giudice tributario (in considerazione che l’associazione per delinquere è stata ritenuta finalizzata a commettere anche tali reati; terzo motivo); - al fumus del reato associativo, a fronte della declaratoria di nullità in parte qua del decreto che dispone il giudizio (quarto motivo). 3. Il ricorso è inammissibile, anzitutto, poiché denuncia il vizio di motivazione, che non può essere utilmente dedotto. Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in forza della sanzione di nullità posta dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 – 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01), che la difesa nella specie neppure adduce. Inoltre, allorché ha inteso contestare la qualificazione della cautela (in difformità da quanto espressamente esposto nel provvedimento che l’ha applicata: cfr. p. 162 del provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania del 18 marzo 2010), si affida a enunciati del tutto assertivi, inidonei a costituire un’effettiva censura di legittimità. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]