CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];175/RG. 43916 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il comune ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per i delitto di resistenza e lesioni; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuti i ricorsi inammissibili perché fondati su profili fattuali, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, fondati sulle convergenti dichiarazioni degli operanti e diversi testimoni che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta, in più fasi, dai ricorrenti, marito e moglie, a seguito della accertata mancanza di biglietto dell'uomo che aveva non solo rischiato di far uscire il mezzo fuoristrada, afferrando il polso dell'autista che pretendeva di controllarlo, ma una volta arrivati gli operanti a calmarlo e identificarlo, insieme alla moglie, li aveva aggrediti con morsi, calci, gomitate e testate, certificate dal pronto soccorso con prognosi di 10 giorni, urlando anche che erano dei razzisti. I giudici di merito hanno escluso l'arbitrarietà della condotta degli operanti in quanto la reazione inconsulta contro di questi (e prima ancora contro l'autista) era derivata soltanto dall'essere stato doverosamente richiesto che l'uomo mostrasse il titolo di viaggio che non aveva escludendosi validità all'abbonamento della moglie, peraltro utilizzando in modo del tutto strumentale la provenienza geografica con accuse di razzismo che nulla avevano a che vedere con il doveroso intervento degli agenti e l'abusivo uso del mezzo pubblico da parte dell'imputato, tanto da avere imposto l'immobilizzazione, in modo deciso, sua e della moglie arrivata in suo aiuto, atti che escludono sia l'arbitrarietà che la resistenza passiva, e pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., soprattutto viste le lesioni cagionate correttamente qualificate come aggravate dal nesso teologico. Altrettanto generici sono i motivi, tutti articolati in fatto, volti a contestare il diniego non solo della causa di non punibilità della tenuità del fatto, esclusa a pagina nove proprio in ragione del numero di persone attinte dalle ingiustificate violenze dei coniugi, e relativi al trattamento sanzionatorio che in assenza di elementi favorevoli non ha consentito l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e comunque la pena è stata applicata sulla base del minimo edittale per il delitto di resistenza, a nulla rilevando l'acquisizione della cittadinanza italiana della donna e la richiesta da parte dell'uomo. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non hanno tenuto conto che ai fini del calcolo della prescrizione del reato dovevano essere inclusi anche ulteriori 231 giorni viste le richieste di rinvio della difesa degli imputati come risultanti dai verbali delle udienze di primo grado del 10 settembre 2019 e del 26 febbraio 2021.Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità dei ricorsi con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara P.Q.M