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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24697/2024

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sull’istanza iscrittaal n. 8664/2022 del ruolo generale, proposta DA G AGLIANO F RANCESCO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71P19 E536 A), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso nel giudizio n. 12379/2019 di ruolo generale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69C03 C351 H), domiciliato ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - ISTANTE – [OSCURATO:PERSONA] dell’A GENZIA DELLE E NTRATE –T ERRITORIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore.

E C [OSCURATO:PERSONA] dell’A GENZIA delleE NTRATE –R ISCOSSIONE ( GIÀ R ISCOSSIONE S ICILIA S. P .A. – [OSCURATO:PERSONA] ENNA ) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. per la correzione dell’errore materiale di cui all’ordinanza n. 28111/2020 depositata il 10 dicembre 2020 della Corte di Cassazione; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 4 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; R [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la suindicata ordinanza resa nel giudizio iscritto al n.

RG 12379/2019 questa Corte rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate-Territorio contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4376/7/2018 depositata il 15 ottobre 2018, condannandola al pagamento delle spese di lite nella misura di 5.600,00 € oltre accessori;

2. con istanza del 3 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] segnalava l’errore materiale contenuto nella predetta ordinanza nella parte in cui non aveva provveduto alla distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];

3. con decreto presidenziale del 7/8 aprile 2022 è stata disposta la trasmissione del predetto provvedimento e della citata ordinanza della Corte per l’iscrizione a ruolo, di ufficio, del procedimento di correzione di errore materiale;

4. la Cancelleria ha comunicato in data 11 aprile 2024 al ricorrente ed all’Agenzia delle Entrate (parti costituite nel menzionato procedimento) la data di udienza; C [OSCURATO:PERSONA] :

1. questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez.

T., 9 maggio 2024, nn. 12545, 12729 e 12739, che richiamano Cass., Sez.

U., n. 16037/2010 e Cass. n. 12962/2012; nello stesso senso, Cass., Sez.

III, 26 febbraio 2024, n. 5082);

2. all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.;

3. nel controricorso del 10 maggio 2019, notificato il 16 maggio 2019 2021, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso per la condanna alle spese di giudizio «da distrarsi a favore del sottoscritto difensore anticipatario»;

4. deve pertanto provvedersi di ufficio, ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., alla suddetta correzione, dal momento che l’ordinanza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità;

5. nessun provvedimento sulle spese deve essere qui adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v.

Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013); P .

Q .

M . dispone che nella ordinanza di questa Corte n. 28111/2020, resa nel giudizio iscritto al n.

RG 12379/2019 e depositata in data 10 dicembre 2020, alla pagina n. 2, dopo le parole «oltre accessori», sia da intendere aggiunta la locuzione «con attribuzione a favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sull’istanza iscrittaal n. 8664/2022 del ruolo generale, proposta DA G AGLIANO F RANCESCO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71P19 E536 A), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso nel giudizio n. 12379/2019 di ruolo generale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69C03 C351 H), domiciliato ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - ISTANTE – [OSCURATO:PERSONA] dell’A GENZIA DELLE E NTRATE –T ERRITORIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore. E C [OSCURATO:PERSONA] dell’A GENZIA delleE NTRATE –R ISCOSSIONE ( GIÀ R ISCOSSIONE S ICILIA S. P .A. – [OSCURATO:PERSONA] ENNA ) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. per la correzione dell’errore materiale di cui all’ordinanza n. 28111/2020 depositata il 10 dicembre 2020 della Corte di Cassazione; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 4 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; R [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata ordinanza resa nel giudizio iscritto al n. RG 12379/2019 questa Corte rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate-Territorio contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4376/7/2018 depositata il 15 ottobre 2018, condannandola al pagamento delle spese di lite nella misura di 5.600,00 € oltre accessori; 2. con istanza del 3 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] segnalava l’errore materiale contenuto nella predetta ordinanza nella parte in cui non aveva provveduto alla distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 3. con decreto presidenziale del 7/8 aprile 2022 è stata disposta la trasmissione del predetto provvedimento e della citata ordinanza della Corte per l’iscrizione a ruolo, di ufficio, del procedimento di correzione di errore materiale; 4. la Cancelleria ha comunicato in data 11 aprile 2024 al ricorrente ed all’Agenzia delle Entrate (parti costituite nel menzionato procedimento) la data di udienza; C [OSCURATO:PERSONA] : 1. questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 9 maggio 2024, nn. 12545, 12729 e 12739, che richiamano Cass., Sez. U., n. 16037/2010 e Cass. n. 12962/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082); 2. all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.; 3. nel controricorso del 10 maggio 2019, notificato il 16 maggio 2019 2021, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso per la condanna alle spese di giudizio «da distrarsi a favore del sottoscritto difensore anticipatario»; 4. deve pertanto provvedersi di ufficio, ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., alla suddetta correzione, dal momento che l’ordinanza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità; 5. nessun provvedimento sulle spese deve essere qui adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013); P . Q . M . dispone che nella ordinanza di questa Corte n. 28111/2020, resa nel giudizio iscritto al n. RG 12379/2019 e depositata in data 10 dicembre 2020, alla pagina n. 2, dopo le parole «oltre accessori», sia da intendere aggiunta la locuzione «con attribuzione a favore
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