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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 31994/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXX,ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che entrambi deducono ilvizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per i reati,rispettivamente, di cui agli artt. 572 e 629, cod. pen., non sono consentitiperché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosiin una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01) ed essendo preclusealla cognizione di questa Corte le doglianze che comportino una diversavalutazione sul fatto;rilevato che, nella specie, la Corte d’appello ha correttamente individuato glielementi sulla base dei quali ritenere assolutamente certa la sussistenza dei fattidi maltrattamenti e di estorsione, e altresì giuridicamente corretta la loroqualificazione, così da non poter essere considerata fondata e accoglibile larichiesta di un loro inquadramento nella fattispecie prevista dall’art. 393 cod.pen. (si vedano, in particolare, pagg. 11-12 sulla ricostruzione del reato dimaltrattamenti, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, considerateveridiche, e pag. 13 con riferimento alla valutazione degli elementi del reato diestorsione, anche sulla base delle prove dichiarative raccolte);ritenuto che anche il terzo motivo - con cui il ricorrente contesta iltrattamento sanzionatorio, e, specificamente, il diniego di applicazione dellepostula una rivalutazione del merito, preclusa alla cognizione di questa Corte, suaspetti che il giudice d’appello ha già considerato nel complessivo apprezzamentodei fatti e della personalità del ricorrente; apprezzamento non afflitto da vizicensurabili in questa sede ed, anzi, correttamente argomentato sulla base dipassaggi dotati di coerenza logica e conformi al principio di proporzione (si rinviaalle pagg. 14-15 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale che coinvolgesoggetti vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXX,ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che entrambi deducono ilvizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per i reati,rispettivamente, di cui agli artt. 572 e 629, cod. pen., non sono consentitiperché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosiin una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01) ed essendo preclusealla cognizione di questa Corte le doglianze che comportino una diversavalutazione sul fatto;rilevato che, nella specie, la Corte d’appello ha correttamente individuato glielementi sulla base dei quali ritenere assolutamente certa la sussistenza dei fattidi maltrattamenti e di estorsione, e altresì giuridicamente corretta la loroqualificazione, così da non poter essere considerata fondata e accoglibile larichiesta di un loro inquadramento nella fattispecie prevista dall’art. 393 cod.pen. (si vedano, in particolare, pagg. 11-12 sulla ricostruzione del reato dimaltrattamenti, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, considerateveridiche, e pag. 13 con riferimento alla valutazione degli elementi del reato diestorsione, anche sulla base delle prove dichiarative raccolte);ritenuto che anche il terzo motivo - con cui il ricorrente contesta iltrattamento sanzionatorio, e, specificamente, il diniego di applicazione dellepostula una rivalutazione del merito, preclusa alla cognizione di questa Corte, suaspetti che il giudice d’appello ha già considerato nel complessivo apprezzamentodei fatti e della personalità del ricorrente; apprezzamento non afflitto da vizicensurabili in questa sede ed, anzi, correttamente argomentato sulla base dipassaggi dotati di coerenza logica e conformi al principio di proporzione (si rinviaalle pagg. 14-15 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale che coinvolgesoggetti vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.