Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 139/2023
ECLI:EU:T:2023:263
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0319_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 maggio 2023 –
GGEW / Commissione
(causa T‑319/20) (
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)
«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Nozione di “concentrazione unica” – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di essere ascoltato – Delimitazione del mercato – Periodo di analisi – Analisi del potere di mercato – Influenza determinante – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di diligenza»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivo di ricorso/d’impugnazione vertente su una carenza di legittimazione ad agire della parte ricorrente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 129 e 142, § 3)
(v. punti 27, 28)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Decisione atta a determinare una modifica immediata della situazione del mercato interessato – Incidenza diretta nei confronti del ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 31)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Impresa che ha partecipato in modo attivo al procedimento amministrativo e che dimostra talune circostanze specifiche che caratterizzano le condizioni dell’incidenza sulla sua posizione di mercato – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 32, 33, 38, 42‑46)
4.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno senza avvio della fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2 e 6, § 1)
(v. punti 48‑53, 198‑201, 209, 350)
5.
Diritto dell’Unione europea – Nozioni – Interpretazione – Presa in considerazione di una nozione specifica che appare unicamente nel preambolo dell’atto interessato – Ammissibilità nei limiti della formulazione delle disposizioni stesse di tale atto
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 20 e art. 3, § 1)
(v. punti 75‑79)
6.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Concentrazione unica – Nozione – Presupposti – Operazioni interdipendenti che conferiscono a una o più imprese il controllo economico, diretto o indiretto, sull’attività di una o più altre imprese – Acquisizione, da parte di imprese indipendenti, del controllo di obiettivi diversi nell’ambito di uno scambio di attivi – Esclusione – Assenza di nesso funzionale tra le operazioni in causa
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 20 e art. 3, § 1)
(v. punti 80‑86, 90‑94, 97‑101)
7.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Operazioni che fanno parte di uno scambio complesso di attivi e che presentano un nesso di interdipendenza che consente di anticipare i probabili effetti sul mercato di ciascuna concentrazione – Applicazione della regola di priorità – Esclusione – Valutazione globale di tutti gli elementi di prova che incombe alla Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, § 3)
(v. punti 107‑121)
8.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione
(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 125‑129, 139, 140, 145)
9.
Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione nei confronti dei terzi qualificati – Diritto di essere ascoltato – Portata
[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 18, § 4; regolamento della Commissione n. 802/2004, artt.11, c), e 16, § 1]
(v. punti 154‑164)
10.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Adozione di ogni misura di pubblicità adeguata idonea a permettere a soggetti terzi all’operazione di concentrazione che ne abbiano interesse di conoscerne la motivazione – Pubblicazione di una versione non riservata di tale decisione – Sufficienza
[Artt. 15, 296 e 297, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 6, § 1, b)]
(v. punti 175‑188)
11.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Analisi prospettica – Delimitazione del periodo di analisi – Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, §§ 2 e 3)
(v. punti 230‑233)
12.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Rispetto degli orientamenti adottati dalla Commissione – Presa in considerazione degli elementi di valutazione menzionati nei suddetti orientamenti – Potere discrezionale della Commissione – Valutazione del livello di quote di mercato – Sindacato giurisdizionale
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 14, 16, 19‑21 e 27)
(v. punti 270, 348, 349)
13.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Presa in considerazione dei dati forniti dai partecipanti alla concentrazione – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 276‑279)
14.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Indizi – Quote di mercato elevate
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, § 3; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 17)
(v. punti 281‑283)
15.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Acquisizione di una partecipazione di minoranza di un concorrente – Criteri di valutazione – Azionariato congiunto
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 3, e 3, § 2)
(v. punti 366‑387)
16.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Obbligo di diligenza – Portata
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 399‑404)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla E.[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
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GU C 240 del 20.7.2020
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