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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 29119/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32367-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - intimati - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentee ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'AL,OISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 359/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con sentenza nr. 359 del 23 aprile 2019, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il gravame dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (libero professionista iscritto all'Albo degli avvocati di Agrigento ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 2010, e l'insussistenza del debito contributivo; ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura; Ric. 2019 n. 32367 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -2- ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA], cui ha opposto difese l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti, con il decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. e, unitamente alla stessa, ha prodotto la sentenza del Tribunale di Agrigento nr. 507 del 24 giugno 2020; [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di censura del ricorso principale - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 26-31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modific. nella legge nr. 111 del 2011, dell'art. 53 DPR nr. 917 del 1986, modificato dal D.Lgs nr. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22 della legge nr. 576 del 1980, dell'art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2012.

Secondo l'Istituto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l'obbligo di iscrizione del controricorrente presso la Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] per il reddito prodotto nell'esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della [OSCURATO:PERSONA], ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo; con il ricorso incidentale condizionato, il professionista deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, riferito all'anno 2010 e richiesto dall'[OSCURATO:PERSONA] con missiva pervenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, come riportato nello storico di lite, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, con la memoria difensiva, la sentenza del Tribunale di Agrigento nr. 507 del 2020, passata in cosa giudicata, che, pronunciando, tra le odierne parti processuali, sulla domanda dì opposizione ad avviso di addebito, ha ordinato «la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente (id est: di [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 32367 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] disposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2010 e dichiara(to) non dovuti i contributi pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] a tale titolo per il medesimo anno [...]»; l'esistenza di un (possibile) giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 cod.proc.civ. (ex Cass., sez.un., 2735 del 2017; v. anche Cass. nr. 11703 del 2020; Cass. nr. 19211 del 2016); sulla questione che precede, il Collegio assegna alle parti il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

PQM La Corte assegna, alle parti, il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di osservazioni.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenziali.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 17 giug o 202 IL P SD [OSCURATO:PERSONA]. ssa Margherit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32367-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - intimati - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentee ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'AL,OISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 359/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con sentenza nr. 359 del 23 aprile 2019, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il gravame dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (libero professionista iscritto all'Albo degli avvocati di Agrigento ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 2010, e l'insussistenza del debito contributivo; ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura; Ric. 2019 n. 32367 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA], cui ha opposto difese l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti, con il decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. e, unitamente alla stessa, ha prodotto la sentenza del Tribunale di Agrigento nr. 507 del 24 giugno 2020; [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di censura del ricorso principale - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 26-31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modific. nella legge nr. 111 del 2011, dell'art. 53 DPR nr. 917 del 1986, modificato dal D.Lgs nr. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22 della legge nr. 576 del 1980, dell'art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2012. Secondo l'Istituto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l'obbligo di iscrizione del controricorrente presso la Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] per il reddito prodotto nell'esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della [OSCURATO:PERSONA], ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo; con il ricorso incidentale condizionato, il professionista deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, riferito all'anno 2010 e richiesto dall'[OSCURATO:PERSONA] con missiva pervenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, come riportato nello storico di lite, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, con la memoria difensiva, la sentenza del Tribunale di Agrigento nr. 507 del 2020, passata in cosa giudicata, che, pronunciando, tra le odierne parti processuali, sulla domanda dì opposizione ad avviso di addebito, ha ordinato «la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente (id est: di [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 32367 sez. ML - ud. 17-06-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] disposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2010 e dichiara(to) non dovuti i contributi pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] a tale titolo per il medesimo anno [...]»; l'esistenza di un (possibile) giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 cod.proc.civ. (ex Cass., sez.un., 2735 del 2017; v. anche Cass. nr. 11703 del 2020; Cass. nr. 19211 del 2016); sulla questione che precede, il Collegio assegna alle parti il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni. PQM La Corte assegna, alle parti, il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di osservazioni. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenziali. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 17 giug o 202 IL P SD [OSCURATO:PERSONA]. ssa Margherit
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