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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45129/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso itiebt-ittirensore, [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri con il ruolo rispettivamente di partecipe e promotore-capo, riqualificata la recidiva contestata a Rispoli da specifica e infraquinquennale a infraquinquennale e quella contestata a Lotito da specifica, infraquinquennale e reiterata a infraquinquennale e reiterata, tutte con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, ha confermato per Rispoli la pena inflitta di anni 1 e mesi 2 di reclusione e per Lorito la pena inflitta di anni 3 di reclusione, ovvero le pene già irrogate dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza annullata.

1.1. Dopo che con sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e Lorito erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 291 quater d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, in sede di appello gli imputati avevano rinunciato ai motivi inerenti l'affermazione della responsabilità, ma non anche a quelli inerenti al trattamento sanzionatorio.

La Corte di Appello con sentenza del 12 marzo 2019 aveva riconosciuto loro le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalent& alla recidiva contestata per Rispoli ed alla recidiva ed alla aggravante contestata per Lorito, ed aveva ridotto le pene inflitte in primo grado.

1.2. La Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello rilevando che vi era stata omessa pronuncia in ordine al motivo inerente la sussistenza delle circostanze aggravanti ed inerenti alla persona del colpevole.

2. Avverso la sentenza i suddetti imputati hanno proposto ricorso con atto unico a mezzo del proprio difensore. 2.1 Con il primo motivo Lorito ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del ruolo di promotore dell'associazione.

La Corte di Appello avrebbe motivato per relationenn rispetto alla motivazione della sentenza del Gup (nella quale peraltro erano state solo indicate le numerose conversazioni intercettate e sulla base delle stesse era stata affermata la responsabilità penale) e non avrebbe adeguatamente replicato ai motivi di appello, con cui si era evidenziata l'incongruenza della prospettazione per cui Lorito fosse il capo di [OSCURATO:PERSONA], suo semplice fornitore, e fosse il capo di una associazione di sole quattro persone, due delle quali capi (Lorito e [OSCURATO:PERSONA]) e due semplici partecipi ( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

2.2. Con il secondo motivo entrambi gli imputati hanno dedotto la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

La Corte di Appello nel giudizio di rinvio aveva riconosciuto che ad entrambi i ricorrenti era stata contestata una recidiva più grave rispetto a quella effettiva ed in particolare aveva escluso la sussistenza della recidiva specifica e ciò nonostante non aveva diminuito la pena rispetto a quella già irrogata.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

E' noto che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218).

Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584).

Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Ciò premesso, nel caso di specie in merito al ruolo di Lorito, quale promotore e capo dell'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi, operativa in provincia di Napoli dal 13 ottobre 2014 al 21 gennaio 2016, la Corte di Appello ha operato un rinvio per relationem alla parte della sentenza di primo grado in cui il tema era stato trattato, ribadendo che tale ruolo apicale)ennerso dalle plurime e convergenti risultanze istruttorie ivi elencate (le conversazioni intercettate, riportate analiticamente alle pagine da 47 a 56, le relazioni del servizio di osservazione svolto in data 8 settembre 2015 nei pressi dell'abitazione di Lorito, del servizio svolto in occasione dell'appuntamento presso il caseificio Conte e del servizio eseguito in piazza immacolata ad Afragola).

A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si è limitato a censurare l'utilizzo della tecnica della motivazione per relationern e, nell'indicare su quali aspetti dell'atto di appello la sentenza impugnata non aveva compiuto adeguata analisi, ha operato un generico riferimento alla asserita incongruenza della prospettazione per cui Lorito sarebbe stato in posizione sovraordinata rispetto ai partecipi dell'associazione.

Si osserva che, essendo legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 25992901), in sede di ricorso per cassazione il ricorrente non può limitarsi a rilevare il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha l'onere di indicare, pena l'inammissibilità per difetto di specificità, i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (in tal senso Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161).

La doglianza riferita alla asserita incongruenza della posizione sovraordinata di Lorito rispetto a coloro che sono stati individuati come partecipi dell'associazione difetta di specificità, non avendo il ricorrente spiegato le ragioni di tale valutazione, né indicato elementi concreti del compendio probatorio in contrasto con tale assunto.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).

Nel caso di specie la Corte di Appello, pur ritendendo di dovere escludere per entrambi gli imputati il carattere di specificità della recidiva, in assenza di condanne per reati analoghi o della stessa indole, ha, tuttavia, confermato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti, motivando tale giudizio in ragione della gravità dei fatto e della gravità dei precedenti a carico di entrambi gli imputati.

Il percorso argomentativo adottato, in quanto non illogico e coerente con i dati riportati, non si presta ad essere censurato in questa sede.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cias

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso itiebt-ittirensore, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri con il ruolo rispettivamente di partecipe e promotore-capo, riqualificata la recidiva contestata a Rispoli da specifica e infraquinquennale a infraquinquennale e quella contestata a Lotito da specifica, infraquinquennale e reiterata a infraquinquennale e reiterata, tutte con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, ha confermato per Rispoli la pena inflitta di anni 1 e mesi 2 di reclusione e per Lorito la pena inflitta di anni 3 di reclusione, ovvero le pene già irrogate dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza annullata. 1.1. Dopo che con sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e Lorito erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 291 quater d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, in sede di appello gli imputati avevano rinunciato ai motivi inerenti l'affermazione della responsabilità, ma non anche a quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. La Corte di Appello con sentenza del 12 marzo 2019 aveva riconosciuto loro le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalent& alla recidiva contestata per Rispoli ed alla recidiva ed alla aggravante contestata per Lorito, ed aveva ridotto le pene inflitte in primo grado. 1.2. La Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello rilevando che vi era stata omessa pronuncia in ordine al motivo inerente la sussistenza delle circostanze aggravanti ed inerenti alla persona del colpevole. 2. Avverso la sentenza i suddetti imputati hanno proposto ricorso con atto unico a mezzo del proprio difensore. 2.1 Con il primo motivo Lorito ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del ruolo di promotore dell'associazione. La Corte di Appello avrebbe motivato per relationenn rispetto alla motivazione della sentenza del Gup (nella quale peraltro erano state solo indicate le numerose conversazioni intercettate e sulla base delle stesse era stata affermata la responsabilità penale) e non avrebbe adeguatamente replicato ai motivi di appello, con cui si era evidenziata l'incongruenza della prospettazione per cui Lorito fosse il capo di [OSCURATO:PERSONA], suo semplice fornitore, e fosse il capo di una associazione di sole quattro persone, due delle quali capi (Lorito e [OSCURATO:PERSONA]) e due semplici partecipi ( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo motivo entrambi gli imputati hanno dedotto la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di Appello nel giudizio di rinvio aveva riconosciuto che ad entrambi i ricorrenti era stata contestata una recidiva più grave rispetto a quella effettiva ed in particolare aveva escluso la sussistenza della recidiva specifica e ciò nonostante non aveva diminuito la pena rispetto a quella già irrogata. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. E' noto che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ciò premesso, nel caso di specie in merito al ruolo di Lorito, quale promotore e capo dell'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi, operativa in provincia di Napoli dal 13 ottobre 2014 al 21 gennaio 2016, la Corte di Appello ha operato un rinvio per relationem alla parte della sentenza di primo grado in cui il tema era stato trattato, ribadendo che tale ruolo apicale)ennerso dalle plurime e convergenti risultanze istruttorie ivi elencate (le conversazioni intercettate, riportate analiticamente alle pagine da 47 a 56, le relazioni del servizio di osservazione svolto in data 8 settembre 2015 nei pressi dell'abitazione di Lorito, del servizio svolto in occasione dell'appuntamento presso il caseificio Conte e del servizio eseguito in piazza immacolata ad Afragola). A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si è limitato a censurare l'utilizzo della tecnica della motivazione per relationern e, nell'indicare su quali aspetti dell'atto di appello la sentenza impugnata non aveva compiuto adeguata analisi, ha operato un generico riferimento alla asserita incongruenza della prospettazione per cui Lorito sarebbe stato in posizione sovraordinata rispetto ai partecipi dell'associazione. Si osserva che, essendo legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 25992901), in sede di ricorso per cassazione il ricorrente non può limitarsi a rilevare il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha l'onere di indicare, pena l'inammissibilità per difetto di specificità, i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (in tal senso Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161). La doglianza riferita alla asserita incongruenza della posizione sovraordinata di Lorito rispetto a coloro che sono stati individuati come partecipi dell'associazione difetta di specificità, non avendo il ricorrente spiegato le ragioni di tale valutazione, né indicato elementi concreti del compendio probatorio in contrasto con tale assunto. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Nel caso di specie la Corte di Appello, pur ritendendo di dovere escludere per entrambi gli imputati il carattere di specificità della recidiva, in assenza di condanne per reati analoghi o della stessa indole, ha, tuttavia, confermato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti, motivando tale giudizio in ragione della gravità dei fatto e della gravità dei precedenti a carico di entrambi gli imputati. Il percorso argomentativo adottato, in quanto non illogico e coerente con i dati riportati, non si presta ad essere censurato in questa sede. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cias
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