CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 234/2021 pubblicata in data 9 febbraio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accettata dalle controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; 96/2022 RG 17125-2021 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022.