CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/4/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il primo marzo 2022, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.; ha ridotto la confisca dei beni in sequestro ,17 nonché dei beni di cui l'imputato aveva la disponibilità per l'importo di euro 154.981,80, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione sia all'affermazione della responsabilità per il reato contestato sia al trattamento sanzionatorio. 3. Il 25 settembre 2023 è pervenuto certificato di morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1. Considerato che è pervenuto il certificato di morte dell'imputato, avvenuta il 7 settembre 2023, deve rilevarsi che questa Corte ha già affermato (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206 - 01; Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384 - 01) che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. P.Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.