CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza in relazione alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile. Rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena sospesa di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso in Montopoli in Val d'Arno il 21 dicembre 2018. Con «ordinanza di integrazione dispositivo» del 14/03/2022, rilevato che nel dispositivo emesso in data 8/11/2021 era stata omessa la pronuncia di condanna dell'imputato alla refusione delle spese in favore della parte civile, il giudice ha aggiunto al predetto dispositivo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese processuali della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento e si duole del fatto che il tribunale abbia riconosciuto la liquidazione delle spese in favore della parte civile, peraltro in difformità dal dispositivo letto all'udienza del giorno 8 novembre 2021. 2.1. Nel corso dell'udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato aveva avanzato rituale e tempestiva richiesta volta a definire la propria posizione processuale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; nel corso della medesima udienza la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] si era costituita parte civile e aveva chiesto la liquidazione delle spese che, nel dispositivo letto in udienza, non erano state riconosciute. 2.2. Successivamente, con ordinanza del 14/03/2022, il Ifibunale aveva integrato il dispositivo aggiungendo la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. 2.3. Il ricorrente deduce che la sentenza è viziata sia per contrasto tra il dispositivo e la successiva motivazione, per cui in caso di contrasto deve darsi prevalenza al primo sulla seconda, sia perché è consolidato l'orientamento interpretativo secondo il quale, in caso di patteggiamento, sia preclusa alla parte civile la possibilità di ottenere il rimborso delle spese di costituzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza in relazione alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile. Rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, con le precisazioni che seguono. 2. Si osserva, con riguardo al primo profilo di censura, che la procedura di correzione di errore materiale è praticabile ove sussista la necessità di porre rimedio a una disarmonia fra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, ovvero nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria (Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270793 - 01); tale procedura è, invece, preclusa nel momento cui la prospettata correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 298543; Sez. 5, Ordinanza n. 11064 -del 07/11/2017, dep.2018, Puliga, Rv. 272658; Sez. 3, n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898). Nel caso in esame, il Collegio ritiene che aggiungere, nel dispositivo di una sentenza di patteggiamento, alla decisione di accoglimento dell'accordo raggiunto dall'imputato e dal pubblico ministero sulla pena, la condanna dell'imputato alla refusione delle spese in favore della parte civile, non costituisca una «modificazione essenziale» della sentenza, perché, alla statuizione che definisce il rapporto processuale penale, si aggiunge la statuizione accessoria che inerisce alle conseguenze della costituzione di parte civile nel processo penale. Il Tribunale ha, dunque, correttamente provveduto ad integrare il dispositivo letto in udienza mediante la procedura di correzione di errore materiale. 3. In relazione al secondo profilo di censura, occorre ricordare che, qualora la persona offesa non sia messa formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori, cosicchè deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta nel caso di udienza non «geneticamente» destinata al rito ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115; Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141). La decisione adottata non può, pertanto, essere in questa sede annullata in quanto, secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, nel caso concreto il procedimento seguiva il rito della citazione diretta e la richiesta di patteggiamento è stata formulata solo all'udienza. La statuizione è, quindi, rispettosa del principio secondo il quale, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979 - 01). 4. Tali sono i motivi per i quali il ricorso non può trovare accoglimento; segue, a norma dell'art.616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali