Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20434/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conctileuso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente quella emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, dichiarando assorbito il delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo in quello di porto illegale della medesima arma contestato a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminando, in anni due, mesi due di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, la pena per detto reato di porto illegale di arma comune da sparo e per quello, in continuazione, di minaccia, per cui era stata affermata la responsabile in primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, nonché dell'attenuante prevista dall'art. 416-bis.1., terzo comma, cod. pen. 2.

La pena di cui sopra veniva così calcolata: pena base, per il delitto di porto illegale di arma da sparo, fissata in anni tre di reclusione ed euro 6000 di multa; aumentata, per la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen., ad anni quattro ed euro 9000; ridotta per l'attenuante di cui al terzo comma dello stesso articolo, ad anni tre ed euro 6000,00; aumentata, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ad anni tre ed euro 6600,00; ridotta infine ad anni due, mesi due ed euro 4400 per la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. 3.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio: censura, in particolare, il giudizio di equivalenza e non già di prevalenza operato con riguardo alle concesse attenuanti generiche, nonché l'entità della riduzione per l'attenuante della collaborazione nella misura minima prevista pari ad un terzo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto con riferimento alla determinazione della pena base per il reato più grave per effetto dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1., terzo comma cod. pen., nei limiti e con gli effetti di seguito precisati, mentre nel resto il ricorso risulta infondato e va rigettato.

2. Il quarto comma dell'art. 416-bis.1. cod. pen., dispone che nel caso previsto dal terzo comma, ossia del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione ivi contemplata, non si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma, cioè quelle che prevedono l'aumento per la circostanza aggravante prevista dal primo di questi ultimi due commi.

Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di appello non ha osservato tale diposizioni in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, poiché con riguardo alle circostanze di cui sopra, ha prima applicato un aumento della pena base per l'aggravante e poi, sul risultato ottenuto, ha apportato la riduzione pari ad un terzo per l'attenuante.

Di contro, deve correttamente trovare applicazione solo tale ultima riduzione.La procedura di calcolo come sopra seguita in sentenza, in violazione della legge penale, ha avuto l'effetto di determinare una riduzione della pena base imposta dalla speciale attenuante - nella specie direttamente sulla pena base per il reato più grave stante il giudizio di equivalenza relativo alle altre circostanze - in misura inferiore al minimo stabilito di un terzo.

3. Tale misura della riduzione, pari a un terzo, deve essere mantenuta ferma e deve continuare a operare direttamente sulla pena base, risultando infondate le doglianze mosse dal ricorrente che contestano detta misura e il giudizio di equivalenza per le altre circostanze.

Ed infatti, al riguardo la decisione di secondo grado, sotto entrambi í profili, risulta adeguatamente giustificata, essendosi illustrati in motivazione (pag. 3 della sentenza) in modo puntuale e ragionevole gli aspetti del percorso dichiarativo dell'imputato che lo rendevano, quanto al fatto contestato e alla pregnanza e spontaneità, concretamente inidoneo a giustificare una riduzione maggiore di un terzo in ragione del contributo collaborativo, così come a consentire il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, in assenza di qualsiasi ulteriore elemento che potesse far ritenere recessive le valutazioni negative formulate sull'iter criminale che ha dato luogo, fra l'altro, alla contestazione della recidiva posta in comparazione.

Le doglianze mosse in proposito nel ricorso oppongono generici rilievi o apprezzamenti di altri profili relativi alla collaborazione, che, per il loro carattere meramente rivalutativo, non possono smentire la correttezza del motivato esercizio del potere discrezionale di merito.

4. Alla stregua di quanto sopra, la decisione impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio va emendata, con annullamento senza rinvio sul punto, limitatamente al calcolo dell'aumento della pena base fissato ai sensi dell'art. 416-bis.1., primo comma cod. pen, in anno uno, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa, che va escluso, mantenendo ferma invece la riduzione pari ad un terzo per l'attenuante prevista dal terzo comma stesso articolo direttamente sulla pena base e tutte le altre restanti determinazioni sull'entità della pena.

In ragione di ciò, la pena finale va rideterminata in anno uno, mesi sei di reclusione d euro 3067 di multa (pena base fissata in anni tre ed euro 6.000; ridotta ad anni due ed euro 4,000 per la speciale attenuante; aumentata ad anni due ed euro 4.600 per la continuazione; ridotta infine ad anni uno, mesi sei ed euro 3.067 per la diminuente relativa al rito abbreviato).

5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena irrogata al ricorrente in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3,067 di multa; mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzìonatorio, rideterminando la pena in anni uno e mese sei di reclusione e euro 3.067 di multa.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 21 aprile 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente 1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conctileuso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente quella emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, dichiarando assorbito il delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo in quello di porto illegale della medesima arma contestato a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminando, in anni due, mesi due di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, la pena per detto reato di porto illegale di arma comune da sparo e per quello, in continuazione, di minaccia, per cui era stata affermata la responsabile in primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, nonché dell'attenuante prevista dall'art. 416-bis.1., terzo comma, cod. pen. 2. La pena di cui sopra veniva così calcolata: pena base, per il delitto di porto illegale di arma da sparo, fissata in anni tre di reclusione ed euro 6000 di multa; aumentata, per la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen., ad anni quattro ed euro 9000; ridotta per l'attenuante di cui al terzo comma dello stesso articolo, ad anni tre ed euro 6000,00; aumentata, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ad anni tre ed euro 6600,00; ridotta infine ad anni due, mesi due ed euro 4400 per la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio: censura, in particolare, il giudizio di equivalenza e non già di prevalenza operato con riguardo alle concesse attenuanti generiche, nonché l'entità della riduzione per l'attenuante della collaborazione nella misura minima prevista pari ad un terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto con riferimento alla determinazione della pena base per il reato più grave per effetto dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1., terzo comma cod. pen., nei limiti e con gli effetti di seguito precisati, mentre nel resto il ricorso risulta infondato e va rigettato. 2. Il quarto comma dell'art. 416-bis.1. cod. pen., dispone che nel caso previsto dal terzo comma, ossia del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione ivi contemplata, non si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma, cioè quelle che prevedono l'aumento per la circostanza aggravante prevista dal primo di questi ultimi due commi. Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di appello non ha osservato tale diposizioni in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, poiché con riguardo alle circostanze di cui sopra, ha prima applicato un aumento della pena base per l'aggravante e poi, sul risultato ottenuto, ha apportato la riduzione pari ad un terzo per l'attenuante. Di contro, deve correttamente trovare applicazione solo tale ultima riduzione.La procedura di calcolo come sopra seguita in sentenza, in violazione della legge penale, ha avuto l'effetto di determinare una riduzione della pena base imposta dalla speciale attenuante - nella specie direttamente sulla pena base per il reato più grave stante il giudizio di equivalenza relativo alle altre circostanze - in misura inferiore al minimo stabilito di un terzo. 3. Tale misura della riduzione, pari a un terzo, deve essere mantenuta ferma e deve continuare a operare direttamente sulla pena base, risultando infondate le doglianze mosse dal ricorrente che contestano detta misura e il giudizio di equivalenza per le altre circostanze. Ed infatti, al riguardo la decisione di secondo grado, sotto entrambi í profili, risulta adeguatamente giustificata, essendosi illustrati in motivazione (pag. 3 della sentenza) in modo puntuale e ragionevole gli aspetti del percorso dichiarativo dell'imputato che lo rendevano, quanto al fatto contestato e alla pregnanza e spontaneità, concretamente inidoneo a giustificare una riduzione maggiore di un terzo in ragione del contributo collaborativo, così come a consentire il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, in assenza di qualsiasi ulteriore elemento che potesse far ritenere recessive le valutazioni negative formulate sull'iter criminale che ha dato luogo, fra l'altro, alla contestazione della recidiva posta in comparazione. Le doglianze mosse in proposito nel ricorso oppongono generici rilievi o apprezzamenti di altri profili relativi alla collaborazione, che, per il loro carattere meramente rivalutativo, non possono smentire la correttezza del motivato esercizio del potere discrezionale di merito. 4. Alla stregua di quanto sopra, la decisione impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio va emendata, con annullamento senza rinvio sul punto, limitatamente al calcolo dell'aumento della pena base fissato ai sensi dell'art. 416-bis.1., primo comma cod. pen, in anno uno, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa, che va escluso, mantenendo ferma invece la riduzione pari ad un terzo per l'attenuante prevista dal terzo comma stesso articolo direttamente sulla pena base e tutte le altre restanti determinazioni sull'entità della pena. In ragione di ciò, la pena finale va rideterminata in anno uno, mesi sei di reclusione d euro 3067 di multa (pena base fissata in anni tre ed euro 6.000; ridotta ad anni due ed euro 4,000 per la speciale attenuante; aumentata ad anni due ed euro 4.600 per la continuazione; ridotta infine ad anni uno, mesi sei ed euro 3.067 per la diminuente relativa al rito abbreviato). 5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena irrogata al ricorrente in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3,067 di multa; mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzìonatorio, rideterminando la pena in anni uno e mese sei di reclusione e euro 3.067 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 21 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente 1 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20434/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris