CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026PACILEO GIANCARLO, rappresentato e difeso dagli avvocati2118LUCA GARRAMONE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4055/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 2491/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2118/20261. La Corte di Appello di Roma, per quanto qui ancora inN ruimlieerov doi r,a ccolta generale 20977/2026confermando la sentenza di prime cure, dichiarava Dlaat a pubblicazione 20/06/2026prescrizione dei crediti Inps portati dall’avviso di addebito n.34720150022816411, notificati a [OSCURATO:PERSONA], il[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il complessivo importo di € 5.567,91 a titolo dicontributi previdenziali Inps per l’anno 2008 (causale Gestioneseparata “[OSCURATO:PERSONA]”).2. Propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivol’Inps.3. Resiste con controricorso, altresì assistito da memoria,[OSCURATO:PERSONA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Inps deduce, exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997,dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del d.P.C.M. del4.6.2009, pubblicato sulla G.U. del 16.6.2009 n. 137.L’Ente di previdenza lamenta che è stata dichiarata laprescrizione del suo diritto a ricevere il pagamento dei contributiper cui è causa, senza considerare lo slittamento delladecorrenza del termine di prescrizione disposta con il d.P.C.M.del 4.6.2009 che ha individuato, per l’anno qui in rilievo, ilnuovo termine per il versamento dei contributi alla data del6.7.2009.2. Preliminarmente va rilevato che – a differenza di quantodedotto in controricorso – il motivo supera il vaglio relativo allacd. autosufficienza, chiaramente e puntualmente illustrato ilpassaggio della motivazione in contestazione, le norme che siassumono violate e la questione di diritto posta all’attenNzumioenro ere gistro generale 12995/2022Numero sezionale 2118/2026della Corte. Numero di raccolta generale 20977/20262.1. Sul punto, osserva altresì il Collegio, che ove la questionDeat a pubblicazione 20/06/2026della prescrizione sia stata oggetto di valutazione da parte delgiudice di merito, è l’intera fattispecie prescrizionale che rimanesub iudice, con la conseguenza che anche la decorrenza deltermine iniziale può essere scrutinata, pure d’ufficio, dal giudicedi legittimità, anche se non specificamente censurata nei gradidi merito, senza che su tale profilo possa formarsi giudicatointerno (cfr. Cass. n. 28565/2022; Cass. n. 31685/2022).A tanto va altresì aggiunto che il d.P.C.M. qui in rilievo non è unmero atto amministrativo, ma piuttosto un atto a contenutonormativo, senz’altro sindacabile da parte del giudice dilegittimità e del quale senza dubbio non occorre la produzionedocumentale in giudizio come per i meri atti amministrativi,trovando per converso applicazione il principio iura novit curia.Basti, tra le tante, ricordare, in termini, Cass. n. 35563/2021che, con riguardo ai D.P.C.M., ha affermato che, secondol'orientamento consolidato di questa Corte, ad essi variconosciuta natura regolamentare e quindi di fonte normativatutte le volte che hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (cfr. Cass. n. 73/2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004;n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000).Ebbene, nell'ipotesi di causa i D.P.C.M. in esame sono statiemanati in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5,del d.lgs. n. 241 del 1997, sicché non ne può essere revocata indubbio la valenza normativa.2.2. Tanto premesso, questa Corte dà altresì atto di far proprioil consolidato orientamento in materia di termini di prescrizione,segnatamente in punto di rilievo che va necessariamenteNumero sezionale 2118/2026iniziale ad opera dei dd.PP.C.M. ratione temporis applicNaubmielrio, dii nra ccolta generale 20977/2026virtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Data pubblicazione 20/06/2026La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoconto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deiresponsabili d’imposta o delle esigenze organizzativedell’amministrazione, insomma attribuendo ai essi funzioneintegrativa ed attuativa del disposto normativo, nei termini dicui innanzi.2.3. Tanto premesso in ordine alle deduzioni svolte incontroricorso, procedendo all’esame del motivo di ricorsoproposto dall’INPS (che qui si esamina, per ragioni di comoditàespositiva unitamente all’ultimo profilo di contestazionerimarcato dal contribuente in memoria: la mancata deduzione eprova che il contribuente rientrasse tra i professionisti per iquali sono stati elaborati studi di settore con dichiarazione diricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilitodal decreto del Ministero delle Finanze), il Collegio riprende e faproprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonessendo emerse ragioni per una rimeditazione, leargomentazioni ed i principi già da tempo affermati da questaCorte (cfr. tra le tante, Cass. n. 24186 del 2024 e lagiurisprudenza ivi richiamata, da cui è tratto il passaggiomotivazionale di seguito riportato): In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, vaanzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questaCorte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per ilrelativo pagamento e non già dalla data di presentazioneN udmeerlola re gistro generale 12995/2022Numero sezionale 2118/2026dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della poNsuimzeiroo ndi era ccolta generale 20977/2026assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 1940D3at a pubblicazione 20/06/2026del 2019, 1557 del 2020 e numerose successive); l'obbligazionecontributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fattocostitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte delsoggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenutoa presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza,non è presupposto del credito contributivo, così come non lo èrispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pursorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di uncerto reddito, la decorrenza del termine di prescrizionedell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadonoi termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal r.d.l. n.1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatorisi prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati». Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 4, deld.gs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che «iversamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli entiprevidenziali da titolari di posizione assicurativa in una dellegestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entrogli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovutein base alla dichiarazione dei redditi»; a chiarimentodell'esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assumerilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questioneanche «il differimento» dei termini stessi, quale quello previstodai D.P.C.M. (v. Cass. n. 10273 del 2021, in relazione proprio alpagamento dei contributi 2009, nonché plurime successiveconformi) che nel tempo, hanno attuato, in concreto, dettoslittamento; (…) .2.4. Conclusivamente, al contrario di quanto dedottNou medroa rle gistro generale 12995/2022Numero sezionale 2118/2026professionista in controricorso, la prescrizione dei coNnutmreirbo udi trai ccolta generale 20977/2026previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre daDalt a pubblicazione 20/06/2026momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e siapplica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1,d.P.C.M. del 4.6.2009 in relazione ai contributi dovuti per l'anno2008, qui in rilievo, precisato altresì che ai fini di dettodifferimento rileva il fattore oggettivo dello svolgimento diun'attività economica riconducibile a quelle per le quali sonostati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettivadel singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativoregime fiscale, sicché sono infondate le deduzioni delcontroricorrente in ordine alla necessità della prova che ilcontribuente rientri – in concreto – nella platea dei beneficiari.Nella pronunzia innanzi citata (cfr. Cass. n. 24584 cit.) si èinfatti così argomentato con ampio richiamo ai precedenti dilegittimità del medesimo segno: quanto alle implicazionisoggettive del differimento, questa Corte ha chiarito che nebeneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati studi di settore; ildifferimento non si applica, quindi, soltanto a coloro i quali inconcreto alle risultanze di tali studi fossero fisicamenteassoggettati per non avere scelto un diverso regimed'imposizione (Cfr. Cass. n. 10273 del 2021); pertanto, ciò cherileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dellosvolgimento di un'attività economica riconducibile ad una diquelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non lacondizione soggettiva del singolo professionista di effettivasottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione allerisultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 2N4um6e6ro8 re gistro generale 12995/2022Numero sezionale 2118/2026del 2022) . Numero di raccolta generale 20977/20263. Conclusivamente la sentenza impugnata, che non si Dèat a pubblicazione 20/06/2026conformata ai principi fin qui esposti, va pertanto cassata, conrinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversacomposizione, che valuterà anche l’eventuale incidenza sulthema decidendum della pronunzia della Corte costituzionale n.55 del 2024, provvedendo altresì alla regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 12995/2022Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 20977/2026Data pubblicazione 20/06/2026