Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 20162/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, il giorno 6 novembre 2025 e quindi tardivamente perché oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla pronuncia in questione; Rilevato, infatti, che la sentenza in oggetto è stata pronunciata il giorno 22 gennaio 2025 e che la motivazione è stata depositata in data 27 gennaio 2025; [OSCURATO:PERSONA], poi, che l'eccezione circa la ritualità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è manifestamente infondata poiché - come risulta dalla decisione impugnata - il difensore di fiducia della imputata aveva presenziato alla udienza insistendo per l'accoglimento del gravame senza sollevare alcun rilievo circa la correttezza della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello a sé stesso e ad [OSCURATO:PERSONA] (elettivamente domiciliata presso il suo studio) sanando in tal modo eventuali vizi di notifica (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palunnbo, Rv. 229539 - 01); Rilevato poi che il ricorso in appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 914/2024 del Tribunale di Noia pronunciata il 30 aprile 2024 (depositata il 2 maggio 2024) deve essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto il primo giudice aveva inflitto alla imputata unicamente la pena pecuniaria di talché detta sentenza è inappellabile, ma solo ricorribile per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione in quanto tardivo deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, mentre nessuna somma deve essere da lei corrisposta in favore della Cassa delle ammende, non risultando profili di colpa a suo carico in considerazione della mancata riqualificazione dell'appello in ricorso per cassazione da parte della Corte territoriale; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, il giorno 6 novembre 2025 e quindi tardivamente perché oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla pronuncia in questione; Rilevato, infatti, che la sentenza in oggetto è stata pronunciata il giorno 22 gennaio 2025 e che la motivazione è stata depositata in data 27 gennaio 2025; [OSCURATO:PERSONA], poi, che l'eccezione circa la ritualità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è manifestamente infondata poiché - come risulta dalla decisione impugnata - il difensore di fiducia della imputata aveva presenziato alla udienza insistendo per l'accoglimento del gravame senza sollevare alcun rilievo circa la correttezza della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello a sé stesso e ad [OSCURATO:PERSONA] (elettivamente domiciliata presso il suo studio) sanando in tal modo eventuali vizi di notifica (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palunnbo, Rv. 229539 - 01); Rilevato poi che il ricorso in appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 914/2024 del Tribunale di Noia pronunciata il 30 aprile 2024 (depositata il 2 maggio 2024) deve essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto il primo giudice aveva inflitto alla imputata unicamente la pena pecuniaria di talché detta sentenza è inappellabile, ma solo ricorribile per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione in quanto tardivo deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, mentre nessuna somma deve essere da lei corrisposta in favore della Cassa delle ammende, non risultando profili di colpa a suo carico in considerazione della mancata riqualificazione dell'appello in ricorso per cassazione da parte della Corte territoriale; 2 P.Q.M
Decreto Cassazione n. 20162/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris