CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 07979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha applicato al predetto la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità sociale all'attualità) siano costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, riproduttive di censure vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza, nonché relative alla motivazione che, invece, la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 3. Reputato che questa Corte ha specificato (Sez. 1. n. 40801 del 19/05/2021, Aiello, Rv. 282149, ove è stato ritenuto non significativa l'assenza di rilievi durante l'esecuzione della pena e della misura e l'assenza di sintomi esteriori di un attuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata; n. 37843 del 2019, Rv. 276843; conf. Sez. 1, n. 295 del 1993, Rv. 195415) che Erl qualO il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato. 3.1.Evidenziato che la motivazione svolta nel provvedimento censurato (cfr. ultima pagina dell'ordinanza) rende conto con puntuale e completo ragionamento, non manifestamente illogico/ in linea con l'indicato indirizzo interpretativo, delle ragioni per le quali la pericolosità sociale, accertata in via definitiva, non possa reputarsi, all'attualità, neppure scemata (appartenenza a famiglia compromessa dal punto di vista delinquenziale, ancora attiva sul territorio, il controllo con persone pregiudicate in epoca immediatamente successiva alla scarcerazione, l'assenza di un reale percorso di inclusione sociale dimostrato dalla scarsa propensione al lavoro e dalla difficoltà di integrazione in contesto lavorativo, circostanze riportate nella relazione UEPE, oltre all'estrema gravità dei fatti commessi — tra i quali associazione per delinquere di stampo mafioso e estorsione aggravata, violazione legge armi — reputati espressione di condotte violente e prevaricatrici, la sottoposizione, nel dicembre 2017, a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre).3.3. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate, oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, coerente ed in linea con l'indicato indirizzo interpretativo, avendo reputato, il Tribunale di sorveglianza attuale la pericolosità del condannato, anche alla stregua del lungo periodo di carcerazione sofferto e dell'attività lavorativa prestata, reputando tali circostanze recessive con ragionamento lineare e immune da illogicità manifesta. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]