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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41869/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] Ezio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava in punto di responsabilità penale la sentenza con cui il Tribunale di Pavia lo aveva dichiarato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 lett.c), e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi due giorni venti di arresto ed euro 600 di ammenda.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in punto di mancata pronuncia di assoluzione per inutilizzabilità degli esiti dell'alcoltest in as- senza di avviso al conducente ai sensi dell'art.114 disp.att.cod.proc.pen. e per altre irregolarità concernenti l'esecuzione del test e la correttezza dei risultati.

3. Il motivo di ricorso in punto di responsabilità penale risulta inammissibile in quanto in palese contrasto con la giurisprudenza del giudice di legittimità secondo la quale in ipotesi di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accerta- mento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tem- pestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (sez.IV, 28.2.2019, Mas- sardi, Rv.272959). 3.1 II ricorso inoltre non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità anche in relazione all'altro profilo di infondatezza della eccezione sollevata dal ricorrente, laddove la Corte ha rap- presentato che il verbale redatto dagli operatori oltre a portare la sottoscrizione del ricorrente per il consenso al trattamento evidenziava gli orari in cui le opera- zioni erano state compiute, le ragioni per cui il conducente era stato sottoposto al controllo e l'indicazione del ricorso ad accertamenti ematochimici tramite struttura sanitaria o laboratorio di analisi.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Ezio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava in punto di responsabilità penale la sentenza con cui il Tribunale di Pavia lo aveva dichiarato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 lett.c), e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi due giorni venti di arresto ed euro 600 di ammenda. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in punto di mancata pronuncia di assoluzione per inutilizzabilità degli esiti dell'alcoltest in as- senza di avviso al conducente ai sensi dell'art.114 disp.att.cod.proc.pen. e per altre irregolarità concernenti l'esecuzione del test e la correttezza dei risultati. 3. Il motivo di ricorso in punto di responsabilità penale risulta inammissibile in quanto in palese contrasto con la giurisprudenza del giudice di legittimità secondo la quale in ipotesi di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accerta- mento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tem- pestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (sez.IV, 28.2.2019, Mas- sardi, Rv.272959). 3.1 II ricorso inoltre non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità anche in relazione all'altro profilo di infondatezza della eccezione sollevata dal ricorrente, laddove la Corte ha rap- presentato che il verbale redatto dagli operatori oltre a portare la sottoscrizione del ricorrente per il consenso al trattamento evidenziava gli orari in cui le opera- zioni erano state compiute, le ragioni per cui il conducente era stato sottoposto al controllo e l'indicazione del ricorso ad accertamenti ematochimici tramite struttura sanitaria o laboratorio di analisi. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]