CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 18270/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 25503/21proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall’[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 25 giugno 2021 n. 4684 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] intervenne, in un giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscrittaad una scuola di specializzazione; Oggetto: specializzandi in medicina - danno da tardiva attuazione direttive comunitarie -) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’amministrazioneconvenuta al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 29.3.2016 n. 6424 il Tribunale accolse la domanda. La sentenza fu appellata dalla Presidenza del Consiglio, la quale dedusse che [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto identica domanda, decisa sin dal 2006 con sentenza passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in appello eccependo - per quanto qui rileva - l’inammissibilità del gravame, per non avere la Presidenza del Consiglio in primo grado nulla osservato in merito all’esistenza d’un giudicato esterno. Contestò comunque che la decisione del Tribunale di Roma del 2006 e quella del 2016 avesseroil medesimo oggetto. 3. Con sentenza 25.6.2021 n. 4684 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame proposto dalla Presidenza del Consiglio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello fondò la sua decisione su una motivazione così riassumibile: -) in primo grado [OSCURATO:PERSONA] intervenne in giudizio dopo che la Presidenza del Consiglio si era già costituita; -) dopo l’intervento, la Presidenza del Consiglio“non si era costituita nei confronti” dell’interveniente, e nulla aveva dedotto su lle deduzioni di quest’ultima; -) con tale condotta, la Presidenza del Consiglio aveva “ rinunciato al giudizio” rispetto alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA];-) di conseguenza la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] direttamente alla Presidenza del Consiglio, invece che all’Avvocatura dello Stato, aveva fatto decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., termine non rispettato dall’appellante. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Presidenza del Consigliocon ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per incomprensibilità della motivazione. 1.1. Esso è infondato poiché la motivazione della sentenza impugnataè invero singolare, ma non incomprensibile. Secondo la Corte d’appello, infatti, il silenzio serbato dal convenuto rispetto alla domanda dell’interventore avrebbe l’effetto d’una “rinuncia preventiva” ad impugnare, rendendo per conseguenza legittimala notifica della sentenza nella sede della Presidenza del Consiglio, invece che presso l’Avvocatura. E’ una motivazione inusitata sub specie iuris , ma ben chiara quanto al contenuto. E va da sé che una sentenza può dirsi nulla quando la motivazione sia incomprensibile (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), ma non quando sostenga tesi giuridichepiù fantasiose che erronee. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 325, 329 c.p.c. e 2909 c.c.. Nella illustrazione del motivo l’Amministrazione ricorrente deduce che l’eccezione di giudicato esterno può legittimamente essere sollevata per la prima volta in appello, e che pertanto erroneamente la Corte capitolina avrebbe ritenuto sussistere una “acquiescenza” della Presidenza del Consiglio alla irrilevanza del giudicato esterno. 2.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.La Corte d’appello infatti ha ritenuto l’appello della Presidenza del Consiglio inammissibile per tardività, e non perchéprospettante una questione nuova, come tale inammissibile in sede di gravame. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 144, 325 c.p.c. e dell’art. 11 r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1611. Deduce che, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c. , la notificazione dei provvedimenti giurisdizionali deve avvenire presso la sede dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’ufficio giudiziario che ha provveduto . Erroneamente., perciò, la Corte d’appello ritenne che la notifica della sentenza di primo grado direttamente nella sede della Presidenza del Consiglio fu idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art.325 c.p.c.. 3.1. Il motivo è manifestamente fondato. Questa Corte,infatti, ha ripetutamente affermato che “ l a notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione”(Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13825 del 31/05/2017, Rv. 644586 - 01 ; nello stesso senso, ex multis, S ez. L - , Sent enza n. 27424 del 01/12/2020, Rv. 659793 -01; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 15415 del 21/06/2017, Rv. 645069 -02). 3.2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel valutare la tempestività del gravame proposto dalla Presidenza del Consiglio applicheràil principio di cui al § che precede. Al fine di prevenire ulteriore contenzioso, reputa opportuno questa Corte aggiungereche l’iter argomentativo in base al quale la sentenza impugnata è pervenuta a ritenere legittima la notifica della sentenza presso la sede della Presidenza del Consiglio, e di conseguenza tardivo l’appello proposto da quest’ultima, trascura alcune istituzionali regole del processo, ovvero:-) il convenuto contro il quale sia proposta una domanda da parte di un interventore autonomo non ha alcun onere di “costituirsi” ex novo; -) una rinuncia alla domanda od all’eccezione può essere anche tacita, ma deve comunque essere inequivoca, ed il mero silenzio in àmbito processuale non costituisce di per sé “rinuncia alla domanda”; -) per la stessa ragione deve escludersi che il mero silenzio non circostanziato d’una delle parti rispetto alla domanda contro di essa proposta possa valere come rinuncia preventiva ad impugnare; -) il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consig