CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 gennaio 2021
Cassazione n. 33846/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8101-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5244/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consiglio di Stato, pronunziando su riuniti giudizi, ha respinto i gravami interposti dal Comune di Carmignano nonché dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia [OSCURATO:PERSONA] n. 394 del 2013, di accoglimento del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della concessione edilizia in sanatoria d.d. 16/3/2007 rilasciata alla Rosati avente ad oggetto l'«ampliamento volumetrico in assenza di licenza edilizia, via delle Lame n. 19, Seano, Carmignano>>. Avverso la suindicata pronunzia il Comune di Carmignano propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorsi il Pollastrini. Ric. 2019 n. 08101 sez. SU - ud. 26-01-2021 -2- Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Con conclusioni scritte del /1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 362 c.p.c., 91, 110 d.lgs. n. 104 del 2010, in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 1, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 3143 ss. r.d. n. 1175 del 1933, 3, 24, 111 Cost., 362 c.p.c., 7, 8 91, 110 d.lgs. n. 104 del 2010, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 1, c.p.c. Si duole che il Consiglio di Stato abbia rigettato la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.A. in favore del TSAP, pur essendo nel caso «indiscutibile che l'asserita illegittimità della concessione in sanatoria rilasciata ... sia stata dedotta in relazione alla realizzazione dell'immobile in violazione della distanza di 10 metri dal [OSCURATO:PERSONA]». Lamenta che il Consiglio di Stato abbia erroneamente rigettato altresì l'eccezione, del pari sollevata «nella memoria di replica del 25 gennaio 2018», relativa all'<<inammissibilità del gravame proposto dal signor Pollastrini in quanto introdotto con ricorso straordinario al Capo dello Stato in materia devoluta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]», trattandosi di ipotesi di «difetto assoluto di giurisdizione», in quanto «il gravame era ab origine inammissibile, con la conseguente definitività ed inoppugnabilità della concessione in sanatoria rilasciata ... alla Rosati». Va pregiudizialmente osservato che, come fondatamente eccepito dall'odierno controricorrente e rilevato dal P.G. nelle proprie Ric. 2019 n. 08101 sez. SU - ud. 26-01-2021 -3- conclusioni scritte, sulla questione di giurisdizione si è formato il giudicato implicito per tardività della relativa eccezione. Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di porre in rilievo, l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c. ( secondo cui il difetto di giurisdizione <<è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo>> ) deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sicché il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti, nonché rilevato anche d'ufficio dal giudice, fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (v. Cass., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883). Con particolare riferimento al processo amministrativo si è ulteriormente sottolineato che ove come nella specie il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato sul punto il giudicato implicito, stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali che strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale ( v. Cass., Sez. Un., 20/11/2020, n. 26497 ). Si è al riguardo altresì precisato che il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria ( v. Cass., Sez. Un., 10/12/2020, n. 28179; Cass., Sez. Un., 13/10/2011, n. 21065 ). Orbene, nella specie il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] risulta eccepito per la prima volta nel giudizio di gravame solo con la <<memoria di replica del 25 gennaio 2018>>, e pertanto oltre il suindicato limite al riguardo da queste Sezioni Unite indicato. Ric. 2019 n. 08101 sez. SU - ud. 26-01-2021 -4- Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 26/1/2021 Il Consigliere estensore /