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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38998/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/1/2020 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente pronunzia, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203 del 1991, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies

I. n. 356 del 1992 contestato ai capi A) e C) dell'imputazione e la confisca dei beni immobili oggetto del reato, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha rideterminato la pena complessiva nei confronti dell'imputato in anni quattro e mesi dieci di reclusione.

La responsabilità del Palumbo per gli ulteriori fatti di intestazione fittizia originariamente contestatigli è invece divenuta definitiva già a seguito della sentenza di questa Corte del 18 febbraio 2011, che ha rigettato il ricorso dell'imputato con riguardo a tali reati.

Nell'occasione il giudice di legittimità ha invece annullato con rinvio la precedente pronunzia della Corte d'appello con riguardo agli episodi contestati nei menzionati capi A) e C), rilevando l'inutilizzabilità delle intercettazioni che avevano costituito il principale sostegno della decisione dei giudici del merito ed invitando il giudice del rinvio ad effettuare una ricognizione dell'eventuale idoneità del restante compendio probatorio a fondare la condanna dell'imputato, nonché in riferimento alla configurabilità dell'aggravante mafiosa contestata con riguardo a tutti i reati ascritti al Palunnbo e, come già ricordato, poi esclusa all'esito del nuovo giudizio d'appello.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge con riguardo alla disposta confisca dell'immobile di via Casalanno in Quarto oggetto del reato contestato al capo C) in quanto lo stesso già è stato acquisito medio tempore al patrimonio del menzionato comune in quanto costruito abusivamente, come peraltro già riconosciuto dalla sentenza di primo grado. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A) e C), contestando il calcolo del relativo termine effettuato dalla Corte territoriale.

In tal senso lamenta anzitutto l'insussistenza della ritenuta recidiva specifica, posto che le pregresse condanne del Palumbo hanno ad oggetto reati contro il patrimonio che non possono quindi ritenersi della stessa indole di quello in contestazione nel presente procedimento.

Non di meno, tenuto conto dei periodi di sospensione del suddetto termine, pari complessivamente ad anni 2, mesi 6 e giorni 15, e dell'aumento ex art. 161 comma 2 c.p. per la recidiva reiterata, il termine prescrizionale sarebbe quello di anni 12, mesi 6 e giorni 15 e non quello più lungo ingiustificatamente calcolato dalla Corte sulla base dell'ulteriore aumento di 2/3 di quello ordinario.

Infine i giudici del merito non avrebbero espressamente riconosciuto ed applicato la recidiva, limitandosi a tenere conto dei precedenti penali dell'imputato esclusivamente ai fini della negazione delle attenuanti generiche e, per l'appunto, del calcolo del termine di prescrizione. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla prova della natura fittizia dell'intestazione degli immobili oggetto dei reati di cui ai capi A) e C).

In proposito il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel tentativo di corrispondere all'invito rivolto in sede rescindente ad eseguire la prova di resistenza, ha ancorato la prova della riferibilità dei suddetti immobili all'imputato esclusivamente alle dichiarazioni dei testi Capuozzo e Manco, cui era stato affidato l'incarico della edificazione dei fabbricati confiscati, il cui contenuto sarebbe però stato apoditticamente e illogicamente valutato in chiave accusatoria dai giudici del merito, trattandosi invero di dichiarazioni idonee a giustificare un eventuale interessamento del Palumbo ai lavori commissionati per conto dei propri familiari intestatari dei due immobili del tutto coerente con la sua comprovata esperienza nel settore edile.

Nemmeno l'affermazione del Capuozzo di aver ricevuto dall'imputato parte del pagamento, pure enfatizzata dalla sentenza, avrebbe la consistenza probatoria attribuitagli, posto che la circostanza non rivela di per sé che il Palumbo abbia consegnato al teste danaro proprio piuttosto che dei familiari intestatari degli immobili ovvero che si sia limitato ad anticipare per conto di questi ultimi quanto dovuto.

In realtà dalle citate deposizioni si ricaverebbe soltanto che l'imputato, per l'appunto in ragione della sua esperienza nel settore, ha contattato il Manco ed il Capuozzo, mentre ogni altra considerazione svolta dalla Corte territoriale su un suo più incisivo coinvolgimento nell'edificazione del fabbricato di cui al capo A) sarebbe priva di fondamento e comunque frutto dell'erronea interpretazione del compendio intercettivo, peraltro già dichiarato inutilizzabile.

Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe affrontato la questione della prova della riconducibilità al Palunnbo partitamente per ogni singolo immobile, né avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive tese a dimostrare la capacità economica degli imputati in correlazione all'effettiva consistenza dei singoli investimenti immobiliari in contestazione.

Tema quest'ultimo ripreso ed approfondito con il quarto motivo, con il quale vengono dedotti analogamente erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

In particolare il ricorrente lamenta che la Corte non si sarebbe per l'appunto confrontata con la documentazione prodotta dalla difesa ed attestante i redditi leciti di cui sono titolari i familiari del Palunnbo, in grado di giustificare i costi di edificazione dei fabbricati confiscati.

I giudici del merito non avrebbero poi considerato come sia il [OSCURATO:PERSONA] che il cognato sono esperti muratori e che in tale veste hanno collaborato all'attività di edificazione consentendo di risparmiare sui relativi costi, nonché la fondamentale testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe confermato l'esecuzione dei lavori in economia grazie al coinvolgimento dei componenti della famiglia Palumbo e di aver ricevuto la provvista necessaria al pagamento degli operai "estranei" prevalentemente dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono dedotti con il quinto motivo (erroneamente rubricato come sesto) in merito alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies

I. n. 356 del 1992.

In tal senso il ricorrente osserva che requisito ineludibile della misura ablativa è la condanna dell'imputato per il reato di intestazione fittizia; requisito insussistente nel caso di specie in ragione dell'eccepita prescrizione di quelli contestati ai capi A) e C).

Né potrebbe giustificarsi l'intervento ablativo in accordo con l'orientamento giurisprudenziale che lo ritiene possibile anche in caso di estinzione del reato a patto che il giudice del merito abbia proceduto all'accertamento del fatto.

Infatti tale orientamento si fonda sulla qualificazione della confisca allargata come misura di sicurezza che invero è stata smentita dalle Sezioni Unite, che hanno esplicitamente attribuito a tale confisca natura sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto all'obiezione sollevata con il primo motivo, evidente è il difetto di legittimazione del ricorrente a dolersi della disposta confisca dell'immobile di via Casalanno in Quarto, posto che egli stesso eccepisce di non essere il titolare del bene in quanto transitato nel patrimonio dell'ente locale e dunque di non aver subito in alcun modo gli effetti della misura ablativa.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Anzitutto deve osservarsi come, con il gravame di merito o anche solo con la memoria depositata nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione, il ricorrente non ha censurato il punto della pronunzia di primo grado relativo al riconoscimento ed all'applicazione della recidiva, tema che dunque non è stato in alcun modo devoluto al giudice dell'appello ed in relazione al quale, dunque, sullo stesso non gravava alcun onere di motivazione, risultando dunque inconferente l'evocazione nel caso di specie dei principi affermati da Sez.

U, Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319.

Né per le ragioni illustrate sono deducibili in questa sede per la prima volta le doglianze relative alla configurabilità della contestata recidiva specifica, peraltro manifestamente infondate, atteso che sia i reati per cui il Palumbo ha riportato in condanna in precedenza, sia quelli in contestazione nel presente procedimento sono da considerarsi lucrogenetici e dunque della stessa indole ai sensi ed agli effetti dell'art. 99 comma 2 c. p.

Ciò premesso, la Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuto non ancora maturata la prescrizione al momento della pronunzia della sentenza impugnata.

Ed infatti, come ripetutamente precisato da questa Corte, la recidiva reiterata e specifica, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, c.p., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, c.p. (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).

Correttamente dunque i giudici del merito hanno computato il suddetto termine aumentando una prima volta di due terzi il limite edittale massimo della pena prevista per i reati in contestazione (sei anni) ai sensi della prima disposizione citata ed una seconda volta ai sensi del secondo comma dell'art. 161 c.p., aggiungendo infine il tempo corrispondente alla durata delle incontestate sospensioni che lo stesso termine ha subito nel corso dei diversi gradi del giudizio di merito, rimanendo irrilevante che la Corte, per un evidente lapsus calami, abbia imputato il primo aumento anziché il secondo alla disposizione da ultima menzionata.

Alla luce dei criteri ritualmente applicati e dell'effettiva entità delle sospensioni deve allora concludersi che in relazione al reato di cui al capo A) il termine di prescrizione si è compiuto, a tutto concedere, non prima del 19 settembre 2020 (e quindi dopo la pronunzia della sentenza impugnata), mentre quello relativo al reato di cui al capo C) non si è a tutt'oggi compiuto e maturerà non prima del 24 gennaio 2023.

Le doglianze del ricorrente sul punto sono dunque manifestamente infondate e, conseguentemente, anche quelle formulate con l'ultimo motivo, che presuppongono l'intervenuta prescrizione dei reati.

Dall'inammissibilità degli altri motivi di ricorso discende poi l'irrilevanza della maturazione del termine di prescrizione per il reato di cui al capo A) successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.

4. Inammissibili sono infine anche il terzo e quarto motivo.

Quanto alle critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata, va anzitutto ricordato che alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno.

Avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato — P salva l'ipotesi del travisamento di risultanze probatorie - che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri.

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono dunque risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (ex multis Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621).

Alla luce di tali consolidati principi deve allora constatarsi come le censure del ricorrente si riducano alla mera prospettazione di una lettura delle risultanze probatorie alternativa a quella motivatamente fatta propria dai giudici del merito, senza riuscire ad individuare manifeste illogicità nell'interpretazione fornita da questi ultimi del significato probatorio di tali risultanze.

Generiche e manifestamente infondate sono poi le critiche rivolte alla valutazione del compendio intercettivo, posto che il ricorso non si confronta effettivamente con il ragionamento probatorio sviluppato in proposito dalla sentenza e comunque non considera che quelle valorizzate dalla Corte sono intercettazioni diverse da quelle ritenute inutilizzabili dal giudice di legittimità.

Non corrisponde poi al vero che la Corte non si sia confrontata con la documentazione difensiva attestante i redditi dei familiari dell'imputato o con il fatto che parte dei lavori possano essere stati effettuati in economia.

In realtà i giudici del merito hanno esaustivamente affrontato il tema della capienza reddituale evidenziando le ragioni della ritenuta incompatibilità della ricchezza disponibile dalla famiglia Palumbo anche nella sua accezione più allargata potesse giustificare gli investimenti immobiliari accertati.

Men che meno è fondata l'obiezione per cui la sentenza non avrebbe dimostrato la riferibilità di ogni singolo immobile al Palumbo, atteso che la Corte ha invece valutato partitamente la responsabilità dell'imputato con riguardo ai fatti oggetto delle diverse imputazioni contestategli.

Generiche e meramente assertive sono infine le doglianze relative alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], posto che la sentenza non ha mai sostenuto che il pagamento degli operai sia avvenuto esclusivamente a mani dell'imputato.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/1/2020 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente pronunzia, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 contestato ai capi A) e C) dell'imputazione e la confisca dei beni immobili oggetto del reato, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha rideterminato la pena complessiva nei confronti dell'imputato in anni quattro e mesi dieci di reclusione. La responsabilità del Palumbo per gli ulteriori fatti di intestazione fittizia originariamente contestatigli è invece divenuta definitiva già a seguito della sentenza di questa Corte del 18 febbraio 2011, che ha rigettato il ricorso dell'imputato con riguardo a tali reati. Nell'occasione il giudice di legittimità ha invece annullato con rinvio la precedente pronunzia della Corte d'appello con riguardo agli episodi contestati nei menzionati capi A) e C), rilevando l'inutilizzabilità delle intercettazioni che avevano costituito il principale sostegno della decisione dei giudici del merito ed invitando il giudice del rinvio ad effettuare una ricognizione dell'eventuale idoneità del restante compendio probatorio a fondare la condanna dell'imputato, nonché in riferimento alla configurabilità dell'aggravante mafiosa contestata con riguardo a tutti i reati ascritti al Palunnbo e, come già ricordato, poi esclusa all'esito del nuovo giudizio d'appello. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge con riguardo alla disposta confisca dell'immobile di via Casalanno in Quarto oggetto del reato contestato al capo C) in quanto lo stesso già è stato acquisito medio tempore al patrimonio del menzionato comune in quanto costruito abusivamente, come peraltro già riconosciuto dalla sentenza di primo grado. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A) e C), contestando il calcolo del relativo termine effettuato dalla Corte territoriale. In tal senso lamenta anzitutto l'insussistenza della ritenuta recidiva specifica, posto che le pregresse condanne del Palumbo hanno ad oggetto reati contro il patrimonio che non possono quindi ritenersi della stessa indole di quello in contestazione nel presente procedimento. Non di meno, tenuto conto dei periodi di sospensione del suddetto termine, pari complessivamente ad anni 2, mesi 6 e giorni 15, e dell'aumento ex art. 161 comma 2 c.p. per la recidiva reiterata, il termine prescrizionale sarebbe quello di anni 12, mesi 6 e giorni 15 e non quello più lungo ingiustificatamente calcolato dalla Corte sulla base dell'ulteriore aumento di 2/3 di quello ordinario. Infine i giudici del merito non avrebbero espressamente riconosciuto ed applicato la recidiva, limitandosi a tenere conto dei precedenti penali dell'imputato esclusivamente ai fini della negazione delle attenuanti generiche e, per l'appunto, del calcolo del termine di prescrizione. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla prova della natura fittizia dell'intestazione degli immobili oggetto dei reati di cui ai capi A) e C). In proposito il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel tentativo di corrispondere all'invito rivolto in sede rescindente ad eseguire la prova di resistenza, ha ancorato la prova della riferibilità dei suddetti immobili all'imputato esclusivamente alle dichiarazioni dei testi Capuozzo e Manco, cui era stato affidato l'incarico della edificazione dei fabbricati confiscati, il cui contenuto sarebbe però stato apoditticamente e illogicamente valutato in chiave accusatoria dai giudici del merito, trattandosi invero di dichiarazioni idonee a giustificare un eventuale interessamento del Palumbo ai lavori commissionati per conto dei propri familiari intestatari dei due immobili del tutto coerente con la sua comprovata esperienza nel settore edile. Nemmeno l'affermazione del Capuozzo di aver ricevuto dall'imputato parte del pagamento, pure enfatizzata dalla sentenza, avrebbe la consistenza probatoria attribuitagli, posto che la circostanza non rivela di per sé che il Palumbo abbia consegnato al teste danaro proprio piuttosto che dei familiari intestatari degli immobili ovvero che si sia limitato ad anticipare per conto di questi ultimi quanto dovuto. In realtà dalle citate deposizioni si ricaverebbe soltanto che l'imputato, per l'appunto in ragione della sua esperienza nel settore, ha contattato il Manco ed il Capuozzo, mentre ogni altra considerazione svolta dalla Corte territoriale su un suo più incisivo coinvolgimento nell'edificazione del fabbricato di cui al capo A) sarebbe priva di fondamento e comunque frutto dell'erronea interpretazione del compendio intercettivo, peraltro già dichiarato inutilizzabile. Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe affrontato la questione della prova della riconducibilità al Palunnbo partitamente per ogni singolo immobile, né avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive tese a dimostrare la capacità economica degli imputati in correlazione all'effettiva consistenza dei singoli investimenti immobiliari in contestazione. Tema quest'ultimo ripreso ed approfondito con il quarto motivo, con il quale vengono dedotti analogamente erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte non si sarebbe per l'appunto confrontata con la documentazione prodotta dalla difesa ed attestante i redditi leciti di cui sono titolari i familiari del Palunnbo, in grado di giustificare i costi di edificazione dei fabbricati confiscati. I giudici del merito non avrebbero poi considerato come sia il [OSCURATO:PERSONA] che il cognato sono esperti muratori e che in tale veste hanno collaborato all'attività di edificazione consentendo di risparmiare sui relativi costi, nonché la fondamentale testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe confermato l'esecuzione dei lavori in economia grazie al coinvolgimento dei componenti della famiglia Palumbo e di aver ricevuto la provvista necessaria al pagamento degli operai "estranei" prevalentemente dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono dedotti con il quinto motivo (erroneamente rubricato come sesto) in merito alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992. In tal senso il ricorrente osserva che requisito ineludibile della misura ablativa è la condanna dell'imputato per il reato di intestazione fittizia; requisito insussistente nel caso di specie in ragione dell'eccepita prescrizione di quelli contestati ai capi A) e C). Né potrebbe giustificarsi l'intervento ablativo in accordo con l'orientamento giurisprudenziale che lo ritiene possibile anche in caso di estinzione del reato a patto che il giudice del merito abbia proceduto all'accertamento del fatto. Infatti tale orientamento si fonda sulla qualificazione della confisca allargata come misura di sicurezza che invero è stata smentita dalle Sezioni Unite, che hanno esplicitamente attribuito a tale confisca natura sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto all'obiezione sollevata con il primo motivo, evidente è il difetto di legittimazione del ricorrente a dolersi della disposta confisca dell'immobile di via Casalanno in Quarto, posto che egli stesso eccepisce di non essere il titolare del bene in quanto transitato nel patrimonio dell'ente locale e dunque di non aver subito in alcun modo gli effetti della misura ablativa. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Anzitutto deve osservarsi come, con il gravame di merito o anche solo con la memoria depositata nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione, il ricorrente non ha censurato il punto della pronunzia di primo grado relativo al riconoscimento ed all'applicazione della recidiva, tema che dunque non è stato in alcun modo devoluto al giudice dell'appello ed in relazione al quale, dunque, sullo stesso non gravava alcun onere di motivazione, risultando dunque inconferente l'evocazione nel caso di specie dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319. Né per le ragioni illustrate sono deducibili in questa sede per la prima volta le doglianze relative alla configurabilità della contestata recidiva specifica, peraltro manifestamente infondate, atteso che sia i reati per cui il Palumbo ha riportato in condanna in precedenza, sia quelli in contestazione nel presente procedimento sono da considerarsi lucrogenetici e dunque della stessa indole ai sensi ed agli effetti dell'art. 99 comma 2 c. p. Ciò premesso, la Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuto non ancora maturata la prescrizione al momento della pronunzia della sentenza impugnata. Ed infatti, come ripetutamente precisato da questa Corte, la recidiva reiterata e specifica, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, c.p., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, c.p. (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). Correttamente dunque i giudici del merito hanno computato il suddetto termine aumentando una prima volta di due terzi il limite edittale massimo della pena prevista per i reati in contestazione (sei anni) ai sensi della prima disposizione citata ed una seconda volta ai sensi del secondo comma dell'art. 161 c.p., aggiungendo infine il tempo corrispondente alla durata delle incontestate sospensioni che lo stesso termine ha subito nel corso dei diversi gradi del giudizio di merito, rimanendo irrilevante che la Corte, per un evidente lapsus calami, abbia imputato il primo aumento anziché il secondo alla disposizione da ultima menzionata. Alla luce dei criteri ritualmente applicati e dell'effettiva entità delle sospensioni deve allora concludersi che in relazione al reato di cui al capo A) il termine di prescrizione si è compiuto, a tutto concedere, non prima del 19 settembre 2020 (e quindi dopo la pronunzia della sentenza impugnata), mentre quello relativo al reato di cui al capo C) non si è a tutt'oggi compiuto e maturerà non prima del 24 gennaio 2023. Le doglianze del ricorrente sul punto sono dunque manifestamente infondate e, conseguentemente, anche quelle formulate con l'ultimo motivo, che presuppongono l'intervenuta prescrizione dei reati. Dall'inammissibilità degli altri motivi di ricorso discende poi l'irrilevanza della maturazione del termine di prescrizione per il reato di cui al capo A) successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. 4. Inammissibili sono infine anche il terzo e quarto motivo. Quanto alle critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata, va anzitutto ricordato che alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno. Avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato — P salva l'ipotesi del travisamento di risultanze probatorie - che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono dunque risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (ex multis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621). Alla luce di tali consolidati principi deve allora constatarsi come le censure del ricorrente si riducano alla mera prospettazione di una lettura delle risultanze probatorie alternativa a quella motivatamente fatta propria dai giudici del merito, senza riuscire ad individuare manifeste illogicità nell'interpretazione fornita da questi ultimi del significato probatorio di tali risultanze. Generiche e manifestamente infondate sono poi le critiche rivolte alla valutazione del compendio intercettivo, posto che il ricorso non si confronta effettivamente con il ragionamento probatorio sviluppato in proposito dalla sentenza e comunque non considera che quelle valorizzate dalla Corte sono intercettazioni diverse da quelle ritenute inutilizzabili dal giudice di legittimità. Non corrisponde poi al vero che la Corte non si sia confrontata con la documentazione difensiva attestante i redditi dei familiari dell'imputato o con il fatto che parte dei lavori possano essere stati effettuati in economia. In realtà i giudici del merito hanno esaustivamente affrontato il tema della capienza reddituale evidenziando le ragioni della ritenuta incompatibilità della ricchezza disponibile dalla famiglia Palumbo anche nella sua accezione più allargata potesse giustificare gli investimenti immobiliari accertati. Men che meno è fondata l'obiezione per cui la sentenza non avrebbe dimostrato la riferibilità di ogni singolo immobile al Palumbo, atteso che la Corte ha invece valutato partitamente la responsabilità dell'imputato con riguardo ai fatti oggetto delle diverse imputazioni contestategli. Generiche e meramente assertive sono infine le doglianze relative alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], posto che la sentenza non ha mai sostenuto che il pagamento degli operai sia avvenuto esclusivamente a mani dell'imputato.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 38998/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris