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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 22272/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza n. 35096/2016, depositata il 04/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 19, comma 6,

I. 241/1990 e art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000, per aver falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di n notorietà in sede di SCIA che all'interno dell'esercizio commerciale, di cui lo stesso era titolare, non erano installati e non venivano utilizzati impianti di diffusione acustica con potenza complessiva superiore a 50 watt.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte d'Appello considerato che l'art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, elenca in maniera tassativa gli stati, le qualità personali e i fatti che il privato può autocertificare, fra cui non rientrano le circostanze oggetto di contestazione, ossia l'esercizio di un impianto acustico avente determinate caratteristiche.

Con il secondo motivo analoghi vizi vengono dedotti in riferimento al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., che la Corte avrebbe giustificato in relazione all'asserita esistenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, peraltro non specificati dalla sentenza, ritenuti espressivi della non occasionalità della condotta oggi contestata.

Affermazione doppiamente erronea per il ricorrente, in quanto il Panareo sarebbe in realtà gravato da un unico precedente e comunque ai sensi della norma invocata ostative al riconoscimento dell'esimente sarebbero solo le dichiarazioni di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

Col terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta nuovamente erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.

In tal senso la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che l'imputato si era rivolto ad un tecnico il quale aveva ritenuto non fosse necessario inserire nell'autodichiarazione la valutazione di impatto acustico, posto che la stessa era funzionale all'esercizio temporaneo della sola attività di ristorazione.

Infatti quella di trattenimento danzante in precedenza esercitata nel sito era stata sospesa in attesa del ripristino dei locali annessi ad essa dedicati e danneggiati da un incendio.

L'aver confidato su quanto riferitogli dal tecnico incaricato di seguire le pratiche amministrative relative all'apertura del locale avrebbe dovuto portare i giudici di merito ad una diversa valutazione dell'elemento soggettivo, anche tenuto conto che, nella comunicazione rivolta alla pubblica amministrazione, il ricorrente aveva tenuto a precisare come l'attività di trattenimenti danzanti sarebbe stata sospesa solo "momentaneamente". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato negli esclusivi limiti di seguito esposti.

2. Il presente procedimento trae origine da un sopralluogo effettuato in data 17 giugno 2016 presso l'attività commerciale di ristorazione gestita dal Panareo, allo scopo di verificare quanto dichiarato nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cd.

SCIA, per l'avvio di pubblico esercizio.

Nel corso dell'atto ispettivo veniva invece accertata la presenza di un impianto stereo, composto da quattro diffusori, che superava il limite dei 50 watt dichiarato.

Ciò posto, infondate o manifestatamente infondate risultano le censure proposte dal ricorrente con il primo e con il terzo motivo di ricorso.

Erroneamente viene eccepito che oggetto di contestazione sia una falsa autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre pacificamente ciò che è stato rimproverato all'imputato è la presentazione di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al successivo art. 47 dello stesso decreto; dichiarazione attraverso cui il privato può attestare qualsiasi fatto a sua conoscenza e non solo quelli tassativamente elencati dall'altra disposizione citata.

Entrambi i giudici di merito hanno poi ritenuto la sussistenza del dolo del reato, desumendolo in maniera logica dal fatto che l'imputato era perfettamente consapevole dell'obbligo di denunciare la presenza dell'impianto di diffusione nei locali adibiti, seppure temporaneamente, a ristorante anziché a sala di ballo, atteso che, come ammesso nello stesso ricorso, questo era stato in definitiva l'oggetto del parere del tecnico a cui si era rivolto, ossia che l'attestazione dell'effettiva potenza dell'impianto avrebbe comportato la necessità di acquisire una valutazione di impatto acustico, ostacolando il tempestivo avvio dell'attività di ristorazione.

3. Coglie invece parzialmente nel segno il secondo motivo.

La Corte territoriale ha identificato come ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. i precedenti, entrambi risalenti al 2018, da cui l'imputato risulta gravato, ritenendoli "specifici".

La sentenza, nella sua stringata motivazione sul punto, non precisa quali sarebbero i precedenti in grado di rivelare la abitualità della condotta ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.

Il ricorrente ha eccepito come dal certificato penale dell'imputato risulterebbe un unico precedente specifico, ossia quello relativo alla sentenza di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 477 e 482 emessa 1'8 maggio 2018.

In realtà la nozione evocata dall'art. 131-bis c.p. è quella di "reati della stessa indole", la cui definizione è fornita dall'art. 101 dello stesso codice, la quale trascende dalla mera identità della norma incriminatrice violata e richiede l'accertamento in concreto dell'esistenza di caratteri fondamentali comuni tra i diversi illeciti in comparazione da svolgere in riferimento alla natura dei fatti che li costituiscono ovvero dei motivi che ne hanno determinato la realizzazione (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 5, Sentenza n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186).

Ne consegue che, ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107).

Dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato desumere se tale valutazione sia stata effettuata dalla Corte territoriale o quantomeno sulla base di quali criteri sia stata svolta.

Se infatti l'identità di indole può ritenersi implicita in quella della lesione del medesimo bene giuridico con riguardo al falso oggetto dell'odierna contestazione e a quello per cui all'imputato è stata applicata una pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non altrettanto intuitiva è la ragione per cui i giudici del merito abbiano ritenuto riconducibili alla stessa indole anche le due contravvenzioni previste, rispettivamente, dall'art. 659 c.p. e dall'art. 4 comma 7

I. n. 628/1961 oggetto dei due decreti penali di condanna emessi nei confronti del Panareo nel 2018 e nel 2019.

In realtà la Corte sembra aver considerato solo la prima, avendo fatto riferimento esclusivamente ai precedenti del "2018", escludendo dunque la comunanza tra il reato in contestazione e la violazione delle norme sull'ispettorato del lavoro.

Ma anche così rimane il difetto di motivazione sulla relazione tra l'altra contravvenzione ed il delitto per cui si procede, a maggior ragione attesa l'eterogeneità formale tra Ricordato che ai fini dell'affermazione dell'abitualità del comportamento ostativa è sufficiente che l'imputato, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) - e non è invece necessario, come dimostra di credere il ricorrente, unicamente che l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza - la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.

Il giudice del rinvio potrà ribadire l'identità di indole tra il reato in esame e quelli oggetto delle condanne subite in precedenza dall'imputato, purchè esplicitando le ragioni di tale convincimento e degli elementi di fatto in grado di giustificarlo.

Nel caso invece intenda escludere l'abitualità del comportamento dell'imputato, dovrà procedere al giudizio di merito sulla eventuale particolare tenuità del fatto, prendendo in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 19/4/2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza n. 35096/2016, depositata il 04/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 19, comma 6, I. 241/1990 e art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000, per aver falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di n notorietà in sede di SCIA che all'interno dell'esercizio commerciale, di cui lo stesso era titolare, non erano installati e non venivano utilizzati impianti di diffusione acustica con potenza complessiva superiore a 50 watt. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte d'Appello considerato che l'art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, elenca in maniera tassativa gli stati, le qualità personali e i fatti che il privato può autocertificare, fra cui non rientrano le circostanze oggetto di contestazione, ossia l'esercizio di un impianto acustico avente determinate caratteristiche. Con il secondo motivo analoghi vizi vengono dedotti in riferimento al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., che la Corte avrebbe giustificato in relazione all'asserita esistenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, peraltro non specificati dalla sentenza, ritenuti espressivi della non occasionalità della condotta oggi contestata. Affermazione doppiamente erronea per il ricorrente, in quanto il Panareo sarebbe in realtà gravato da un unico precedente e comunque ai sensi della norma invocata ostative al riconoscimento dell'esimente sarebbero solo le dichiarazioni di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Col terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta nuovamente erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. In tal senso la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che l'imputato si era rivolto ad un tecnico il quale aveva ritenuto non fosse necessario inserire nell'autodichiarazione la valutazione di impatto acustico, posto che la stessa era funzionale all'esercizio temporaneo della sola attività di ristorazione. Infatti quella di trattenimento danzante in precedenza esercitata nel sito era stata sospesa in attesa del ripristino dei locali annessi ad essa dedicati e danneggiati da un incendio. L'aver confidato su quanto riferitogli dal tecnico incaricato di seguire le pratiche amministrative relative all'apertura del locale avrebbe dovuto portare i giudici di merito ad una diversa valutazione dell'elemento soggettivo, anche tenuto conto che, nella comunicazione rivolta alla pubblica amministrazione, il ricorrente aveva tenuto a precisare come l'attività di trattenimenti danzanti sarebbe stata sospesa solo "momentaneamente". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato negli esclusivi limiti di seguito esposti. 2. Il presente procedimento trae origine da un sopralluogo effettuato in data 17 giugno 2016 presso l'attività commerciale di ristorazione gestita dal Panareo, allo scopo di verificare quanto dichiarato nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cd. SCIA, per l'avvio di pubblico esercizio. Nel corso dell'atto ispettivo veniva invece accertata la presenza di un impianto stereo, composto da quattro diffusori, che superava il limite dei 50 watt dichiarato. Ciò posto, infondate o manifestatamente infondate risultano le censure proposte dal ricorrente con il primo e con il terzo motivo di ricorso. Erroneamente viene eccepito che oggetto di contestazione sia una falsa autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre pacificamente ciò che è stato rimproverato all'imputato è la presentazione di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al successivo art. 47 dello stesso decreto; dichiarazione attraverso cui il privato può attestare qualsiasi fatto a sua conoscenza e non solo quelli tassativamente elencati dall'altra disposizione citata. Entrambi i giudici di merito hanno poi ritenuto la sussistenza del dolo del reato, desumendolo in maniera logica dal fatto che l'imputato era perfettamente consapevole dell'obbligo di denunciare la presenza dell'impianto di diffusione nei locali adibiti, seppure temporaneamente, a ristorante anziché a sala di ballo, atteso che, come ammesso nello stesso ricorso, questo era stato in definitiva l'oggetto del parere del tecnico a cui si era rivolto, ossia che l'attestazione dell'effettiva potenza dell'impianto avrebbe comportato la necessità di acquisire una valutazione di impatto acustico, ostacolando il tempestivo avvio dell'attività di ristorazione. 3. Coglie invece parzialmente nel segno il secondo motivo. La Corte territoriale ha identificato come ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. i precedenti, entrambi risalenti al 2018, da cui l'imputato risulta gravato, ritenendoli "specifici". La sentenza, nella sua stringata motivazione sul punto, non precisa quali sarebbero i precedenti in grado di rivelare la abitualità della condotta ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità. Il ricorrente ha eccepito come dal certificato penale dell'imputato risulterebbe un unico precedente specifico, ossia quello relativo alla sentenza di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 477 e 482 emessa 1'8 maggio 2018. In realtà la nozione evocata dall'art. 131-bis c.p. è quella di "reati della stessa indole", la cui definizione è fornita dall'art. 101 dello stesso codice, la quale trascende dalla mera identità della norma incriminatrice violata e richiede l'accertamento in concreto dell'esistenza di caratteri fondamentali comuni tra i diversi illeciti in comparazione da svolgere in riferimento alla natura dei fatti che li costituiscono ovvero dei motivi che ne hanno determinato la realizzazione (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 5, Sentenza n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186). Ne consegue che, ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107). Dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato desumere se tale valutazione sia stata effettuata dalla Corte territoriale o quantomeno sulla base di quali criteri sia stata svolta. Se infatti l'identità di indole può ritenersi implicita in quella della lesione del medesimo bene giuridico con riguardo al falso oggetto dell'odierna contestazione e a quello per cui all'imputato è stata applicata una pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non altrettanto intuitiva è la ragione per cui i giudici del merito abbiano ritenuto riconducibili alla stessa indole anche le due contravvenzioni previste, rispettivamente, dall'art. 659 c.p. e dall'art. 4 comma 7 I. n. 628/1961 oggetto dei due decreti penali di condanna emessi nei confronti del Panareo nel 2018 e nel 2019. In realtà la Corte sembra aver considerato solo la prima, avendo fatto riferimento esclusivamente ai precedenti del "2018", escludendo dunque la comunanza tra il reato in contestazione e la violazione delle norme sull'ispettorato del lavoro. Ma anche così rimane il difetto di motivazione sulla relazione tra l'altra contravvenzione ed il delitto per cui si procede, a maggior ragione attesa l'eterogeneità formale tra Ricordato che ai fini dell'affermazione dell'abitualità del comportamento ostativa è sufficiente che l'imputato, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) - e non è invece necessario, come dimostra di credere il ricorrente, unicamente che l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza - la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. Il giudice del rinvio potrà ribadire l'identità di indole tra il reato in esame e quelli oggetto delle condanne subite in precedenza dall'imputato, purchè esplicitando le ragioni di tale convincimento e degli elementi di fatto in grado di giustificarlo. Nel caso invece intenda escludere l'abitualità del comportamento dell'imputato, dovrà procedere al giudizio di merito sulla eventuale particolare tenuità del fatto, prendendo in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 19/4/2022 Il Consigliere e
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