CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34534/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 8 marzo 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 10 ottobre 2020 del Tribunale di Pisa che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato eccepisce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata e specifica. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha motivatamente confermato l'applicazione della recidiva per la negativa personalità dell'imputato desunta, oltre che dai reati commessi, dai numerosi reati per cui era stato denunciato, e dalle condizioni sociali e di vita, siccome soggetto non compiutamente identificato, privo di lecita attività lavorativa e di stabile dimora. I precedenti per violazioni della legge sugli stupefacenti e per reati contro il patrimonio sono stati correttamente ritenuti espressivi di una maggiore pericolosità dell'autore. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore /-P I residente l_113a da,