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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41361/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LIVORNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetscretite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale avverso il provvedimento, emesso dallo stesso Giudice il 29 ottobre 2019, col quale era rigettata la richiesta di dichiarare estinta per prescrizione la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 172 cod. pen. e 676 cod. proc. pen.

Lamenta che il Giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere che la notifica della cartella esattoriale costituisca un atto di inizio dell'esecùzione capace di determinare la mancata estinzione della pena pecuniaria.

Rileva che la disciplina contenuta nell'art. 172 cod. pen. prevede la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza e un diverso dies a quo di detto termine solo qualora l'esecuzione della pena sia sottoposta a condizione o termine oppure il condannato si sia volontariamente sottratto alla sua esecuzione.

Aggiunge, inoltre, che le norme del testo unico in materia di spese di giustizia non contemplano alcuna efficacia impeditiva degli atti compiuti per il recupero delle somme dovute.

Si duole che l'esegesi prescelta dal provvedimento impugnato faccia venire meno la certezza della pena facendola dipendere dall'attività in concreto svolta dagli organi amministrativi dello Stato. .

Il ricorrente insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453: fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge; in senso conforme Sez. 3, n. 17228 del 3/11/2016 - dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981, e Sez. 1, n. 53156 del 19/09/2017 - dep. 2018, Cardone, non massimata).

Osserva correttamente il provvedimento impugnato, aderendo a tale orientamento, come nel caso in esame, del tutto diverso da quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen. (recidiva qualificata e quant'altro), lungi dal ricorrere una causa di interruzione del termine di estinzione della pena (come, invece, ritenuto da una giurisprudenza di legittimità minoritaria, ormai superata, secondo cui la notifica della cartella esattoriale o addirittura la sola iscrizione interromperebbero detto termine), la pena pecuniaria sia prescrittibile, ma non possa più prescriversi essendone in corso l'esecuzione (pignoramento in data 23.09.2016 presso terzi).

Il ricorso, di contro, insistendo nelle censure all'orientamento giurisprudenziale seguito dall'ordinanza, ritenuto assolutamente condivisibile dal Collegio, manifesta la sua infondatezza.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LIVORNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetscretite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale avverso il provvedimento, emesso dallo stesso Giudice il 29 ottobre 2019, col quale era rigettata la richiesta di dichiarare estinta per prescrizione la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 172 cod. pen. e 676 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere che la notifica della cartella esattoriale costituisca un atto di inizio dell'esecùzione capace di determinare la mancata estinzione della pena pecuniaria. Rileva che la disciplina contenuta nell'art. 172 cod. pen. prevede la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza e un diverso dies a quo di detto termine solo qualora l'esecuzione della pena sia sottoposta a condizione o termine oppure il condannato si sia volontariamente sottratto alla sua esecuzione. Aggiunge, inoltre, che le norme del testo unico in materia di spese di giustizia non contemplano alcuna efficacia impeditiva degli atti compiuti per il recupero delle somme dovute. Si duole che l'esegesi prescelta dal provvedimento impugnato faccia venire meno la certezza della pena facendola dipendere dall'attività in concreto svolta dagli organi amministrativi dello Stato. . Il ricorrente insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453: fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge; in senso conforme Sez. 3, n. 17228 del 3/11/2016 - dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981, e Sez. 1, n. 53156 del 19/09/2017 - dep. 2018, Cardone, non massimata). Osserva correttamente il provvedimento impugnato, aderendo a tale orientamento, come nel caso in esame, del tutto diverso da quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen. (recidiva qualificata e quant'altro), lungi dal ricorrere una causa di interruzione del termine di estinzione della pena (come, invece, ritenuto da una giurisprudenza di legittimità minoritaria, ormai superata, secondo cui la notifica della cartella esattoriale o addirittura la sola iscrizione interromperebbero detto termine), la pena pecuniaria sia prescrittibile, ma non possa più prescriversi essendone in corso l'esecuzione (pignoramento in data 23.09.2016 presso terzi). Il ricorso, di contro, insistendo nelle censure all'orientamento giurisprudenziale seguito dall'ordinanza, ritenuto assolutamente condivisibile dal Collegio, manifesta la sua infondatezza. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Così
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