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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31117/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati al confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla continuazione esterna, non essendo ravvisabile la medesimezza del disegno criminoso rispetto alle stesse ragioni allegate a giustificazione dell'allontanamento dal domicilio in relazione al fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere/reltqre [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati al confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla continuazione esterna, non essendo ravvisabile la medesimezza del disegno criminoso rispetto alle stesse ragioni allegate a giustificazione dell'allontanamento dal domicilio in relazione al fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere/reltqre [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 31117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris