CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22847/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24718/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] n. 15presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -resistente- avverso la SENTENZAdella [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA4997/21/2019, depositata il 12/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4997/21/2019, depositata il 12/12/ 2019, respingeva gli appelli riuniti propost i dagli attuali ricorrenti nei confronti della sentenza n. 314/02/2018 (emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] ) e della sentenza n. 204/01/2018 (emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) della Commissione tributaria provinciale di Como,ambedue di reiezione de i ricors i propost i da i contribuent i avverso , rispettivamente, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con sanzioni recante n. 2014/001/EM/000007640/0/003 (per la compagine sociale) e n. 2014/001/EM/000007640/0/002 (per il procuratore), con il qualil’Ufficio aveva applicato solidalmente l’imposta ex art. 37 d . P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ai sensi della Tariffa,Parte 1, art. 6, avente base imponibile le somme assegnate, pari ad euro 411,11 e 2.803,09, a fronte di provvedimento di assegnazione delle somme disposto nel corso di procedura di esecuzionemobiliare. 2. Avverso la suddetta sentenza ambedue i ricorrenti indicati in intestazionehanno proposto ricorso per cassazione affidato a d unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato solo nota formale di tardiva costituzione, all’esclusivo fine dell’eventuale ammissione alla discussione. 3. Partiricorrenti ha nno depositat o memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrentilamentano la violazione de gli artt. 21 e 57 d.P.R. 131/1986 in ragione della erronea applicazione del principio di solidarietà passiva, in luogo della parziarietà dell’obbligazione tributaria di ciascun contribuente, a fronte di ordinanza di assegnazione, che costituirebbe ad avviso dei ricorrent i un unico atto contenente disposizioni plurime. 1.1. La senten za gravata afferma, sul punto, che “ da disattendere, infine, è la doglianza inerente all'asserita parziarietà dell'obbligazione tributaria in presenza di atti plurimi (il contribuente sarebbe a stretto all'imposta di registro limitatamente alla statuizione che lo riguarda) dato che l'art. 57 d.p.r. n. 131/1986 sancisce testualmente la solidarietà passiva di tutte le parti in causa”. 1.2. Si deve quindi verificare se, come dedotto, vi sia stata violazione degli artt. 21 e 57 d.P.R. 131/1986 in ragione della erronea applicazione del principio di solidarietà passiva in luogo della parziarietà dell’obbligazione tributaria di ciascun contribuente. 1.3. I ricorrentideducono la violazione dell’art. 21 c. 1 del d.P.R. 131/1986 nella parte in cui dispone che “1.Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.” 1.4. Tale norma trova certamente applicazione nel caso di specie, atteso che il provvedimento di assegnazione del giudice della esecuzione del Tribunale di Como (il cui provvedimento è integralmente riportato in atti) fa espresso riferimento a due distinti crediti azionati in base a precetto non opposto rispettivamente da SAFIN spae [OSCURATO:PERSONA]. 1.4.1. Va ricordato che l'imposta di registro non colpisce il provvedimento giudiziario in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, così che il presupposto della solidarietà previstadal d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza. 1.4.2. Ne consegue che la nozione di parti in causa, posta dalla citata disposizione, non può che essere riferita a coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento. 1.4.3. Nelle ipotesi di giudizio con pluralità di parti, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, l’obbligazione solidale di imposta non grava, pertanto, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio (v. Cass., 19 giugno 2020, n. 12009; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1710; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., 17 luglio 2010, n. 16745; Cass., 21 luglio 2009, n. 16891; Cass., 19 giugno 2009, n. 14305; Cass., 31 luglio 2007, n. 16917; Cass., 15 maggio 2006, n. 11149). 1.4.4. Sul punto, lo stesso Giudice delle Leggi ha rimarcato che: In materia di imposte indirette, in particolare, il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltre che del debitore principale, anche di altri soggetti, non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva. In tali casi, peraltro, occorre che una siffatta imposizione risulti legittimata da rapporti giuridico-economici, intercorrenti fra i soggetti predetti, rapporti idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa. Alla stregua di tali criteri non può ravvisarsi il presupposto dell'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro sul titolo, preventivamente non registrato, nella mera situazione processuale in cui versi il soggetto rimasto estraneo alla convenzione considerata in sentenza e che abbia formulato domande non aventi immediato fondamento sulla convenzione stessa. Situazione che l'ordinanza del giudice a quo delinea nelle due fattispecie in esame, con riferimento all'imposizione del tributo solidalmente a carico di parti convenute e relativa alla registrazione di un contratto di mutuo dedotto in causa quale titolo legittimante, in via surrogatoria, l'esercizio di diritti di credito contro le medesime parti, ancorché rimaste estranee al contratto, nonché in riferimento ad analoghe imposizioni relative a contratti intercorsi fra altre parti, con vincolo di solidarietà basato, in questo secondo caso, sulla semplice circostanza formale della unicità del processo, a seguito della riunione discrezionalmente disposta dal giudice, di procedimenti distintamente promossi dagli interessati (Corte Cost., 6 luglio 1972, n. 120). 1.4.5. Se dunque si possono trarre indicazioni operative dall’art. 21, deve concludersi che i principi affermati dalla Corte risiedono soprattutto nell’invocato art. 57, in quanto il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza, e considerato che l'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva. 1.4.6. Deve poi ribadirsi che q uesta Corte si è già espressa su analoga fattispecie, affermando che: “In tema diimposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale, atteso che una differente soluzione avrebbe l'irragionevole effetto di far corrispondere l'impostadi registro in misura diversa a due soggetti, responsabili di una stessa condotta e condannati al pagamento di una medesima somma di denaro, per il solo fatto di essere condannati, il primo, mediante una sentenza contenente anche un altro capo avente natura condannatoria a carico di un altro soggetto, ed il secondo no (Cass.24/01/2018, n. 1710 (Rv. 648742 - 01). 2. Questo è dunque il principio applicabile anche al caso di specie. 2.1. Il principio invocato trova applicazione, ovviamente, nei limiti della questione in oggetto, inerente alla esistenza o meno del vincolo di solidarietà, non essendo nemmeno oggetto di ricorso la diversa questione del calcolo in misura fissa o proporzionale della imposta, oggetto del contenzioso di merito, ma non riproposta con il presente gravame. 2.2. Il mo t ivo risulta perciò fondato nei limiti sopra detti , e pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, limitatamente al vincolo di solidarietà, non necessitando di ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito exart. 384 cod. proc. civ. con l’accoglimento, sul punto, degli originari ricorsi della società contribuente e del procuratore Stanga. 3. Le spese del giudizio di merito vanno compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti per quanto di ragione. Compensa le spese delmerito. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dei ricorrenti in solido in euro 800