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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44387/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 marzo 2021 dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale (per sottrazione) e bancarotta fraudolenta distrattiva quale legale rappresentante della Agimer s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno il 25 gennaio 2013.

La riforma in appello è consistita nella concessione all'imputata della sospensione condizionale della pena e nella riduzione a due anni delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, ancorché l'imputata fosse stata ritenuta una mera testa di legno, era stata condannata in quanto considerata consapevole delle scelte gestorie del marito, amministratore di fatto, in virtù del rapporto di coniugio.

Sostiene, dunque, la ricorrente che la sua responsabilità non poteva essere desunta dalla mera qualifica formale, evocando giurisprudenza di questa Corte a proposito dei limiti di responsabilità degli amministratori di diritto.

Nella specie, il mero rapporto coniugale non rappresenterebbe una prova della sua consapevolezza, dovendo distinguersi tra una mera testa di legno e chi possa essere stato spinto ad accettare la carica da ragioni familiari.

Sarebbe stato necessario rinvenire altri indicatori della consapevolezza della prevenuta circa lo stato delle scritture e la situazione della società, a fortiori laddove ella aveva affermato di non averne mai avuto conoscenza fino alla dichiarazione di fallimento ed al successivo colloquio con il curatore, non essendo mai stata informata dal Braggio, di cui si fidava.

Venendo all'altro argomento adoperato dalla Corte di merito — l'impossibilità di ignorare il concreto sviluppo delle attività aziendali, per la rilevanza del dissesto economico e dei relativi effetti —, si tratterebbe di osservazione assertiva e presuntiva, nonché sorda agli esiti dell'istruttoria dibattimentale, che aveva restituito l'immagine di un soggetto che non aveva mai frequentato la sede della società né aveva intrattenuto rapporti con dipendenti e fornitori.

A ciò la ricorrente aggiunge l'assenza di competenze specifiche, essendo un'estetista.

Alcun rilievo può avere -- assume ancora la parte — la circostanza del ridimensionamento della procura generale in precedenza rilasciata al Braggio.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello ha escluso la possibilità di riqualificare l'addebito ex art. 216 legge fall. in bancarotta documentale semplice.

Per il ruolo concretamente svolto, all'imputata poteva essere mosso esclusivamente un addebito in termini di colpa.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale si sarebbe espressa in maniera illogica e contraddittoria allorché ha ritenuto la Leo nel contempo test:a di paglia per non essersi attivata per il recupero delle scritture contabili e autore della sottrazione della contabilità, addebitandole una condotta propria dell'amministratore di fatto.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sostenendo che la ricorrente aveva reiterato le medesime considerazioni già svolte nell'atto di appello rispetto a questioni correttamente risolte dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.

1. Il ricorso va accolto, in primo luogo, quando affronta il tema della compartecipazione della prevenuta alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

1.1. A questo proposito si impone una premessa teorica.

Un indirizzo esegetico di questa Corte che il Collegio condivide ha sancito che non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251; principio ribadito da Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166).

Si è altresì sostenuto che l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti (Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Mortillaro e altri, Rv. 246897; principio ripreso da Sez. 5 n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831).

Come sostenuto poi da Sez 5 n. 9856 del 6.3.19 n.nn. — che condivide le premesse sopra enunciate — per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore di diritto si pone comunque la necessità di accertare in che modo questi si sia posto, dal punto di vista soggettivo, rispetto al fatto delittuoso, al fine di verificare se vi abbia aderito, anche solo implicitamente.

Tale precedente ritiene esemplificativi del grado di partecipazione alle vicende distrattive il coinvolgimento dell'amministratore di diritto nelle vicende societarie, i suoi rapporti con l'amministratore di fatto e con i soci, la conoscenza che egli abbia avuto - o abbia scientemente evitato di avere - dei fatti sociali e, non ultime, le ragioni per cui abbia assunto la carica di amministratore, nonché le utilità che ne abbia eventualmente percepito o gli siano state promesse.

A quest'ultimo proposito l'arresto che si va richiamando distingue tra chi si sia prestato a svolgere la funzione amministrativa per denaro — con la consapevolezza, quindi, che altri lo prezzolava per non comparire nella gestione societaria, situazione fortemente suggestiva della volontà di effettuare attività non consentite per poi addebitarle all'amministratore formale — e chi lo abbia fatto per ragioni affettive, vale a dire allo scopo di consentire ad un soggetto a lui legato da rapporti personali/familiari di svolgere un'attività imprenditoriale che gli sarebbe stata altrimenti preclusa e non necessariamente per permettere di coltivare intenti fraudolenti.

1.2. Tanto premesso, la motivazione della Corte di merito a proposito della consapevolezza della Leo degli intenti fraudolenti perseguiti dall'amministratore di fatto della società (suo marito nonché titolare, almeno fino ad un certa data, di una procura generale ad operare per conto della moglie) è manifestamente illogica laddove fonda sul solo rapporto di coniugio e sulla conseguente consapevolezza della crisi profonda della società in capo alla prevenuta. [OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzitutto, che il dato del rapporto di coniugio non basta, anche tenuto conto dell'esegesi sopra richiamata, a far ritenere provata la consapevolezza dell'imputata delle vicende societarie, pur volendo valorizzare altri dati che pure emergono dalla sentenza circa alcuni sparuti indicatori di conoscenza delle vicende della società in capo all'imputata (si pensi alle notizie circa l'affidamento della contabilità ad un professionista esterno possedute dalla Leo).

In secondo luogo, anche l'elemento che si ritiene conosciuto dalla Leo — lo stato di profonda crisi della società — non è sufficiente a rendere ragione della conferma della condanna della ricorrente per la distrazione di beni sociali, essendo la crisi della società un dato diverso da quello della spoliazione della medesima, anche a volere riguardare quest'ultima nei suoi tratti generali.

2. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale — addebitata alla ricorrente sub specie di sottrazione delle scritture contabili -- il ricorso coglie nel segno quando affronta il tema del dolo della fattispecie.

Va ricordato, infatti, a questo riguardo, che la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione è caratterizzata dal dolo specifico di «procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori».

Su questo aspetto, la Corte di merito ha offerto un'argomentazione apodittica e sganciata da dati effettivamente dimostrativi della volontà, in capo all'imputata, di avvantaggiarsi, avvantaggiare ovvero di danneggiare i creditori.

I Giudici di appello, infatti, hanno sostanzialmente ritenuto che la donna conoscesse lo stato di crisi della società perché era la moglie dell'amministratore di fatto e, quindi, condivideva lo scopo di impedire la ricostruzione delle attività di impresa a discapito dei creditori.

Ebbene, fermo restando che non è in discussione che la prevenuta fosse una mera testa di legno, tali argomentazioni danno luogo ad una motivazione manifestamente illogica giacché sono fondate su dati probatoriamente evanescenti, in quanto il mero rapporto di coniugio con il reale gestore della fallita non può costituire un elemento univocamente sintomatico di condivisione dello scopo che l'aveva animata.

Si badi, diverso è il tema — su cui però in concreto il ricorso difetta di specificità censoria — circa l'oggettività della condotta sottrattiva della documentazione e la sua riferibilità soggettiva all'imputata, tratta dalla conoscenza che quest'ultima aveva manifestato circa l'affidamento della contabilità ad un commercialista e dalla sua mancata attivazione — benché ripetutamente sollecitata — nel fornirla alla curatela.

Ma questo è un tema diverso dal dolo specifico che deve necessariamente connotare la condotta così come attribuita alla Leo, che avrebbe richiesto la dimostrazione della volizione o quantomeno della condivisione degli scopi fraudolenti dell'amministratore di fatto che erano alla base della condotta bancarottiera di cui si va discutendo.

Elemento soggettivo che non può neanche trarsi — come spesso accade in ipotesi analoghe — dalla compartecipazione della testa di legno alle condotte distrattive che — come precisato al §

1. — non l'hanno vista protagonista e rispetto alle quali pure la sentenza impugnata deve essere annullata.

3. Ne consegue che la Corte del rinvio dovrà riesaminare la regiudicanda con pieni poteri di cognizione, ma evitando di dare nuovamente luogo ai vizi rilevati, esaminando il profilo della consapevolezza delle condotte bancarottiere dell'amministratore di fatto in capo all'imputata secondo i principi teorici sopra richiam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 marzo 2021 dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale (per sottrazione) e bancarotta fraudolenta distrattiva quale legale rappresentante della Agimer s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno il 25 gennaio 2013. La riforma in appello è consistita nella concessione all'imputata della sospensione condizionale della pena e nella riduzione a due anni delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, ancorché l'imputata fosse stata ritenuta una mera testa di legno, era stata condannata in quanto considerata consapevole delle scelte gestorie del marito, amministratore di fatto, in virtù del rapporto di coniugio. Sostiene, dunque, la ricorrente che la sua responsabilità non poteva essere desunta dalla mera qualifica formale, evocando giurisprudenza di questa Corte a proposito dei limiti di responsabilità degli amministratori di diritto. Nella specie, il mero rapporto coniugale non rappresenterebbe una prova della sua consapevolezza, dovendo distinguersi tra una mera testa di legno e chi possa essere stato spinto ad accettare la carica da ragioni familiari. Sarebbe stato necessario rinvenire altri indicatori della consapevolezza della prevenuta circa lo stato delle scritture e la situazione della società, a fortiori laddove ella aveva affermato di non averne mai avuto conoscenza fino alla dichiarazione di fallimento ed al successivo colloquio con il curatore, non essendo mai stata informata dal Braggio, di cui si fidava. Venendo all'altro argomento adoperato dalla Corte di merito — l'impossibilità di ignorare il concreto sviluppo delle attività aziendali, per la rilevanza del dissesto economico e dei relativi effetti —, si tratterebbe di osservazione assertiva e presuntiva, nonché sorda agli esiti dell'istruttoria dibattimentale, che aveva restituito l'immagine di un soggetto che non aveva mai frequentato la sede della società né aveva intrattenuto rapporti con dipendenti e fornitori. A ciò la ricorrente aggiunge l'assenza di competenze specifiche, essendo un'estetista. Alcun rilievo può avere -- assume ancora la parte — la circostanza del ridimensionamento della procura generale in precedenza rilasciata al Braggio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello ha escluso la possibilità di riqualificare l'addebito ex art. 216 legge fall. in bancarotta documentale semplice. Per il ruolo concretamente svolto, all'imputata poteva essere mosso esclusivamente un addebito in termini di colpa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale si sarebbe espressa in maniera illogica e contraddittoria allorché ha ritenuto la Leo nel contempo test:a di paglia per non essersi attivata per il recupero delle scritture contabili e autore della sottrazione della contabilità, addebitandole una condotta propria dell'amministratore di fatto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sostenendo che la ricorrente aveva reiterato le medesime considerazioni già svolte nell'atto di appello rispetto a questioni correttamente risolte dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame. 1. Il ricorso va accolto, in primo luogo, quando affronta il tema della compartecipazione della prevenuta alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. 1.1. A questo proposito si impone una premessa teorica. Un indirizzo esegetico di questa Corte che il Collegio condivide ha sancito che non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251; principio ribadito da Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166). Si è altresì sostenuto che l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti (Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Mortillaro e altri, Rv. 246897; principio ripreso da Sez. 5 n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831). Come sostenuto poi da Sez 5 n. 9856 del 6.3.19 n.nn. — che condivide le premesse sopra enunciate — per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore di diritto si pone comunque la necessità di accertare in che modo questi si sia posto, dal punto di vista soggettivo, rispetto al fatto delittuoso, al fine di verificare se vi abbia aderito, anche solo implicitamente. Tale precedente ritiene esemplificativi del grado di partecipazione alle vicende distrattive il coinvolgimento dell'amministratore di diritto nelle vicende societarie, i suoi rapporti con l'amministratore di fatto e con i soci, la conoscenza che egli abbia avuto - o abbia scientemente evitato di avere - dei fatti sociali e, non ultime, le ragioni per cui abbia assunto la carica di amministratore, nonché le utilità che ne abbia eventualmente percepito o gli siano state promesse. A quest'ultimo proposito l'arresto che si va richiamando distingue tra chi si sia prestato a svolgere la funzione amministrativa per denaro — con la consapevolezza, quindi, che altri lo prezzolava per non comparire nella gestione societaria, situazione fortemente suggestiva della volontà di effettuare attività non consentite per poi addebitarle all'amministratore formale — e chi lo abbia fatto per ragioni affettive, vale a dire allo scopo di consentire ad un soggetto a lui legato da rapporti personali/familiari di svolgere un'attività imprenditoriale che gli sarebbe stata altrimenti preclusa e non necessariamente per permettere di coltivare intenti fraudolenti. 1.2. Tanto premesso, la motivazione della Corte di merito a proposito della consapevolezza della Leo degli intenti fraudolenti perseguiti dall'amministratore di fatto della società (suo marito nonché titolare, almeno fino ad un certa data, di una procura generale ad operare per conto della moglie) è manifestamente illogica laddove fonda sul solo rapporto di coniugio e sulla conseguente consapevolezza della crisi profonda della società in capo alla prevenuta. [OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzitutto, che il dato del rapporto di coniugio non basta, anche tenuto conto dell'esegesi sopra richiamata, a far ritenere provata la consapevolezza dell'imputata delle vicende societarie, pur volendo valorizzare altri dati che pure emergono dalla sentenza circa alcuni sparuti indicatori di conoscenza delle vicende della società in capo all'imputata (si pensi alle notizie circa l'affidamento della contabilità ad un professionista esterno possedute dalla Leo). In secondo luogo, anche l'elemento che si ritiene conosciuto dalla Leo — lo stato di profonda crisi della società — non è sufficiente a rendere ragione della conferma della condanna della ricorrente per la distrazione di beni sociali, essendo la crisi della società un dato diverso da quello della spoliazione della medesima, anche a volere riguardare quest'ultima nei suoi tratti generali. 2. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale — addebitata alla ricorrente sub specie di sottrazione delle scritture contabili -- il ricorso coglie nel segno quando affronta il tema del dolo della fattispecie. Va ricordato, infatti, a questo riguardo, che la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione è caratterizzata dal dolo specifico di «procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori». Su questo aspetto, la Corte di merito ha offerto un'argomentazione apodittica e sganciata da dati effettivamente dimostrativi della volontà, in capo all'imputata, di avvantaggiarsi, avvantaggiare ovvero di danneggiare i creditori. I Giudici di appello, infatti, hanno sostanzialmente ritenuto che la donna conoscesse lo stato di crisi della società perché era la moglie dell'amministratore di fatto e, quindi, condivideva lo scopo di impedire la ricostruzione delle attività di impresa a discapito dei creditori. Ebbene, fermo restando che non è in discussione che la prevenuta fosse una mera testa di legno, tali argomentazioni danno luogo ad una motivazione manifestamente illogica giacché sono fondate su dati probatoriamente evanescenti, in quanto il mero rapporto di coniugio con il reale gestore della fallita non può costituire un elemento univocamente sintomatico di condivisione dello scopo che l'aveva animata. Si badi, diverso è il tema — su cui però in concreto il ricorso difetta di specificità censoria — circa l'oggettività della condotta sottrattiva della documentazione e la sua riferibilità soggettiva all'imputata, tratta dalla conoscenza che quest'ultima aveva manifestato circa l'affidamento della contabilità ad un commercialista e dalla sua mancata attivazione — benché ripetutamente sollecitata — nel fornirla alla curatela. Ma questo è un tema diverso dal dolo specifico che deve necessariamente connotare la condotta così come attribuita alla Leo, che avrebbe richiesto la dimostrazione della volizione o quantomeno della condivisione degli scopi fraudolenti dell'amministratore di fatto che erano alla base della condotta bancarottiera di cui si va discutendo. Elemento soggettivo che non può neanche trarsi — come spesso accade in ipotesi analoghe — dalla compartecipazione della testa di legno alle condotte distrattive che — come precisato al § 1. — non l'hanno vista protagonista e rispetto alle quali pure la sentenza impugnata deve essere annullata. 3. Ne consegue che la Corte del rinvio dovrà riesaminare la regiudicanda con pieni poteri di cognizione, ma evitando di dare nuovamente luogo ai vizi rilevati, esaminando il profilo della consapevolezza delle condotte bancarottiere dell'amministratore di fatto in capo all'imputata secondo i principi teorici sopra richiam
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