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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15967/2022

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Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: pagamento di assegno di traenza – dedotta diversità del soggetto prenditore - responsabilità del soggetto negoziatore – controlli tecnici - questioni Sezione Prima Civile R.G.N. 21290/2018 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Composta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], come da procura allegata in calce all’atto -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. domiciliata presso lo studio del Pagina 1 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m. ferro Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 secondo, via G.P. da Palestrina n.47, in Roma, come da procuraData pubblicazione 18/05/2022 in calce all’atto -controricorrente – per cassazione della sentenza Trib.

Milano 8.5.2018, n. 3621/2018, in R.G. n. 42012/2017; viste le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 22.3.2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna la sentenza Trib.

Milano 8.5.2018, n. 3621/2018, in R.G. n. 42012/2017 che ne ha rigettato l’appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Milano 28 gennaio 2017, n. 647, reiettiva della domanda risarcitoria volta ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [BANCA] per l’importo di un assegno di traenza non trasferibile spiccato su UBI Banco di Brescia, a favore di [OSCURATO:PERSONA] e negoziato ad uno sportello di [OSCURATO:PERSONA] ma a favore di un soggetto diverso dal beneficiario, cioè da “[OSCURATO:PERSONA] c/o [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA]”, così costringendo l’assicurazione a nuova emissione e secondo pagamento;

2. il tribunale ha premesso che il primo giudice aveva escluso ogni negligenza della banca, poiché il titolo, privo di alterazioni evidenti, era stato pagato a soggetto presentatosi e identificato come un cliente pregresso con proprio conto corrente acceso da tempo, coincidente con il beneficiario cartolare, senza dunque altri indizi di sospettosità di un’operazione frodatoria;

3. lo stesso tribunale ha a sua volta ritenuto di escludere la invocata responsabilità, in quanto: a) era insussistente la possibilità di accollare alla banca una responsabilità – a prescindere dalla sua natura – ove fosse risultato, come in realtà nella specie avvenuto, un controllo sulla genuinità del titolo alla stregua di parametri dell’attento banchiere ma senza l’obbligatorio Pagina 2 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 impiego di speciali attrezzature; b) appariva rispettata la regolaData pubblicazione 18/05/2022 di prudenza nell’accertamento della corretta titolarità dell’assegno, come emerso dalla CTU grafologica, che aveva escluso la rilevabilità di alterazioni “anche prestando particolare attenzione e conoscendo le tecniche di contraffazione”, tenuto conto altresì della sequenza identificativa, condotta su carta d’identità e tessera sanitaria, verificate al momento del pagamento e riferibili alla persona indicata nel titolo; c) il cliente accreditato aveva già da un anno e mezzo un conto corrente presso la banca negoziatrice, con operazioni attive e la persona risultava conosciuta dal personale della banca; la reiezione dell’appello per tali primi elementi giustificava la non necessità di valutazione dell’impatto di efficienza causale della spedizione del titolo a mezzo posta;

4. Arca avversa la citata decisione interponendo due motivi (oltre ad un terzo non numerato), cui resiste la banca con controricorso; tali atti sono stati poi ulteriormente illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. premessa la censura di motivazione apparente della decisione, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale (di tipo oggettivo) della banca che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che, come tale, prescinde dalla colpa, bastando la prova dell’inadempimento, in ogni caso dovendosi negare ogni rilevanza alla mera non percezione ictu oculi delle falsificazioni;

2. con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c., censura evidenziata per i profili dei nn. 3 e 5 del co. 1 dell’art.360 c.p.c., avendo la sentenza omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], quale banca negoziatrice, aveva comunque l’onere di liberarsi dalla presunzione di colpa, in quanto responsabile contrattuale come girataria per l’incasso, provando in giudizio lo specifico impedimento ad adempiere, secondo le peculiarità dell’assegno di traenza non trasferibile ed in base ai criteri dell’accorto Pagina 3 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 banchiere, cioè secondo uno standard tecnico e non comune,Data pubblicazione 18/05/2022 dunque mediante ricorso ad appositi congegni di controllo;

3. il terzo motivo enuncia una doglianza sulla regolazione delle spese;

4. ritiene il Collegio che i primi due motivi, da trattare in via congiunta, siano per un profilo inammissibili e per altro infondati, con assorbimento del terzo; avendo riguardo alla doglianza relativa alla dedotta responsabilità ex art.43 co.2 l.ass., la censura è infondata, poiché secondo tale norma e senza che la natura dell’assegno di traenza immuti la rispondenza del principio, «la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario ... munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (Cass. s.u. 12477/2018 e 12478/2018, conf.

Cass. 25581/2018, 36761/2021, 3078/2022);

5. né, d’altronde, l’espressione “persona diversa dal prenditore” e di cui all’art.43 co.2 l.ass., può essere intesa, come voluto dal ricorrente, secondo un concetto di assolutezza (quale sarebbe nel presupposto, disatteso dalle citate Sezioni Unite, ove si desse corso ad una nozione oggettiva della responsabilità); occorre invece considerare il riferimento alla “persona diversa” nel possibile significato emergente dal contesto cartolare, per quanto cioè risulti dalla lettera del titolo di credito, come precisato sin da Cass.6249/1997 ed ovviamente fatta salva - ai fini di escludere la prova liberatoria dell’art.1218 c.c. - la eventuale rilevanza di elementi esterni, del tutto assenti nella vicenda, qualificanti in modo ulteriormente intenso la diligenza del soggetto negoziatore del titolo; in questo senso va ribadito che in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, «al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e Pagina 4 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendoData pubblicazione 18/05/2022 con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale» (Cass. 34107/2019,3649/2021);

6. esclusa dunque ogni imputazione della responsabilità a titolo oggettivo, correttamente il giudice di merito ha considerato esaminabile una causa di impedimento dell’insorgere di siffatta responsabilità contrattuale, ricostruendone, con apprezzamento di fatto privo di tratti di mera apparenza, una convincente plausibilità, alla luce di plurimi indici e con il conforto di CTU grafologica, tra cui – in via fondamentale – la mancata emersione di una non integrità del titolo, il difetto di ulteriori elementi formali nell’assegno destanti dubbi sulla persona, il rispetto di una procedura di identificazione a mezzo di due documenti convergenti; la considerazione di queste circostanze è stata specificamente assunta con riguardo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], secondo parametri ordinari di non negligenza al contempo integranti elementi escludenti l’inadempimento; il grado di rilevabilità della identità del prenditore, per come ricostruito in giudizio, appare pertanto aver raggiunto, nelle circostanze selezionate in motivazione dal tribunale, una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta al banchiere giratario per l’incasso, cui l’assegno era pervenuto per la negoziazione positiva all’esito della regolare girata; tanto più che l’eventuale alterazione deve essere «rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (Cass.16178/2018); Pagina 5 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondoData pubblicazione 18/05/2022 la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 1.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: pagamento di assegno di traenza – dedotta diversità del soggetto prenditore - responsabilità del soggetto negoziatore – controlli tecnici - questioni Sezione Prima Civile R.G.N. 21290/2018 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Composta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], come da procura allegata in calce all’atto -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. domiciliata presso lo studio del Pagina 1 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m. ferro Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 secondo, via G.P. da Palestrina n.47, in Roma, come da procuraData pubblicazione 18/05/2022 in calce all’atto -controricorrente – per cassazione della sentenza Trib. Milano 8.5.2018, n. 3621/2018, in R.G. n. 42012/2017; viste le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 22.3.2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna la sentenza Trib. Milano 8.5.2018, n. 3621/2018, in R.G. n. 42012/2017 che ne ha rigettato l’appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Milano 28 gennaio 2017, n. 647, reiettiva della domanda risarcitoria volta ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [BANCA] per l’importo di un assegno di traenza non trasferibile spiccato su UBI Banco di Brescia, a favore di [OSCURATO:PERSONA] e negoziato ad uno sportello di [OSCURATO:PERSONA] ma a favore di un soggetto diverso dal beneficiario, cioè da “[OSCURATO:PERSONA] c/o [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA]”, così costringendo l’assicurazione a nuova emissione e secondo pagamento; 2. il tribunale ha premesso che il primo giudice aveva escluso ogni negligenza della banca, poiché il titolo, privo di alterazioni evidenti, era stato pagato a soggetto presentatosi e identificato come un cliente pregresso con proprio conto corrente acceso da tempo, coincidente con il beneficiario cartolare, senza dunque altri indizi di sospettosità di un’operazione frodatoria; 3. lo stesso tribunale ha a sua volta ritenuto di escludere la invocata responsabilità, in quanto: a) era insussistente la possibilità di accollare alla banca una responsabilità – a prescindere dalla sua natura – ove fosse risultato, come in realtà nella specie avvenuto, un controllo sulla genuinità del titolo alla stregua di parametri dell’attento banchiere ma senza l’obbligatorio Pagina 2 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 impiego di speciali attrezzature; b) appariva rispettata la regolaData pubblicazione 18/05/2022 di prudenza nell’accertamento della corretta titolarità dell’assegno, come emerso dalla CTU grafologica, che aveva escluso la rilevabilità di alterazioni “anche prestando particolare attenzione e conoscendo le tecniche di contraffazione”, tenuto conto altresì della sequenza identificativa, condotta su carta d’identità e tessera sanitaria, verificate al momento del pagamento e riferibili alla persona indicata nel titolo; c) il cliente accreditato aveva già da un anno e mezzo un conto corrente presso la banca negoziatrice, con operazioni attive e la persona risultava conosciuta dal personale della banca; la reiezione dell’appello per tali primi elementi giustificava la non necessità di valutazione dell’impatto di efficienza causale della spedizione del titolo a mezzo posta; 4. Arca avversa la citata decisione interponendo due motivi (oltre ad un terzo non numerato), cui resiste la banca con controricorso; tali atti sono stati poi ulteriormente illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. premessa la censura di motivazione apparente della decisione, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale (di tipo oggettivo) della banca che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che, come tale, prescinde dalla colpa, bastando la prova dell’inadempimento, in ogni caso dovendosi negare ogni rilevanza alla mera non percezione ictu oculi delle falsificazioni; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c., censura evidenziata per i profili dei nn. 3 e 5 del co. 1 dell’art.360 c.p.c., avendo la sentenza omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], quale banca negoziatrice, aveva comunque l’onere di liberarsi dalla presunzione di colpa, in quanto responsabile contrattuale come girataria per l’incasso, provando in giudizio lo specifico impedimento ad adempiere, secondo le peculiarità dell’assegno di traenza non trasferibile ed in base ai criteri dell’accorto Pagina 3 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 banchiere, cioè secondo uno standard tecnico e non comune,Data pubblicazione 18/05/2022 dunque mediante ricorso ad appositi congegni di controllo; 3. il terzo motivo enuncia una doglianza sulla regolazione delle spese; 4. ritiene il Collegio che i primi due motivi, da trattare in via congiunta, siano per un profilo inammissibili e per altro infondati, con assorbimento del terzo; avendo riguardo alla doglianza relativa alla dedotta responsabilità ex art.43 co.2 l.ass., la censura è infondata, poiché secondo tale norma e senza che la natura dell’assegno di traenza immuti la rispondenza del principio, «la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario ... munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (Cass. s.u. 12477/2018 e 12478/2018, conf. Cass. 25581/2018, 36761/2021, 3078/2022); 5. né, d’altronde, l’espressione “persona diversa dal prenditore” e di cui all’art.43 co.2 l.ass., può essere intesa, come voluto dal ricorrente, secondo un concetto di assolutezza (quale sarebbe nel presupposto, disatteso dalle citate Sezioni Unite, ove si desse corso ad una nozione oggettiva della responsabilità); occorre invece considerare il riferimento alla “persona diversa” nel possibile significato emergente dal contesto cartolare, per quanto cioè risulti dalla lettera del titolo di credito, come precisato sin da Cass.6249/1997 ed ovviamente fatta salva - ai fini di escludere la prova liberatoria dell’art.1218 c.c. - la eventuale rilevanza di elementi esterni, del tutto assenti nella vicenda, qualificanti in modo ulteriormente intenso la diligenza del soggetto negoziatore del titolo; in questo senso va ribadito che in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, «al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e Pagina 4 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendoData pubblicazione 18/05/2022 con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale» (Cass. 34107/2019,3649/2021); 6. esclusa dunque ogni imputazione della responsabilità a titolo oggettivo, correttamente il giudice di merito ha considerato esaminabile una causa di impedimento dell’insorgere di siffatta responsabilità contrattuale, ricostruendone, con apprezzamento di fatto privo di tratti di mera apparenza, una convincente plausibilità, alla luce di plurimi indici e con il conforto di CTU grafologica, tra cui – in via fondamentale – la mancata emersione di una non integrità del titolo, il difetto di ulteriori elementi formali nell’assegno destanti dubbi sulla persona, il rispetto di una procedura di identificazione a mezzo di due documenti convergenti; la considerazione di queste circostanze è stata specificamente assunta con riguardo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], secondo parametri ordinari di non negligenza al contempo integranti elementi escludenti l’inadempimento; il grado di rilevabilità della identità del prenditore, per come ricostruito in giudizio, appare pertanto aver raggiunto, nelle circostanze selezionate in motivazione dal tribunale, una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta al banchiere giratario per l’incasso, cui l’assegno era pervenuto per la negoziazione positiva all’esito della regolare girata; tanto più che l’eventuale alterazione deve essere «rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (Cass.16178/2018); Pagina 5 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21290/2018 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15967/2022 il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondoData pubblicazione 18/05/2022 la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 1.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 21290/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1
Sentenza Cassazione n. 15967/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris